MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 1993 

  Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita'
degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Firenze.
(GU n.4 del 7-1-1994)

                 IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art.  70  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Toscana  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   piogge  alluvionali  dal  1  ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 nella
provincia di Firenze;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  strutture  aziendali  nei  sottoelencati  territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Firenze: piogge alluvionali dal 1 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera  e),  nel  territorio
dei  comuni  di  Bagno  a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val
d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino,Cerreto
Guidi,  Certaldo,  Dicomano,  Empoli,  Fiesole,   Figline   Valdarno,
Firenze,  Firenzuola,  Fucecchio,  Gambassi  Terme, Greve in Chianti,
Impruneta,  Incisa  Val  d'Arno,  Lastra  a  Signa,  Londa,  Marradi,
Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio,
Pelago,   Pontassieve,   Reggello,  Rignano  sull'Arno,  Rufina,  San
Casciano in Val di Pesa, San  Godenzo,  Scandicci,  Scarperia,  Sesto
Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA