LEGGE 16 luglio 1993, n. 255 

  Interpretazione  autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle  iniziative  di
cooperazione allo sviluppo.
(GU n.176 del 29-7-1993)
 
 Vigente al: 13-8-1993  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 3, comma 3, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,
deve  interpretarsi  nel  senso  che la deroga per l'attuazione delle
iniziative di cooperazione finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29
della legge 26 febbraio 1987, n.  49,  si  intende  estesa  anche  al
settore  delle  attivita'  di  formazione  e  di  ricerca, inclusa la
relativa assistenza tecnica, da  svolgere  in  Italia  o  all'estero,
finanziate  ai  sensi  dell'articolo  2  della citata legge n. 49 del
1987.
  2. Si intendono "iniziative di cooperazione", di  cui  all'articolo
3,  comma  3,  della citata legge n. 412 del 1991, le sole iniziative
dirette le cui delibere siano state adottate  dai  competenti  organi
individuali  o  collegiali  dopo  la  data di entrata in vigore della
medesima legge n. 412 del 1991. Per le  iniziative  le  cui  delibere
siano  state  adottate  e  per le quali non sia ancora intervenuta la
stipula dei relativi contratti prima della data di entrata in  vigore
della  citata legge n. 412 del 1991, il Ministro degli affari esteri,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  informa  il  Parlamento  ai fini dell'espressione del parere,
entro  trenta  giorni,  da   parte   delle   competenti   commissioni
permanenti,  circa  i  propri  indirizzi  in  materia,  con specifico
riferimento ai criteri e alle priorita'  applicati  per  giustificare
l'attuazione delle menzionate iniziative.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 luglio 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.