UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.4 del 7-1-1994)

                             IL RETTORE
  Veduto   lo  statuto  delle  Universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato con regio decreto  8  febbraio  1925,  n.  230,  modificato
successivamente;
  Veduta  la  deliberazione  adottata  in  data  11  settembre  1992,
approvata dal senato accademico e dal  consiglio  di  amministrazione
nelle riunioni del 30 settembre 1992, con la quale il consiglio della
facolta'  di  lettere e filosofia ha proposto la modifica del vigente
statuto   dell'Universita'   concernente   l'inclusione   di    nuovi
insegnamenti  complementari  nei  corsi  di  laurea  in lettere ed in
filosofia;
  Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto  di
tali materie siano particolarmente meritevoli di accoglimento;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Veduto il parere  positivo  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale  nell'adunanza  del  19 marzo 1993, trasmesso dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  con  nota
n. 1769 del 18 maggio 1993;
                              Decreta:
  Lo   statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  viene  ulteriormente modificato nel
senso che al capo III, sezione IV "Norme speciali per la facolta'  di
lettere  e  filosofia",  all'art.  39 vanno aggiunti, per il corso di
laurea in lettere, dopo il n.  106,  i  seguenti  nuovi  insegnamenti
complementari:
  107) archeologia fenicio-punica;
  108) archeologia medievale;
  109) rilievo ed analisi tecnica dei monumenti antichi;
  110) storia del Rinascimento,
e  all'art.  40  vanno aggiunti, per il corso di laurea in filosofia,
dopo il n. 46, i seguenti nuovi insegnamenti complementari:
  47) epistemologia;
  48) istituzioni di storia della filosofia;
  49) propedeutica filosofica;
  50) storia della filosofia contemporanea;
  51) storia del pensiero scientifico;
  52) educazione comparata;
  53) pedagogia sperimentale;
  54) storia della filosofia islamica;
  55) storia della filosofia ellenistica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 7 giugno 1993
                                                       Il rettore: BO