LEGGE 2 dicembre 1993, n. 490
Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del presidente della provincia, in caso di ballottaggio.(GU n.284 del 3-12-1993)
Vigente al: 3-12-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto". 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO ____________