MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
1)  Borgo Sabotino;
(GU n.32 del 9-2-1994)

   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Jet  seta
industria,  con  sede  in  Villalta  (Vercelli)  e unita' di Villalta
(Vercelli), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 28 ore medie settimanali per  sessantasette  lavoratori  su  un
organico  complessivo  di  ottantanove  unita', per il periodo dal 31
maggio 1993 al 2 ottobre 1993.
  Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta,
con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara) e unita' di Villanova di
Cepagatti (Pescara), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40  ore  a  28  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di
ventinove  dipendenti  su un organico complessivo di trentatre unita'
cosi' suddivise: 8 ore giornaliere per due giorni settimanali, 4  ore
giornaliere  per tre giorni settimanali, per il periodo dal 26 giugno
1993 al 25 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla Ditta Capuzzi
Consiglia, con sede in Gravina di Puglia (Bari)  e  unita'  di  Serra
Loconte,   localita'  Gravinella  (Matera),  per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali
per dodici lavoratori su un  organico  di  trentuno  unita',  per  il
periodo dal 15 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Cooperativa  muratori  e cementisti CMC, con sede in Ravenna e unita'
di Ravenna, per i quali e' stato stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 31,7 ore medie settimanali (8 ore al giorno per quattro  giorni
alla  settimana  nonche'  la  sospensione  a zero ore di due giornate
lavorative nell'arco di utilizzo del contratto di  solidarieta')  nei
confronti   di   quattrocentosei   lavoratori   su   un  organico  di
novecentotrentuno unita' lavorative, per il periodo dal  6  settembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rete Gamma,
con sede in Bergamo e unita' di Baldichieri (Asti), Leini' (Torino) e
San Rocco Bernezzo  (Cuneo),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro  da  40  ore  a  28,40  ore  medie  settimanali
articolate  su base annua e comunque secondo le modalita' applicative
riportate negli allegati  prospetti  di  riduzione  che  fanno  parte
integrante    del    presente    provvedimento   nei   confronti   di
duecentotrentadue  lavoratori   su   un   organico   complessivo   di
duecentottanta  unita',  per  il  periodo  dal  14  giugno 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l.
Tecnicoop, con sede in Porto  Torres  (Sassari)  e  unita'  di  Porto
Torres  (Sassari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  30  ore  settimanali  per ventidue lavoratori
(quindici operai e sette impiegati) appartenenti al reparto fusti dei
trentuno dipendenti in organico, per il periodo dal 19 luglio 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Ilaria
manifattura  lane,  con  sede  in  Calenzano  (Firenze)  e  unita' di
Calenzano (Firenze), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da  40  ore  a  20  ore  settimanali  nei  confronti  di  otto
lavoratori  con  qualifica  operaia  su  un  organico  complessivo di
venticinque unita' tramite l'alternanza di  gruppi  di  lavoratori  a
zero  ore e gruppi ad orario ridotto, per il periodo dal 13 settembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italrestaurant unita' mensa presso Officine casertane,  con  sede  in
Napoli  e  unita'  di  Caserta,  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di
sette  lavoratori  su un organico complessivo di sette unita', per il
periodo dal 16 marzo 1992 al 15 marzo 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zuani, con
sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40 ore a 27,30 ore medie
settimanli (5 ore e 30 minuti al giorno, primo  turno  dalle  7  alle
12,30  e  secondo  turno  dalle  12,30  alle  18)  su  un organico di
trentasette dipendenti, per il periodo dal  18  ottobre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veltex,  con
sede  in  Adro  (Brescia)  e unita' di Adro (Brescia), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  28 ore medie
settimanali (7 ore giornaliere per quattro giorni la settimana con un
giorno di fermata  settimanale)  nei  confronti  di  cinquantaquattro
lavoratori  e  da  20  a 14 ore settimanali nei confronti di quindici
lavoratori part-time a fronte  di  un  organico  complessivo  pari  a
settantuno  unita',  per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italrestaurant mensa presso Fiat Auto, con sede in Napoli e unita' di
Villastellone (Torino), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore  a  20  ore  settimanali  nei  confronti  di  dodici
dipendenti  su  un  organico  complessivo  di  tredici unita', per il
periodo dal 16 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pollini, con
sede  in Pontenure (Piacenza) e unita' di Pontenure (Piacenza), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 27 ore
settimanali nei confronti di quattro impiegati e nove verniciatori  e
a  24  ore  settimanali  nei  confronti di trentacinque operai, su un
organico di cinquntatre unita', per il periodo dal 20 settembre  1993
