Istanza-diffida per la restituzione delle trattenute ex Ges.Ca.L.(GU n.4 del 7-1-1994)
Vigente al: 7-1-1994
A tutte le amministrazioni statali, regionali e provinciali Continuano a pervenire a questo Ministero e ad altre amministrazioni statali comunicazioni di disdetta della contribuzione ex Ges.Ca.L. da parte di lavoratori dipendenti, accompagnate da richieste di rimborso dei contributi versati. Alcune istanze presuppongono la vigenza dell'articolo 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 - che, tra l'altro, disponeva l'esenzione dalla contribuzione INA-Casa dei lavoratori di eta' superiore ai 59 anni - mentre tale articolo e' stato abrogato dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, che ha disciplinato la soppressione della gestione INA-Casa ed istituito la Ges.Ca.L. Altre istanze, invece, dirette ad ottenere la restituzione dei contributi relativi agli ultimi cinque anni aumentati degli interessi e della rivalutazione monetaria ipotizzano: che i contributi ex Ges.Ca.L. siano stati utilizzati anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio di enti pubblici e per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali, ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457; che, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha previsto di versare parte dei predetti contributi ex Ges.Ca.L. nel bilancio dello Stato per gli anni 1988-1992, tali contributi vengano destinati alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972 che prevede l'assegnazione anche a lavoratori autonomi. Al riguardo, premesso che, con l'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 1995 della contribuzione ex Ges.Ca.L., si precisa: che la legge 14 febbraio 1963, n. 60, ha tacitamente abrogato l'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in quanto ha previsto l'esenzione dai contributi ex Ges.Ca.L. per i soli lavoratori agricoli; che, con l'entrata in vigore della legge 11 marzo 1988, n. 67, i fondi destinati al recupero del patrimonio edilizio e per l'urbanizzazionedi aree non vengono piu' alimentati con i contributi ex Ges.Ca.L.; che i fondi previsti dall'art. 22, comma 2, della legge n. 67/1988 sono destinati a finanziare esclusivamente la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, cosi come espressamente stabilito nell'ultimo periodo dello stesso comma 2 della legge n. 67; che tale principio e' stato evidenziato nella sentenza n. 241 del 13 aprile 1989 della Corte costituzionale (par. 3.2 delle motivazioni); che i fondi ex Ges.Ca.L. relativi al periodo 1988-1992 non sono stati incamerati nel bilancio statale in quanto, a seguito della anzidetta sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 13 aprile 1989, gli stessi sono stati riversati nella Cassa depositi e prestiti e destinati alla realizzazione di alloggi per lavoratori dipendenti, cosi come stabilito al punto 1 della delibera CIPE del 28 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990. Alla luce delle suesposte considerazioni si rappresenta che le istanze in questione non trovano fondamento nelle vigenti normative e che non possono, pertanto essere prese in alcuna considerazione. Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di voler dare comunicazione della presente, al personale, dipendente interessato. Il Ministro - Presidente del CER MERLONI