REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 42 

  Proroga,  per   quinquennio   1993-1997,   dei   termini   previsti
dall'articolo  9  della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 "Norme per
la classificazione delle aziende ricettive".
(GU n.3 del 22-1-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Le  procedure   per   l'espletamento   delle   operazioni   di
classificazione  degli  esercizi  ricettivi,  di cui all'art. 9 della
legge  regionale  4  marzo  1982,  n.  11,  relative  al  quinquennio
1993-1997 sono prorogate e si concludono entro il 31 dicembre 1993.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 30 dicembre 1992
 
                               FERRERO