al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Ge.Te.Ca.,
con  sede  in  Milano  e  unita' di Rovereto (Trento), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore a 24 ore massime
settimanali con ciclo  quadrisettimanale,  che  comporta  la  fermata
della  produzione  tutti  i venerdi' nonche' il lunedi' e il venerdi'
della quarta settimana, nei confronti di quarantuno unita' lavorative
su  un  organico di cinquantaquattro dipendenti, secondo il prospetto
allegato che fa parte integrante del presente provvedimento,  per  il
periodo dal dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
  Con   decreto   ministeriale   18   gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Siac,  con
sede  in  Pescara  e  unita' di Bussi (Pescara), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei
confronti di novantacinque dipendenti su un organico  complessivo  di
centoventi  unita',  per  il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puntimatic,
con sede in Monte San Pietro (Bologna) e unita' di Monte  San  Pietro
(Bologna),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di ventuno lavoratori su
un  organico  di  ventotto unita'. La riduzione dell'orario non sara'
superiore al 30% rispetto a quello ordinario medio mensile risultante
dall'applicazione dell'orario settimanale previsto dal CCNL,  per  il
periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Calzaturificio  Mima, con sede in Fosso' (Venezia) e unita' di Fosso'
Venezia, per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 28 ore medie  settimanali  e  secondo  le  modalita'  riportate
nell'allegato   accordo   che   fa   parte  integrante  del  presente
provvedimento nei confronti di venti lavoratori  su  cinquantasei  in
organico, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18 gennaio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud
mensa c/o Ferrosud, con sede in Napoli e  unita'  di  Matera,  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
settimanali  nei confronti di sei lavoratori su un organico totale di
otto unita', per il periodo dal 29 giugno 1992 al 31 dicembre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comus, con
sede  in  Macerata e unita' di Potenza Picena (Macerata), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro  da  40  ore  a  31,5  ore  medie
settimanali  (cosi'  come riportato nell'allegato accordo e prospetto
che fanno parte integrante del presente decreto) per i dodici addetti
al reparto officina stampa su un organico di centosedici  dipendenti,
per il periodo dal 5 aprile 1993 al 12 settembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  CIT  -
Costruzioni  impianti  telefonici,  con  sede  in Pescara e unita' di
Montesilvano (Pescara) e Pescara per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali (8 ore al giorno
per  quattro  giorni  settimanali)  divisi  a  turni  lavorativi  nei
confronti  di  ottantacinque dipendenti su un organico complessivo di
ottantacinque unita', per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine,
con  sede  in  Roma  e  unita' di Sarzana (La Spezia), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20 ore medie
settimanali, il cui svolgimento avverra' come segue:  la  sospensione
dal  lavoro  di  ciascun lavoratore sara' di quattro mesi e mezzo sui
nove considerati, con sospensioni dal lavoro di un mese  alternate  a
periodi   di   lavoro   di   un  mese.  L'organico  aziendale  e'  di
trecentonovantasette  unita'  di  cui  centodieci  interessati   alla
solidarieta', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 13853 del 13 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Norton, con
sede in Corsico (Milano) e unita' di Corsico (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali
nei confronti  di  ventinove  lavoratori  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a  duecentonovantuno  unita', per il periodo dal 5
luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Iter,
con sede in Ravenna e unita'  di  Ravenna,  sede  operativa  di  Lugo
(Ravenna)  e  sede operativa di Massa Lombarda (Ravenna), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore a 30,8 ore medie
settimanali nei confronti  di  centosessantasette  lavoratori  su  un
organico  di  cinquecentotrentadue  unita'  (2 periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa di quattro ore ciascuno per ogni  settimana
e  sospensione  dell'attivita'  lavorativa  nelle seguenti settimane:
27/31 dicembre 1993 e  8/12  agosto  1994,  per  il  periodo  dal  20
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Pellegrini
Centro  Sud unita' mensa c/o IAM Augusta S.p.a., con sede in Milano e
unita' di Brindisi, per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 27,50 ore settimanali  nei  confronti  di  tredici
dipendenti e da trentacinque ore settimanali a 25 ore settimanali nei
confronti  di un dipendente su un organico complessivo di diciassette
unita', per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa
costruzioni emiliana, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  24  ore
medie   settimanali   e   comunque  secondo  le  modalita'  riportate
nell'allegato  accordo  che  fa   parte   integrante   del   presente
provvedimento  nei  confronti di sessanta lavoratori su ottantotto in
organico, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.P. -
Medicali articoli parafarmaceutici, con sede  in  Como  e  unita'  di
Casnate   (Como),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro   da   40   ore   a   28  ore  settimanali  nei  confronti  di
duecentoquarantotto  lavoratori  a  fronte  di  un  organico  pari  a
duecentottantuno  unita',  per  il periodo dal 6 settembre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italpresse
industrie, con sede in Capriano  del  Colle  (Brescia)  e  unita'  di
Capriano  del  Colle  (Brescia),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  28 ore medie settimanali nei
confronti  di  centocinquantadue  unita'  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a  centonovantadue  unita',  per il periodo dal 23
agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Copco
Italia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), e unita' di Cinisello
Balsamo (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro  da  40  ore  a  30   ore   settimanali   nei   confronti   di
trecentosettantaquattro   lavoratori   a   fronte   di   un  organico
complessivo pari a trecentosettantaquattro unita', per il periodo dal
1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Centro
Servizi B3, con sede in Torino e unita' di Torino,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore  settimanali
(da  attuarsi  con  l'alternanza  di  2  gruppi  ogni  4 settimane: 4
settimane di orario pieno  e  4  di  sospensione)  nei  confronti  di
quarantadue  lavoratori  su  un  organico  complessivo  di novantatre
unita', per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine
Meccaniche Zerbo, con  sede  in  Brusnengo  (Vercelli)  e  unita'  di
Brusnengo  (Vercelli),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a 28 ore settimanali distribuito su cinque giorni
settimanali nei confronti di  ventuno  lavoratori  che  rappresentano
l'intero  organico,  per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys, con
sede in Milano e unita' di Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,  Roma,
Torino,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a 23 ore settimanali per un lavoratore part-time gia' a ventotto
ore settimanali, e a 20 ore  settimanali  per  i  tredici  lavoratori
part-time gia' a trenta ore settimanali tutti occupati nelle sedi in-
dicate   con   un   organico   complessivo   di  seicentonovantasette
lavoratori, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys, con
sede in Milano e unita' di Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,  Roma,
Torino,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  26  ore  settimanali nei confronti di sessantanove lavoratori
occupati nelle sedi indicate a fronte di un organico  complessivo  di
seicentonovantasette  unita',  per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens
Nixdorf Informatica,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  L'Aquila,
Bologna,  Firenze,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di sette
lavoratori su sessantotto occupati nelle unita' di L'Aquila,  Bologna
e Firenze, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con
sede in Milano e unita' di Ancona, Bologna, Cagliari, Genova,  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
settimanali nei confronti di nove lavoratori occupati nelle unita' di
Bologna,  Genova,  Cagliari  e  Ancona, a fronte di un organico nelle
stesse unita' di centodiciotto  lavoratori,  per  il  periodo  dal  1
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con
sede in Milano e unita' di  Bari,  Firenze,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30  ore  settimanali  nei
confronti di cinque lavoratori occupati nell'unita' di Bari e Firenze
e da 20 a 15 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time
occupato  nell'unita' di Bari, a fronte di un organico nelle predette
unita' di sessantaquattro lavoratori, per il periodo dal 1  settembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Basile,  con
sede  in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali
nei confronti di sessanta unita' lavorative a fronte di  un  organico
complessivo di novanta unita', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Maglificio
Bellavita,  con  sede in Rho (Milano) e unita' di Rho (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali nei confronti di  cinquantatre  lavoratori  a  fronte  di
centotrentuno  unita'  costituenti  l'intero organico, per il periodo
dal 31 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lippem, con
sede in Rivoli  (Torino)  e  unita'  di  Rivoli,  loc.  Cascine  Vica
(Torino),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di trentanove lavoratori
su  un organico complessivo di quarantaquattro unita', per il periodo
dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Selmat
Industriale, con sede in Rosta (Torino) e unita' di Rosta  -  Cascine
Vica (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di   ottantanove
lavoratori su un organico complessivo di cento unita', per il periodo
dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.T.T.
