MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 30 dicembre 1993, n. 4094 

  Attuazione  delle  norme  della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,
concernenti i consorzi e le societa' consortili tra piccole  imprese,
a  seguito del decreto ministeriale 1 giugno 1993 di adeguamento alla
disciplina comunitaria per le PMI. Circolare esplicativa.
(GU n.8 del 12-1-1994)
 
 Vigente al: 12-1-1994  
 

                                   Ai consorzi tra  piccole  e  medie
                                  imprese   industriali,   artigiane,
                                  commerciali e di servizi
                                  A tutte le regioni e alle  province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Al Mediocredito centrale
                                  All'Assireme
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  italiana dell'artigianato
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  dell'artigianato
                                  Alla    Confederazione    artigiana
                                  sindacati autonomi
                                  Alla  Confederazione  delle  libere
                                  associazioni artigiane italiane
                                   All'Associazione         cristiana
                                  artigiani italiani
                                  Alla Confcooperative
                                  Alla Lega nazionale  cooperative  e
                                  mutue
                                  All'Associazione  generale  cooper-
                                  ative italiane - A.G.C.I.
                                  All'Unione  nazionale   cooperative
                                  italiane - U.N.C.I.
 Con decreto ministeriale n. 297 del 26 aprile 1993 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 188 del 12 agosto 1993) sono state emanate le
norme di attuazione degli articoli 19, 20, 21  e  22  della  legge  5
ottobre 1991, n. 317, riguardanti i consorzi tra piccole imprese.
  Tale  provvedimento  stabilisce  la  procedura per la presentazione
delle domande e la concessione dei  benefici  previsti  dalla  stessa
legge n. 317 a favore di detti consorzi.
  Con  successivo  decreto ministeriale del 1 giugno 1993 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993) la definizione di
piccola impresa prevista dalla legge n. 317/91  e'  stata  sostituita
con  quella  di  piccola  e media impresa, individuata sulla base dei
criteri fissati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle
PMI.
  Con la presente circolare vengono riassunte le modifiche  apportate
dalle  predette disposizioni a quanto previsto al Capo IV della legge
n. 317/91 relativamente ai consorzi e societa' consortili tra piccole
imprese. Vengono inoltre fornite le indicazioni  necessarie  per  una
corretta  formulazione,  da parte dei consorzi e societa' consortili,
delle domande di agevolazione.
 A) DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA.
  PMI industriale: e' l'impresa che ha non piu' di 250  dipendenti  e
non  piu'  di  10  milioni  di ECU di totale dello stato patrimoniale
ovvero non piu' di 20 milioni di ECU di fatturato.
  PMI  commerciale  e  di servizi: e' l'impresa che ha non piu' di 95
dipendenti e non piu' di 3,75 milioni di ECU di  totale  dello  stato
patrimoniale ovvero non piu' di 7,5 milioni di ECU di fatturato.
  PMI  artigiana:  e'  l'impresa  individuata  ai sensi della legge 8
agosto 1985, n. 443.
  Il  capitale  sociale  delle  suddette  imprese  non  puo'   essere
controllato  per piu' di un quarto da una o piu' imprese che eccedano
i limiti sopraindicati, eccezion fatta per  le  societa'  finanziarie
pubbliche,  per  le  societa'  a  capitale  di rischio o, purche' non
esercitino   alcun   controllo,   per   i   cosiddetti   "investitori
istituzionali".
  Ai  fini  di  quanto  sopra il totale dello stato patrimoniale deve
essere determinato ai sensi degli articoli 2423  e  2424  del  codice
civile,  come  modificati  dal  decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127, con riferimento all'esercizio precedente quello nel quale  viene
inviata  la  domanda.  La conversione in lire dei valori in ECU sopra
citati deve essere effettuata sulla base del tasso di cambio Lira/ECU
vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  predetto   decreto
ministeriale 1 giugno 1993 e, cioe', al 1 luglio 1993.
  Il  fatturato  deve essere riferito all'esercizio precedente quello
in cui viene presentata la domanda.
  I dipendenti, in costanza di  rapporto  di  lavoro,  devono  essere
quelli  occupati  dall'impresa alla data della domanda. Devono essere
considerati tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola, eccezion
fatta per quelli con contratto di formazione.
  Da quanto fin qui esposto risulta di tutta evidenza che non possono
accedere alle agevolazioni i consorzi di cui facciano  parte  imprese
non  corrispondenti alla definizione di PMI sopra indicata ovvero dei
quali una o piu' imprese consorziate facciano capo  per  piu'  di  un
quarto   a  imprese  che  a  loro  volta  non  corrispondono  a  tale
definizione.
 B) DATI DA INDICARE NELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI
CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 317/91.
  Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese,
i dati da riportare nella domanda di agevolazione ai punti 3 d)  e  3
g) del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 297/93,
devono essere i seguenti:
   punto  3  d)  totale  dello  stato  patrimoniale e fatturato delle
imprese consorziate;
   punto 3 g) qualora il capitale  sociale  di  una  o  piu'  imprese
consorziate  sia  controllato per piu' di un quarto da altre imprese,
indicare per ciascuna di queste ultime il numero dei  dipendenti,  il
totale dello stato patrimoniale e il fatturato.
  Le indicazioni contenute nella presente circolare sono valide anche
per  gli interventi previsti a favore delle societa' consortili miste
e dei consorzi di garanzia collettiva fidi ai sensi degli articoli 27
e 33 della legge n. 317/91, i cui regolamenti di attuazione  sono  in
corso  di  pubblicazione,  nonche' per l'individuazione dei distretti
industriali di cui all'art. 36 della medesima legge.
                                                  Il Ministro: SAVONA