LEGGE 8 aprile 1993, n. 105 

  Modifica  all'articolo  425  del  codice  di  procedura  penale, in
materia di sentenza di non luogo a procedere.
(GU n.84 del 10-4-1993)
 
 Vigente al: 25-4-1993  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, la
parola: "evidente" e' soppressa.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 aprile 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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