Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.26 del 2-2-1994)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui e' stato approvato il piano di sviluppo delle universita' per il quadriennio 1986-90; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' degli studi di Napoli; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche della Seconda Universita' degli studi di Napoli di cui alle deliberazioni del comitato tecnico ordinatore della facolta' di scienze ambientali del 4 novembre 1992, del senato accademico del 14 dicembre 1992 e del consiglio di amministrazione del 23 dicembre 1992; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 luglio 1993; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: E' istituito presso la facolta' di scienze ambientali della Seconda Universita' degli studi di Napoli il corso di laurea in scienze ambientali, secondo il seguente ordinamento: FACOLTA' DI SCIENZE AMBIENTALI Art. 1. - La facolta' di scienze ambientali conferisce la laurea in scienze ambientali. Titolo di ammissione al corso di laurea e' quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Art. 2. - Il corso di laurea in scienze ambientali e' organizzato in cinque anni, con trentadue discipline annuali che danno luogo a ventotto esami dei quali quattro integrati. L'impegno didattico complessivo e' di 2720 ore. Per le discipline indicate, l'esame integrato e' obbligatorio. Il numero degli studenti deve essere determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facolta', anche in dipendenza delle prospettive di mercato del lavoro. Art. 3. - Il corso di studi e' suddiviso inun biennio propedeutico ed in un triennio ad indirizzo terrestre. L'indirizzo terrestre prevede due orientamenti: chimico e biologico. Art. 4. - L'organizzazione del corso di laurea e' identificata da tre gruppi di discipline: I - Discipline di formazione generale (biennio propedeutico); II - Discipline di indirizzo (3, 4 e 5 anno); III - Discipline di orientamento (essenzialmente diffuse nel 4 e 5 anno). Gli insegnamenti del primo e del secondo gruppo sono identificati nominativamente, senza gradi di liberta' per il corso di laurea; le discipline di orientamento sono invece attivate a scelta dei corsi di laurea, a condizione che almeno due terzi di esse siano comprese negli elenchi contenuti nella tabella. Piu' precisamente: a) gli insegnamenti del biennio propedeutico costituiti da quattordici discipline di formazione generale, obbligatorie per il corso di laurea e per entrambi gli orientamenti, che danno luogo a dodici esami di cui due integrati. Il monte oraio per l'attivita' didattica complessiva nel biennio e' di 1190 ore, ripartite tra le diverse discipline; b) per l'indirizzo attivabile, e' previsto un numero di disci- pline obbligatorie, pari a dodici con dieci esami, di cui due integrati. Il monte orario per l'attivita' didattica complessiva e' di 1020 ore. Art. 5. - Per ciascun orientamento la tabella contiene un elenco di discipline, tra le quali la facolta' deve scegliere quelle necessarie a costituire due o piu' blocchi alternativi di quattro per ognuno di essi. Lo studente deve scegliere uno di essi e le due discipline rimanenti a completamento dei trentadue insegnamenti previsti dal curriculum. Le due discipline possono essere scelte anche da elenchi di diversi orientamenti, purche' coerenti con quello adottato. Il monte orario per l'attivita' didattica complessiva relativa alle sei discipline ammonta a 510 ore. Fermo restante il monte orario fissato nonche' il numero delle dis- cipline e degli esami, la facolta' puo' adottare il metodo della didattica integrata limitatamente agli orientamenti. Art. 6. - Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, anche le modalita' di svolgimento degli esami, fermi restando gli esami integrati previsti dalla tabella, per i quali le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito agli insegnamenti che danno luogo all'esame integrato secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 44 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Sono ammessi al terzo anno gli studenti che hanno superato almeno dieci esami dei dodici previsti nel biennio. Per sostenere gli esami delle discipline del triennio bisogna aver superato quella o quelle a completamento del biennio. Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, e' tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di lingua straniera. Art. 7. - La tesi di laurea dovra' comportare un lavoro sperimentale. Per le modalita' di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti. Il diploma di laurea riporta il titolo di laurea in scienze ambientali con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Art. 8. - L'indirzzo di norma va riferito agli ecosistemi (terrestre, ecc.) mentre gli orientamenti possono essere e tematici (chimico, biologico, ecc.) e rivolti ad un particolare aspetto dell'ecosistema che caratteriza l'indirizzo. La presente tabella prevede un indirizzo a due orientamenti. La facolta' puo' proporre l'introduzione di orientamenti diversi da quelli in tabella, in dipendenza di accertare competenze e di esigenze locali. La facolta' puo' altresi' proporre indirizzi diversi da quello in tabella, derivanti dalla trasformazione di orientamenti attivati, attraverso una modifica di Statuto da effettuare con le procedure previste dalle vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico. Art. 9 (Biennio propedeutico). 1 Anno: 1) istituzioni di matematica I; 2) fisica generale I; 3) chimica generale ed inorganica; 4) biologia I (a); 5) litologia e geologia; 6) diritto e legislazione dell'ambiente. 2 Anno: 1) istituzioni di matematica II; 2) fisica generale II; 3) chimica organica; 4) biologia II (b); 5) ecologia, 6) fondamenti di analisi di sistemi ecologici (5,6 esame integrato); 7) laboratorio di fisica generale (2,7 esame integrato); 8) economia dell'ambiente. Nel biennio propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi comprese esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure), secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311. Del monte orario per esercitazioni, almeno il 50% deve essere dedicato alle esercitazioni di laboratorio e di campagna integrate all'interno delle singole aree e tra le varie aree: a) area biologica generale; b) area fisiologica generale. Indirizzi ed orientamenti Indirizzo: terrestre. Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre). Le seguenti dodici discipline di indirizzo distribuite sette nel terzo anno, quattro nel quarto e una nel quinto anno, per complessivi dodici esami, comportano un monte orario per l'attivita' didattica complessiva di milleventi ore. Inderoga a quanto previsto nei principi generali, solo per questo indirizzo e' consentito alla facolta' di sostituire l'ecologia applicata (terzo anno) con la disciplina geografia fisica. Ove cio' avvenisse la disciplina ecologia applicata e' obbligatoria in tutti gli orientamenti dell'indirizzo. 3 Anno: 1) chimica analitica; 2) ecologia applicata; 3) fisica terrestre; 4) geopedologia; 5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici; 6) laboratorio di analisi chimica (1,6 esame integrato); 7) laboratorio di geopedologia (4,7 esame integrato). 4 Anno: 1) climatologia e meteorologia; 2) idrologia e idrogeologia; 3) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici; 4) microbiologia. 5 Anno: 1) principi di valutazione di impatto ambientale. Anche per dette discipline e' da prevedere un numero di ore di esercitazioni pratiche con le stesse modalita' previste per il biennio propedeutico. Orientamento chimico. Nell'orientamento chimico e' obbligatoria la scelta di chimica fisica: Le discipline entro le quali devono essere scelti dalla facolta' quattro insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento sono: 1) analisi chimica strumentale; 2) analisi costi-benefici; 3) analisi degli inquinanti; 4) biochimica applicata; 5) chemiometria; 6) chimica dell'ambiente; 7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; 8) chimica del restauro; 9) chimica del terreno; 10) chimica fisica; 11) chimica tossicologica; 12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente; 13) diritto comparato dell'ambiente; 14) diritto regionale degli enti locali; 15) ecologia applicata; 16) economia dei processi produttivi; 17) economia dello sviluppo e della tutela dell'ambiente; 18) ecotossicologia; 19) esercitazioni di preparazioni chimiche; 20) geografia fisica; 21) geochimica; 22) istituzioni e politica dell'ambiente; 23) metodi e tecniche di antinquinamento; 24) metodi e tecniche di disinquinamento; 25) modelli matematici; 26) pianificazione ed assetto del territorio; 27) politica economia dell'ambiente; 28) radioattivita'; 29) radiochimica ambientale; 30) tossicologia e controllo degli inquinanti; 31) tutela dei beni artistici e monumentali; 32) tutela dei parchi e delle risorse naturali; 33) chimica fisica ambientale; 34) geomorfologia. Gli altri due insegnamenti possono essere scelti dallo studente tra quelli della precedente tabella oppure tra quelli relativi all'altro orientamento purche' coerenti. Orientamento biologico. Le discipline entro le quali devono essere scelti dalla facolta' quattro insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento sono: 1) analisi costi-benefici; 2) antropologia; 3) biochimica; 4) biochimica applicata; 5) biogeografia; 6) biopedologia; 7) conservazione e protezione della natura; 8) cooperazione internazione per la tutela dell'ambiente; 9) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente; 10) etologia; 11) fisiologia comparata; 12) fisiologia vegetale; 13) genetica; 14) genetica di popolazioni; 15) geografia economica; 16) geografia fisica; 17) gestione delle risorse idriche; 18) idrobiologia; 19) igiene; 20) istituzioni e politica comunitaria dell'ambiente; 21) limnologia; 22) metodi e tecniche di disinquinamento; 23) modelli matematici; 24) politica economica dell'ambiente; 25) radioattivita'; 26) ricerca operativa e pianificazione delle risorse; 27) sistematica animale; 28) sistematica vegetale. Gli altri due insegnamenti possono essere scelti dallo studente tra quelli della precedente tabella oppure tra quelli realtivi all'altro orientamento purche' coerenti. Il monte orario per l'attivita' didattica complessiva delle sei discipline di orientamento ammonta a 510 ore da distribuire opportunamente nei tre anni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 14 ottobre 1993 Il rettore: MANCINO