UNIVERSITA' DI SIENA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.13 del 18-1-1994)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto ministeriale 31 marzo 1992, con il quale e' stato
approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma  universitario
di terapista della riabilitazione;
  Viste  le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Siena;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 16 luglio 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  dal  193 al 203, relativi alla scuola diretta a fini
speciali per terapisti della riabilitazione sono  soppressi,  con  il
conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
  Dopo  l'ultimo  articolo del titolo VI dello statuto, relativo alla
facolta' di medicina e  chirurgia,  con  il  conseguente  scorrimento
della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti
nuovi articoli, relativi all'istituzione del diploma universitario di
terapista della riabilitazione.
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                  DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
  Art.  123 (Finalita', organizzazione generale, norme di accesso). -
1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia puo'  essere  istituito
il  corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione,
articolato nei seguenti indirizzi:
    a) neurologico;
    b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.
  2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare
operatori  con  conoscenze  scientifiche  e  tecniche  necessarie   a
svolgere  le  funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si
conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
relative specifiche norme, le universita' potranno istituire corsi di
perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n.  162/82,  riservati  ai  possessori  del  diploma universitario di
terapista  della  riabilitazione   e   finalizzati   alla   ulteriore
qualificazione   degli   stessi   per  quanto  riguarda  le  funzioni
specialistiche e di coordinamento delle funzioni.
  4. Il corso  di  diploma  non  e'  suscettibile  di  abbreviazioni,
eccetto   il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di  livello
universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di  laurea
o  di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed
utilizzabili come crediti, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  19
novembre  1990,  n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e'
adottata dal consiglio della stuttura didattica. Il  consiglio  della
struttura  didattica  con  propria delibera riconosce altresi', anche
parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane  o  straniere  di
livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del di-
ploma universitario.
  5.  In  base  alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero
degli iscrivibili  al  corso  di  diploma  e'  stabilito  dal  senato
accademico,  sentito  il  consiglio  di  facolta', in base ai criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della
legge n. 341/90.
  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo  anno  i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti
dei posti determinati, e' subordinato  al  superamento  di  un  esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti  disponibili  ed alla valutazione del voto di diploma di scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Il consiglio di facolta' approva con almeno sei  mesi  di  anticipo
rispetto  alla  data  della  prova  gli  argomenti  sui  quali verra'
effettuata la prova scritta.
  Sono   esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono    collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente  al 1 novembre 1988, al corso di laurea in medicina e
chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami  del
primo anno di corso.
  6.  L'indirizzo  e' scelto dallo studente entro la fine del secondo
anno di corso.
  Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di  diploma
universitario  possono  iscriversi al secondo semestre del terzo anno
di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili,
al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.
  Art. 124 (Ordinamento didattico). - 1. Il corso di diploma  prevede
4.000  ore  di  insegnamento  e  di  attivita'  pratiche  e di studio
guidate, nonche' di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e
discipline ed e' organizzato in cicli convenzionali (semestri):  ogni
semestre  comprende  ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di
studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo  anno
400  ore),  il  cui  peso  relativo e' definito in modo convenzionale
(credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivita'  pratiche
e  di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per
ciascun anno.
  Il tirocinio professionale e' svolto per 600  ore  nel  primo  anno
(300  per  semestre),  800  ore nel secondo anno (400 per semestre) e
1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve  seguire
altresi'  attivita'  complementari  che  assicurino  sotto  l'aspetto
professionale,  compreso  l'orario  complessivo,  il  rispetto  della
normativa comunitaria.
  2.  Le  attivita'  didattiche  sono ordinate in aree formative, che
definiscono gli obiettivi didattici intermedi,  in  corsi  integrati,
che   definiscono   l'articolazione   dell'insegnamento  nei  diversi
semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti,  in
discipline  che  indicano le competenze scientifico-professionali dei
docenti nei singoli corsi integrati.
  Sono  attivati,  come  discipline  integrate  nei  corsi   previsti
dall'ordinamento,  ulteriori  discipline  comprese nei raggruppamenti
concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia.  Si
fa  riferimento,  al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo
bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline
non danno luogo a verifiche di profitto autonome.
  3. Il consiglio della struttura didattica puo' predisporre piani di
studio alternativi,  nonche'  approvare  piani  individuali  proposti
dallo  studente,  a  condizione  che il peso relativo dell'area e del
singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione  per
oltre  il  15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla
sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli  corsi  integrati
puo'  essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene
preparata la tesi di diploma.
  Lo studente e' tenuto altresi' a frequentare un  corso  di  inglese
scientifico,  con  lo  scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi
nella letteratura scientifica.
  L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e  traduzione  di
testi scientifici, sara' effettuato al primo anno.
  4.  Lo  studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i
corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Non si possono sostenere gli esami di un anno  se  non  sono  stati
sostenuti  tutti  gli  esami  dell'anno  precedente,  ne'  ci si puo'
iscrivere, all'anno successivo se non sono stati sostenuti  entro  la
sessione  autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due,
e superato i tirocini.
