LEGGE 2 novembre 1993, n. 436
Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province.(GU n.262 del 8-11-1993)
Vigente al: 23-11-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Proroga di termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la parola: "procede" e' sostituita dalle seguenti: "puo' procedere". 2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito di ulteriori diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142 del 1990 e' abrogato. 3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito sino al 31 dicembre 1994. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 novembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO