MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 1993 

  Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita' degli
eventi calamitosi verificatisi nelle province di Genova e Imperia.
(GU n.4 del 7-1-1994)

                 IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art.  70  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Liguria  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   grandinate 4 settembre 1993 nella provincia di Imperia;
   grandinate 11 settembre 1993 nella provincia di Imperia;
   piogge  persistenti  dal  23  settembre  1993 al 25 settembre 1993
nella provincia di Genova;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali;
  Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non
sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai  sensi  dell'art.  9
della predetta legge n. 185/1992;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle  produzioni,  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Genova: piogge persistenti dal 23 settembre 1993  al  25  settembre
1993  -  provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 2, lettera e), nel
territorio dei comuni di Campomorone, Ceranesi, Genova, Serra Ricco'.
  Imperia:
   grandinate del 4 settembre 1993 - provvidenze di cui  all'art.  3,
comma  2,  lettere  c) e d), nel territorio dei comuni di Dolceacqua,
Perinaldo;
   grandinate dell'11 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere c) e d), nel territorio dei comuni di Pieve di Teco,
Pornassio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA