Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.14 del 19-1-1994)
Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 ottobre 1992 al 20 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Asti, con sede in Asti e stabilimento di Asti, per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993 e' annullato il decreto ministeriale n. 12637 del 23 gennaio 1993, con il quale e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Macom Italia di Roma per il periodo dal 28 maggio 1992 al 27 novembre 1992, non avendo la citata societa' occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del curatore fallimentare, con la quale e' stata richiesta la concessione del predetto trattamento, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.A.D.P. - Industria alimenti dolci Perino, con sede in Roma e stabilimento di Roma, per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trasimeno confezioni, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e unita' di Castiglione del Lago (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 maggio 1993 al 10 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star stabilimenti alimentari, con sede in Agrate Brianza (Milano), e unita' di Agrate Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 11 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 1.239 unita', per il periodo dal 28 settembre 1993 al 27 settembre 1994. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star stabilimenti alimentari, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unita' di Agrate Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 1.239 unita', per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1 novembre 1994. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito Democrazia cristiana, nonche' in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianita' assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attivita' lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1 settembre 1993.