Non applicabilita' del riconoscimento ministeriale ex art. 8 del decreto legislativo n. 537 del 1992 ai piccoli laboratori artigianali, funzionalmente correlati a esercizi di vendita diretta al consumatore, ancorche' non contigui.(GU n.25 del 1-2-1994)
Vigente al: 1-2-1994
Agli Assessorati sanita' - Regioni e province autonome Alla Direzione generale - Servizi veterinari Agli Uffici veterinari adempimenti comunitari All'A.I.I.P.A. All'A.S.S.I.C.A. All'Assocarni All'Associazione industriali provincia di Venezia All'Assograssi All'Assotrippa Al Centro studi agroalimentari Al C.I.M. Alla Confartigianato Alla Confagricoltura Alla Federazione nazionale macellai All'U.N.A. All'U.N.I.C.E.B. All'U.N.I.P.I. In risposta ad un quesito specifico posto dalla regione siciliana, si precisa che il riconoscimento ministeriale ex art. 8 del decreto legislativo n. 537 del 30 dicembre 1992 non si applica ai piccoli laboratori artigianali funzionalmente correlati ad esercizi di vendita diretta al consumatore, ancorche' non contigui. I laboratori summenzionati, pertanto, possono operare solamente previa acquisizione dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: GARAVAGLIA