Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto per il 1994 dalle imprese di assicurazioni, nazionali ed estere.(GU n.31 del 8-2-1994)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGINATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto ministeriale in data 31 dicembre 1992, con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico, e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicare ai premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1993; Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1994 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico; Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP; Visto il bilancio preventivo per l'anno 1994 dell'ISVAP di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 8 dicembre 1993, approvato con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1993; Decreta: Articolo unico Il contributo di vigilanza per l'anno 1994 dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, e' stabilita nella misura del 2 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1993, al netto degli oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione al netto dei relativi oneri di gestione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 1994 Il Ministro: SAVONA