LEGGE 2 dicembre 1993, n. 490 

  Integrazioni  all'articolo  11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in
materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e  del
presidente della provincia, in caso di ballottaggio.
(GU n.284 del 3-12-1993)
 
 Vigente al: 3-12-1993  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  11  della  legge  25  marzo  1993,  n.  81,  come
sostituito  dall'articolo  6  della legge 15 ottobre 1993, n. 415, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2  non  si  applicano  alle
operazioni  per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali
hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto".
  2. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 2 dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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