COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993 

  Aggiornamento della delimitazione delle aree di intervento  di  cui
all'art.  15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (terreni di collina
e di montagna).
(GU n.27 del 3-2-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento
degli  interventi  pubblici  nei  settori  della   zootecnia,   della
produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione,
delle  grandi  colture  mediterranee,  della  vitivinicoltura e della
utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e di montagna;
  Visto in particolare l'art. 15 della stessa legge n. 984/1977  che,
ai  fini  dell'utilizzazione  e  della  valorizzazione dei terreni di
collina  e  di  montagna,   prevede   fra   l'altro   la   preventiva
individuazione delle zone di intervento;
  Vista  la  delibera  CIPAA  13 dicembre 1979, con la quale e' stato
adottato il Piano agricolo nazionale pluriennale predisposto ai sensi
dell'art.  3  della  legge  n.  984/1977   ed   in   particolare   la
delimitazione  delle aree di intervento indicate nel Piano di settore
relativo ai terreni di collina e di montagna;
  Viste le delibere CIPAA 6 aprile 1983 e 28 novembre 1985,  CIPE  28
maggio  1987  e  28  giugno  1990,  con le quali sono state approvate
talune modificazioni ed aggiornamenti alla delimitazione  delle  aree
di  intervento  nel  settore  dei  terreni collinari e montani di cui
sopra;
  Vista la legge 8 novembre  1986,  n.  752,  concernente  interventi
programmi  in  agricoltura,  che  si  propone  il  fine di assicurare
continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa  pubblica
nel  settore agricolo e in quello forestale, ed in particolare l'art.
2, comma 1, che  attribuisce  al  CIPE  le  funzioni  precedentemente
esercitate  dal  CIPAA  di  programmazione  e  in materia di politica
agricola, agroalimentare e forestale;
  Visto l'art. 9 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  che  adotta  la
delimitazione  di  cui  all'art.  15  della legge n. 984/1977 ai fini
della  concessione  della  agevolazioni  contributive  nelle  aziende
agricole,  nonche'  l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992
che alle lettera h) adotta la succitata delimitazione di cui all'art.
15 ai fini dell'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili per  i
terreni agricoli;
  Vista   la  proposta  del  Ministero  per  il  coordinamento  delle
politiche agricole, alimentari e forestali n.  10128  del  6  ottobre
1993  concernente  la  richiesta  di  inclusione del comune di Soddi'
nella gia' citata delimitazione delle aree di intervento nel  settore
dei terreni di collina e di montagna;
  Considerato  che  il  comune  di  Soddi'  e'  stato costituito, per
effetto della legge regionale n. 15/1979, mediante  distaccamento  di
una  parte  del  comune  di Ghilarza, classificato come zona agricola
svantaggiata per l'intero territorio con delibera  CIPE  28  novembre
1985;
  Considerato  inoltre che per la compilazione dell'elenco delle zone
svantaggiate il Ministero dell'agricoltura non ha potuto lavorare  su
elenchi di comuni e cartografie sempre aggiornati;
  Vista  la  nota  n. 3238/10089 del 14 febbraio 1992, nella quale il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste esprime  l'avviso  che  il
comune  di  Soddi'  possa  essere inserito nella delimitazione di cui
all'art. 15 in  quanto  incorporato,  nella  delibera  CIPAA  del  28
novembre  1985,  nel  comune  di Ghilarza a sua volta ricompreso come
interamente svantaggiato;
  Considerato che il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali ha dato incarico alla Cooperativa architetti e ingegneri di
Reggio Emilia di realizzare un programma relativo alla individuazione
delle   zone  svantaggiate,  a  livello  di  singola  regione  e  per
circoscrizione  territoriale,  che  tale  studio  e'  in   corso   di
realizzazione  per  dieci regioni e che nel 1994 potra' probabilmente
essere portato a compimento anche per le restanti regioni;
  Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole,  alimentari
e forestali;
                              Delibera:
  Il   comune  di  Soddi'  e'  inserito  nella  sua  interezza  nella
delimitazione delle aree di cui all'art. 15 della legge n.  984/1977,
con  decorrenza  dalla data della delibera CIPAA di primo inserimento
del comune di Ghilarza, nel cui ambito figurava totalmente ricompreso
(28 novembre 1985).
  In attesa delle conclusioni dello studio citato nelle premesse,  in
corso  di  realizzazione  presso il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali e finalizzato alla individuazione di oggettivi
criteri ed indici di svantaggio,  il  Comitato  invita  il  Ministero
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  a  non  proporre
richieste di ampliamento della delimitazione di cui  al  citato  art.
15,  delimitazione  che  potra' essere oggetto di revisione alla luce
dei risultati dello studio medesimo.
   Roma, 21 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA