MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 1993 

  Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita'
degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di L'Aquila.
(GU n.4 del 7-1-1994)

                 IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art.  70  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Abruzzo  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   siccita'  dal  15 aprile 1993 al 20 settembre 1993 nella provincia
di L'Aquila;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle produzioni nei sottoelencati  territori  agricoli,  in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  L'Aquila: siccita' dal 15  aprile  1993  al  24  settembre  1993  -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 2, lettere b), c) e d), nel
territorio  dei  comuni  di  Aielli,  Alfedena,  Ateleta,   Avezzano,
Balsorano,   Barrea,   Bisegna,  Canistro,  Capistrello,  Cappadocia,
Carsoli, Castel di Sangro,  Castellafiume,  Celano,  Cerchio,  Civita
d'Antino,   Civitella   Alfedena,   Civitella   Roveto,   Collarmele,
Collelongo, Gioia  dei  Marsi,  Lecce  nei  Marsi,  Luco  dei  Marsi,
Magliano  de'  Marsi,  Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona nei
Marsi,   Ortucchio,   Ovindoli,   Pereto,   Pescasseroli,    Pescina,
Pescocostanzo,  Revisondoli, Rocca di Botte, Roccaraso, San Benedetto
dei  Marsi,  San  Vincenzo  Valle  Roveto,  Sante  Marie,  Scontrone,
Scurcola  Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga, Villetta
Barrea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA