Attuazione delle norme della legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernenti i consorzi e le societa' consortili tra piccole imprese, a seguito del decreto ministeriale 1 giugno 1993 di adeguamento alla disciplina comunitaria per le PMI. Circolare esplicativa.(GU n.8 del 12-1-1994)
Vigente al: 12-1-1994
Ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi A tutte le regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano Al Mediocredito centrale All'Assireme Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato Alla Confederazione nazionale dell'artigianato Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi Alla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane All'Associazione cristiana artigiani italiani Alla Confcooperative Alla Lega nazionale cooperative e mutue All'Associazione generale cooper- ative italiane - A.G.C.I. All'Unione nazionale cooperative italiane - U.N.C.I. Con decreto ministeriale n. 297 del 26 aprile 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1993) sono state emanate le norme di attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, riguardanti i consorzi tra piccole imprese. Tale provvedimento stabilisce la procedura per la presentazione delle domande e la concessione dei benefici previsti dalla stessa legge n. 317 a favore di detti consorzi. Con successivo decreto ministeriale del 1 giugno 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993) la definizione di piccola impresa prevista dalla legge n. 317/91 e' stata sostituita con quella di piccola e media impresa, individuata sulla base dei criteri fissati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle PMI. Con la presente circolare vengono riassunte le modifiche apportate dalle predette disposizioni a quanto previsto al Capo IV della legge n. 317/91 relativamente ai consorzi e societa' consortili tra piccole imprese. Vengono inoltre fornite le indicazioni necessarie per una corretta formulazione, da parte dei consorzi e societa' consortili, delle domande di agevolazione. A) DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA. PMI industriale: e' l'impresa che ha non piu' di 250 dipendenti e non piu' di 10 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale ovvero non piu' di 20 milioni di ECU di fatturato. PMI commerciale e di servizi: e' l'impresa che ha non piu' di 95 dipendenti e non piu' di 3,75 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale ovvero non piu' di 7,5 milioni di ECU di fatturato. PMI artigiana: e' l'impresa individuata ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il capitale sociale delle suddette imprese non puo' essere controllato per piu' di un quarto da una o piu' imprese che eccedano i limiti sopraindicati, eccezion fatta per le societa' finanziarie pubbliche, per le societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, per i cosiddetti "investitori istituzionali". Ai fini di quanto sopra il totale dello stato patrimoniale deve essere determinato ai sensi degli articoli 2423 e 2424 del codice civile, come modificati dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, con riferimento all'esercizio precedente quello nel quale viene inviata la domanda. La conversione in lire dei valori in ECU sopra citati deve essere effettuata sulla base del tasso di cambio Lira/ECU vigente alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale 1 giugno 1993 e, cioe', al 1 luglio 1993. Il fatturato deve essere riferito all'esercizio precedente quello in cui viene presentata la domanda. I dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, devono essere quelli occupati dall'impresa alla data della domanda. Devono essere considerati tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola, eccezion fatta per quelli con contratto di formazione. Da quanto fin qui esposto risulta di tutta evidenza che non possono accedere alle agevolazioni i consorzi di cui facciano parte imprese non corrispondenti alla definizione di PMI sopra indicata ovvero dei quali una o piu' imprese consorziate facciano capo per piu' di un quarto a imprese che a loro volta non corrispondono a tale definizione. B) DATI DA INDICARE NELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 317/91. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese, i dati da riportare nella domanda di agevolazione ai punti 3 d) e 3 g) del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 297/93, devono essere i seguenti: punto 3 d) totale dello stato patrimoniale e fatturato delle imprese consorziate; punto 3 g) qualora il capitale sociale di una o piu' imprese consorziate sia controllato per piu' di un quarto da altre imprese, indicare per ciascuna di queste ultime il numero dei dipendenti, il totale dello stato patrimoniale e il fatturato. Le indicazioni contenute nella presente circolare sono valide anche per gli interventi previsti a favore delle societa' consortili miste e dei consorzi di garanzia collettiva fidi ai sensi degli articoli 27 e 33 della legge n. 317/91, i cui regolamenti di attuazione sono in corso di pubblicazione, nonche' per l'individuazione dei distretti industriali di cui all'art. 36 della medesima legge. Il Ministro: SAVONA