Determinazione dei criteri per l'esercizio dei poteri di controllo sull'emissione e l'offerta di valori mobiliari.(GU n.24 del 31-1-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto l'art. 129, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ove e' previsto che, al fine di assicurare la stabilita' del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia puo' differire l'esecuzione delle operazioni, comunicate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, secondo criteri determinati in via generale dal CICR e che la Banca d'Italia puo' vietare le operazioni quando ricorrano condizioni individuate in via generale dal CICR; Visto l'art. 129, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che stabilisce che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' determinare, in relazione alla quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalita' di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate ad una procedura semplificata di comunicazione; Visto l'art. 129, comma 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che rinvia alla emanazione di disposizioni attuative dello stesso articolo da parte della Banca d'Italia; Considerato che l'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, disciplina, accanto alle emissioni di valori mobiliari italiani, anche le offerte in Italia di valori mobiliari esteri, nell'ambito dei criteri e delle condizioni individuati dal CICR e che, pertanto, le determinazioni assunte in tale ambito dal Comitato medesimo sostituiscono le previsioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 27 aprile 1990 in materia di accesso dei prodotti finanziari esteri; Ritenuto che i provvedimenti di differimento, per loro natura, possono essere adottati con riferimento ai profili quantitativi delle emissioni o delle offerte di valori mobiliari, mentre i provvedimenti di divieto possono essere assunti anche in relazione alle caratteristiche dei titoli; Delibera: La Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 129, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si attiene ai criteri di seguito indicati. 1. In relazione all'ammontare dei titoli, le emissioni o le offerte in Italia di valori mobiliari italiani ed esteri, possono essere differite, fino a un massimo di tre mesi, quando il loro importo, congiuntamente a quello di operazioni gia' comunicate, da effettuarsi nello stesso periodo di tempo, risulti incompatibile con le dimensioni e con le condizioni del mercato primario o secondario. La Banca d'Italia puo' vietare un'operazione quando l'incompatibilita' con le dimensioni del mercato non possa essere superata con il suo differimento, salvo che la medesima operazione venga frazionata nel tempo. 2. In relazione alle caratteristiche dei titoli, le emissioni o le offerte di valori mobiliari italiani ed esteri possono essere vietate allorche' ricorra una delle seguenti condizioni: a) la raccolta tramite valori mobiliari rappresentativi di fondi rimborsabili non venga effettuata in conformita' degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e di altre leggi in materia nonche' di provvedimenti amministrativi emanati in forza di legge e la durata dei titoli sia inferiore a tre anni, salvo che l'ordinamento consenta limiti temporali piu' brevi; b) nel caso di valori mobiliari tipici, il contenuto contrattuale incorporato nell'emittendo titolo sia difforme da quello assegnato allo stesso dall'ordinamento; c) nel caso di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento, ne' gia' dotati di un sufficiente grado di diffusione, non siano riconducibili a uno schema di generale applicazione promosso o curato da intermediari del mercato mobiliare sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, e concordato con l'Autorita' di controllo; d) nel caso di valori mobiliari rappresentativi di quote di patrimoni in gestione collettiva, l'attivita' di gestione sia esercitata in forme diverse da quelle consentite dalla legge; e) le condizioni finanziarie delle operazioni alterino il corretto e ordinato funzionamento del mercato o non siano improntate a criteri di semplicita' e trasparenza; f) le formule di indicizzazione non facciano riferimento a indicatori, determinati e calcolati con criteri di oggettivita', rilevati su mercati ampi e trasparenti; g) nel caso che oggetto dell'emissione od offerta siano valori mobiliari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o scambiare altri valori mobiliari, essi non soddisfino i medesimi requisiti richiesti per il valore mobiliare principale; h) nel caso di valori mobiliari esteri, non possa essere accertata, oltre alle condizioni di cui alle lettere precedenti in quanto applicabili, l'esistenza nel Paese dell'emittente o dell'obbligato principale di discipline e controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale. Qualora si tratti di prodotti derivati, non negoziati in mercati organizzati per tali prodotti, l'emittente o obbligato principale non sia un intermediario del mercato mobiliare sottoposto nel Paese d'origine ad adeguate forme di vigilanza prudenziale. 3. La Banca d'Italia stabilira' i casi di esonero dalla comunicazione per le emissioni e quelli nei quali e' ammesso il ricorso a procedura semplificata di comunicazione. I criteri faranno riferimento alla natura giuridico economica dell'emittente, all'area geografica di appartenenza qualora non residente in Italia, alle caratteristiche dei titoli e alla quotazione presso mercati regolamentati. La procedura semplificata puo' consistere nella fissazione di un termine piu' breve dei venti giorni previsti dal comma 4 dell'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero in una comunicazione valevole per piu' operazioni; il termine piu' breve sara' fissato dalla Banca d'Italia conciliando le esigenze di tempestivita' degli operatori e quelle di controllo. La comunicazione cumulativa sara' consentita dalla Banca d'Italia allorche': siano rispettate le condizioni di cui ai punti 1) e 2); gli emittenti siano enti creditizi o particolari categorie di emittenti; l'importo unitario delle singole operazioni non superi quello massimo fissato dalla Banca d'Italia; le caratteristiche degli emittendi titoli rientrino tra quelle predeterminate dalla Banca d'Italia. 4. La Banca d'Italia chiedera' ai fini di una rilevazione sistematica dati consuntivi sul collocamento dei valori mobiliari. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 1994 Il Presidente: BARUCCI