Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.30 del 7-2-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 8 ottobre 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue. Articolo unico L'art. 617 dello statuto relativo alla scuola di specializzazione in biochimica marina e' soppresso e cosi' sostituito: "Art. 617. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi". Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 21 dicembre 1993 Il rettore: ROVERSI-MONACO