ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 1994 

  Disciplina  per  la  gestione  dei  velivoli   "Canadair   CL-415".
(Ordinanza n. 2371/FPC).
(GU n.18 del 24-1-1994)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre  1993,  n.  542,  che
proroga la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile
sino al 31 marzo 1994;
  Visto  il  decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  10  novembre  1993,  n.  456  -  recante
disposizioni  urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte
del Dipartimento della protezione civile - che all'art. 1,  comma  5,
demanda ad una successiva ordinanza la definizione delle modalita' di
acquisto e di gestione dei velivoli Canadair CL-415;
  Vista  la propria ordinanza 8 ottobre 1993, n. 2334/FPC, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1993, con la quale  il
Dipartimento   della   protezione   civile   e'   stato   autorizzato
all'immediato acquisto di numero quattro aeromobili anfibi con motori
a turbina Canadair CL-415;
  Considerato che il Dipartimento ha gia' provveduto  ad  ordinare  i
predetti aeromobili;
  Attesa  pertanto la necessita' di provvedere alla definizione delle
modalita' di gestione e manutenzione degli  aeromobili  medesimi,  ai
fini del loro efficiente utilizzo;
  Vista  la  nota  2/88299/912-24/93  con la quale il Ministero della
difesa ha rappresentato l'impossibilita' per  l'Aeronautica  militare
di  assicurare  la  gestione  tecnico-operativa  del  nuovo  lotto di
velivoli Canadair CL-415;
  Considerato che la gestione  e  manutenzione  dell'esistente  parco
aeromobili  Canadair,  utilizzata  dal  Dipartimento della protezione
civile per lo spegnimento degli incendi  boschivi  e'  affidata  alla
Societa' italiana servizi aerei mediterranei (SISAM);
  Considerato, altresi', che la predetta societa' esegue regolarmente
l'incarico affidatole;
  Vista  la  nota del 15 novembre 1993 con la quale la societa' SISAM
ha comunicato la propria disponibilita' a soddisfare le  esigenze  di
gestione operativa e logistica dei nuovi aeromobili;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma e in particolare al decreto legislativo 18  novembre  1923,  n.
2440,  ed  al  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, e successive
modifiche ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  ad
affidare alla Societa' italiana servizi aerei mediterranei (SISAM) la
gestione  di  quattro  velivoli  Canadair CL-415.   La gestione sara'
determinata da apposita convenzione, alle stesse modalita',  patti  e
condizioni  economiche  di  quelle  previste  nella convenzione degli
aeromobili Canadair CL-215.
  2. L'onere derivante dall'attuazione della  presente  ordinanza  e'
posto a carico del Fondo per la protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 gennaio 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI