UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 1993 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.22 del 28-1-1994)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Veduta  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nella seduta del 29 ottobre 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle delibere degli organi accademici  e  convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso indicato.
  Nell'art. 41, concernente l'elenco degli insegnamenti complementari
della  facolta' di lettere e filosofia, e' inserito l'insegnamento di
filologia classica in luogo di quello di filologia greca e latina.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 7 dicembre 1993
                                                Il rettore: CRESCENTI