Prestazione della garanzia per la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa.(GU n.13 del 18-1-1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Decreta: Articolo unico 1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri della Comunita' economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante, o, se l'aliquota e' zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione. 2. La garanzia deve avere validita' in tutti gli Stati membri della Comunita' economica europea e deve essere fornita, prima dell'inizio del trasporto, dal titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348; qualora venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere depositata presso la Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente anche per il successivo svincolo, quando sia stata data la prova dell'avvenuta presa in carico del prodotto da parte del destinatario. Nel caso in cui la cauzione sia stata prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, lo svincolo e' disposto dal direttore dell'ufficio tecnico di finanza o della dogana competente sul deposito fiscale mittente. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 1994 Il Ministro: GALLO