  Gli esami sono sostenuti di norma al termine di  ciascun  semestre,
rispettivamente  nel  mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.
Sessioni di  recupero  sono  previste,  una  nel  mese  di  settembre
(appello  autunnale)  ed  una  straordinaria  (appello  invernale) da
prevedere in  periodi  di  interruzione  delle  lezioni,  a  gennaio-
febbraio.  Nella  sessione straordinaria non possono essere sostenuti
piu' di due esami.
  5. Per le attivita'  didattiche  a  prevalente  carattere  tecnico-
pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti  professionali  possono
essere chiamati docenti a  contratto,  scelti  fra  coloro  che,  per
uffici   ricoperti   o   attivita'  professionale  svolta,  siano  di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto  dell'insegnamento.  In  tal  caso  si  applica  la normativa
prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
382/80.  I professori a contratto possono far parte delle commissioni
d'esame.
  6. Le aree, con indicati i crediti  tra  parentesi,  gli  obiettivi
didattici,  i  corsi  integrati  e  le  relative  discipline,  sono i
seguenti:
  I Anno - I semestre:
AREA A: Propedeutica (crediti: 6).
  Obiettivo: apprendere le basi per  la  comprensione  qualitativa  e
quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutici
alle  conoscenze  dei  mezzi  fisici  utilizzati nella riabilitazione
medica, nonche' introdurre l'allievo  all'interno  dei  concetti-base
della riabilitazione.
  A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   biofisica;
   statistica medica;
   informatica generale.
  A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica e propedeutica biochimica.
  A.3. Corso integrato di istologia e anatomia:
   istologia;
   anatomia umana;
   neuroanatomia.
  A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   biologia cellulare;
   genetica generale.
  A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:
   infermieristica generale;
   riabilitazione generale;
   teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).
  A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:
   riabilitazione generale.
  A.7. Inglese scientifico.
  A.8.  Attivita'  tutoriale  e  di  tirocinio  guidato: attivita' da
svolgersi  in  servizi  ospedalieri  di   recupero   e   rieducazione
funzionale.
  I Anno - II semestre:
AREA B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione
  generale (crediti: 6).
  Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento
dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attivita' motoria
e  del  comportamento, nonche' i principi di fisiopatologia applicati
alla riabilitazione.
  B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:
   chimica biologica;
   fisiologia umana;
   neurofisiologia.
  B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
   patologia generale;
   fisiopatologia generale.
  B.3. Corso integrato di cinesiologia:
   anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
   cinesiologia generale;
   cinesiologia speciale.
  B.4. Corso integrato di psicologia:
   psicologia generale;
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   psicometria.
  B.5.  Attivita'  tutoriali  e di tirocinio pratico: da svolgersi in
strutture  ospedaliere  di   recupero   e   rieducazione   funzionale
relativamente ai corsi integrati del semestre.
  II Anno - I semestre:
AREA C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla
  riabilitazione motoria (crediti: 6).
  Obiettivo:  lo  studente  deve  apprendere  i fondamenti teorici ed
applicativi, relativamente  alle  modalita'  generali  dell'approccio
alle  menomazioni,  disabilita' ed handicap, nonche' degli interventi
riabilitativi di base.
  C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica  e
riabilitativa:
   chinesiterapia generale;
   massoterapia;
   terapia fisica strumentale.
  C.2. Corso integrato di pediatria:
   neonatologia;
   patologia pediatrica.
  C.3. Corso integrato di psichiatria:
   psichiatria generale;
   neuropsichiatria infantile.
  C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:
   neuropsicologia;
   neurolinguistica.
  C.5.   Attivita'  tutoriali  e  di  tirocinio  pratico  guidato  da
effettuarsi    presso    strutture    sanitarie    ospedaliere     ed
extraospedaliere.
  II Anno - II semestre:
AREA   D:   Medicina  interna  e  specialita'  medica,  neurologia  e
disabilita' delle funzioni viscerali (crediti: 6).
  Obiettivi:  acquisizione  delle  conoscenze  e  degli  esiti  delle
disabilita'  motorie,  della  comunicazione  e viscerali, di tecniche
specifiche di riabilitazione  e  di  principi  di  medicina  generale
orientati  alle  disabilita' viscerali neurocorrelate e di specifiche
funzioni, nonche' alla gestione generale e medica del disabile.
  D.1. Corso integrato di neurologia:
   neurologia;
   neurofisiopatologia;
   neurotraumatologia.
  D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:
   medicina interna ad indirizzo specialistico;
   pneumologia;
   cardiologia;
   geriatria;
   oncologia;
   nefrologia;
   reumatologia.
  D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:
   ortopedia;
   traumatologia;
   patologia articolare.
  D.4.  Tirocinio  pratico  guidato:  da  svolgersi  presso strutture
ospedaliere  ed   extraospedaliere   di   recupero   e   rieducazione
funzionale.
  III Anno - I semestre:
AREA E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).
  Obiettivi:  lo  studente  deve acquisire le conoscenze teoriche dei
principi di riabilitazione speciale di base,  nonche'  apprendere  le
rispettive metodiche applicative.
  E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
motoria e fisioterapia strumentale:
   cinesiologia speciale;
   cinesioterapia speciale;
   fisioterapia speciale;
   terapia occupazionale generale;
   protesiologia ed ortesiologia;
   massoterapia speciale.
  E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilita' viscerali:
   patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
   riabilitazione respiratoria;
   riabilitazione uro-ginecologica;
   riabilitazione oncologica;
   riabilitazione dell'ustionato;
   riabilitazione delle funzioni viscerali.
  E.3.    Tirocinio    pratico:   da   svolgersi   presso   strutture
specialistiche  ospedaliere  ed  extraospedaliere   di   recupero   e
rieducazione funzionale.
                        INDIRIZZO NEUROLOGICO
  II Anno - II semestre:
AREA F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica
  e neuromotoria (crediti: 4).
  Obiettivi:  lo  studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche
di  riabilitazione  specifiche  anche  speciali   nell'ambito   delle
menomazioni e disabilita' di natura neurologica.
  F.1.  Corso  integrato  di  metodi  e tecniche della riabilitazione
neuromotoria:
   tecniche di riabilitazione neuromotoria;
   tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.
  F.2. Corso integrato di neuropsicologia:
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   patologia della psicomotricita'.
  F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
   neurologia pediatrica;
   neuropsichiatria infantile.
  F.4.   Tirocinio   pratico:   da   svolgersi    presso    strutture
specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere.
              INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA
                          E RIABILITAZIONE
  III Anno - II semestre:
AREA   G:   Metodi   e   tecniche  della  riabilitazione  ortopedico-
reumatologica (crediti: 4).
  Obiettivi:   acquisizione   delle   conoscenze   delle  disabilita'
osteoarto-muscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione  in
ambito ortopedico.
  G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
dell'apparato locomotore:
   tecniche di riabilitazione speciale;
   cinesiterapia strumentale;
   idrocinesiterapia;
   balnoterapia;
   terapia occupazionale speciale.
  G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
dell'apparato locomotore nell'eta' evolutiva:
   tecniche di riabilitazione speciale;
   cinesiterapia strumentale;
   idrocinesiterapia;
   balnoterapia;
   terapia occupazionale speciale.
  G.3.  Attivita'  tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso
strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di  recupero
e rieducazione funzionale.
 Art.  125  (Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame
finale). -  1.  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed  alle
attivita'  pratiche  e'  obbligatoria  e  deve essere documentata sul
libretto personale dello studente. Per essere ammessi  all'esame  fi-
nale  di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato
i corsi, superato gli esami in tutti  gli  insegnamenti  previsti  ed
effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.
  Gli  studenti  che  non  superano  tutti  gli esami e non ottengono
positiva valutazione nei tirocini possono  ripetere  l'anno  per  non
piu'   di   una   volta   come  fuori  corso,  venendo  collocati  in
soprannumero.
  2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio  sono
obbligatorie  per  almeno il 70% dell'orario previsto: esse avvengono
secondo delibera del consiglio della  struttura  didattica,  tale  da
assicurare  ad  ogni  studente un adeguato periodo di esperienza e di
formazione professionale, nelle strutture proprie della facolta' o in
strutture idonee convenzionate.
  Lo studente ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione negativa.
  3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di
formazione,  che  consenta  allo  studente  ed al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  4.   Al  termine  del  triennio,  previo  superamento  degli  esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di
una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-
applicativa,  viene  conseguito  il  diploma   in   terapista   della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  5.  La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e' nominata
dal rettore ed e' composta dal presidente del corso  della  specifica
struttura  didattica  o  suo  delegato,  da  due docenti nominati dal
consiglio di facolta', da due esperti  nominati  rispettivamente  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dal Ministro della sanita' tra iscritti all'albo professionale.
  Ove  i  Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro
il 20 maggio di ciascun anno, o in  caso  di  loro  dimissioni  prima
dell'inizio  degli  esami,  provvede  il  rettore,  sentito il senato
accademico.
  6. La commissione finale per l'esame di  diploma  e'  nominata  dal
rettore in base alla vigente normativa.
  7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche
parzialmente,  nei  corsi  di  laurea  impartiti  nella  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con esito positivo nel corso  di  diploma  universitario,  e'  quello
della  loro  validita' culturale, propedeutica e professionalizzante,
riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento  del  di-
ploma di laurea.
  Il   consiglio  della  struttura  didattica  con  propria  delibera
riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in  scuole
italiane  o straniere di livello universitario, con titolo di accesso
analogo a quello del diploma universitario.
  Il  consiglio   di   facolta',   con   propria   delibera,   potra'
eventualmente    indicare    corsi   integrativi,   anche   istituiti
appositamente, da seguire per completare la formazione  per  accedere
al corso di laurea.
  I  corsi  di  diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano
denominazione uguale  o  simile,  permettono  il  passaggio  dall'uno
all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal
consiglio  di  facolta',  tenuto  conto in particolare degli studenti
fuori  corso  riguardo  alla  possibilita'  di  iscrizione  anche  in
soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 11 ottobre 1993
                                                           Il rettore