ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 1994
Disciplina per la gestione dei velivoli "Canadair CL-415". (Ordinanza n. 2371/FPC).(GU n.18 del 24-1-1994)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, che proroga la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile sino al 31 marzo 1994; Visto il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1993, n. 456 - recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte del Dipartimento della protezione civile - che all'art. 1, comma 5, demanda ad una successiva ordinanza la definizione delle modalita' di acquisto e di gestione dei velivoli Canadair CL-415; Vista la propria ordinanza 8 ottobre 1993, n. 2334/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1993, con la quale il Dipartimento della protezione civile e' stato autorizzato all'immediato acquisto di numero quattro aeromobili anfibi con motori a turbina Canadair CL-415; Considerato che il Dipartimento ha gia' provveduto ad ordinare i predetti aeromobili; Attesa pertanto la necessita' di provvedere alla definizione delle modalita' di gestione e manutenzione degli aeromobili medesimi, ai fini del loro efficiente utilizzo; Vista la nota 2/88299/912-24/93 con la quale il Ministero della difesa ha rappresentato l'impossibilita' per l'Aeronautica militare di assicurare la gestione tecnico-operativa del nuovo lotto di velivoli Canadair CL-415; Considerato che la gestione e manutenzione dell'esistente parco aeromobili Canadair, utilizzata dal Dipartimento della protezione civile per lo spegnimento degli incendi boschivi e' affidata alla Societa' italiana servizi aerei mediterranei (SISAM); Considerato, altresi', che la predetta societa' esegue regolarmente l'incarico affidatole; Vista la nota del 15 novembre 1993 con la quale la societa' SISAM ha comunicato la propria disponibilita' a soddisfare le esigenze di gestione operativa e logistica dei nuovi aeromobili; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e in particolare al decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni; Dispone: Art. 1. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad affidare alla Societa' italiana servizi aerei mediterranei (SISAM) la gestione di quattro velivoli Canadair CL-415. La gestione sara' determinata da apposita convenzione, alle stesse modalita', patti e condizioni economiche di quelle previste nella convenzione degli aeromobili Canadair CL-215. 2. L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posto a carico del Fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 1994 Il Presidente: CIAMPI