Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.30 del 7-2-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1992, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le deliberazioni della facolta' di lettere e filosofia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 26 giugno, 29 e 31 luglio 1992, concernenti la richiesta di modifica al vigente statuto per la rettifica al n. 7 dell'area dell'archeologia preistorica e protostorica della scuola di specializzazionein archeologia della dizione dell'insegnamento di "paleontologia" in "paletnologia"; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruz. univ. - Uff. II, del 22 novembre 1993, prot. n. 3874, con allegato il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 7 ottobre 1993; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 1 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella parte II, titolo III, al capo I - Scuola di specializzazione in archeologia, all'art. 190 - Area dell'archeologia preistorica e protostorica al n. 7 la denominazione dell'insegnamento di "paleontologia" e' soppressa e sostituita con la denominazione di "paletnologia". Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 22 dicembre 1993 Il rettore: RODOLICO