LEGGE 2 novembre 1993, n. 436 

  Differimento  di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, in materia di aree metropolitane e di  istituzione  di  nuove
province.
(GU n.262 del 8-11-1993)
 
 Vigente al: 23-11-1993  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
    Proroga di termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 
  1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo  17  della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito  di  un  ulteriore  anno  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 
comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la 
parola: "procede" e' sostituita dalle seguenti: "puo' procedere". 
  2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1  dell'articolo
21 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,  e'  differito  di  ulteriori
diciotto mesi a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142 
del 1990 e' abrogato. 
  3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito sino al 31 dicembre 
1994. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 2 novembre 1993 
                                  SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  MANCINO, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: CONSO