Flygt,  con  sede  in  Cusago  (Milano)  e unita' di Cusago (Milano),
uffici  di  Bari,  Bergamo,  Bologna,  Cagliari,  Catania,   Cosenza,
Firenze,  Latina,  Milano,  Napoli,  Padova, Pesaro, Pescara, Pomezia
(Roma), Roma, Torino, Udine,
  Verona, per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39
ore a 35 ore  settimanali  (sette  ore  giornaliere  dal  lunedi'  al
venerdi')  nei confronti di centonovantacinque lavoratori a fronte di
un organico complessivo pari a duecentosedici unita', per il  periodo
dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 13857 del 13 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Silak,  con
sede  in  Vinci (Firenze) e unita' di Vinci (Firenze), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 28 ore
settimanali con possibile alternanza di settimane ad orario superiore
e settimane  ad  orario  inferiore  a  quello  medio  concordato  per
centoquarantasei   lavoratori  su  un  organico  di  centosessantotto
unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maite, con
sede in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
settimanali  per  cinque unita' (3 operai e 2 impiegati); e da 40 ore
settimanali a 24 ore settimanali  per  quarantacinque  unita'  (tutti
operai)  su  un  organico  complessivo di cinquantotto unita', per il
periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic,
con sede in Padova e unita' di Padova, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30 ore medie settimanali nei
confronti di centoquarantuno unita', a 32 ore medie  settimanali  nei
confronti  di  venti unita', per undici lavoratori part-time l'orario
sara'  ridotto  da  24  ore  settimanali  a   settimane   alterne   e
avvicendate,   tutto  secondo  le  modalita'  previste  dall'allegato
verbale d'accordo, che e' parte integrante del presente decreto  e  a
fronte  di  un  organico  pari  a  centosettantacinque unita', per il
periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini
F.I.M., con sede  in  Reggio  Emilia  e  unita'  di  Albinea  (Reggio
Emilia),  Gardenia  (Reggio  Emilia),  Pieve (Reggio Emilia) e Reggio
Emilia, per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 30 ore settimanali nei confronti di duecentonovanta  dipendenti
su  un  organico  di  millenovantatre  unita',  per  il periodo dal 4
ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.,
con sede in Bologna e unita' di Ascoli Piceno, per i quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  35,38  ore  medie
settimanali per novantadue lavoratori; a 30 ore medie settimanali per
3  impiegati  amministrativi,  il  tutto su un organico di centodieci
dipendenti e nel rispetto delle modalita' di cui all'allegato accordo
che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  per  il
periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   18  gennaio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Comus,  con
sede  in  Macerata e unita' di Potenza Picena (Macerata), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  31,5   medie
settimanali per centoquattro dipendenti (con esclusione degli addetti
al  reparto  officina  stampa)  su  centosedici  in  organico, per il
periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.T. -
Costruzione impianti telefonici, con sede  in  Pescara  e  unita'  di
Fermo  (Ascoli  Piceno),  per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a 28 ore medie settimanali che interessa ventisette
lavoratori, intero organico, secondo le modalita' di cui agli accordi
allegati   che   costituiscono   parte   integrante   del    presente
provvedimento, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 21 dicembre 1993:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993  con  effetto  dal  7  febbraio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Merloni elettrodomestici, con sede  in  Fabriano  (Ancona),
unita' di Carinaro (Caserta), filiali vendita nazionali, magazzino di
Gricignano  (Caserta),  None  (Torino)  e  Teverola (Caserta), per il
periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 marzo  1993  con  decorrenza  7
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1993;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 2 dicembre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Farmitalia  Carlo Erba, sede in Milano (Milano), unita' di
Centro ricerche di Nerviano (Milano), Milano, via Bezzi e Milano, via
Imbonati, per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993  con  decorrenza  2
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.c. a r.l. Consorzio regionale allevatori produttori  latte,  con
sede  in  Campobasso  e  unita'  di  Campobasso, per il periodo dal 1
febbraio 1993 al 31 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo  1993  con  decorrenza  1
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1 febbraio 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c. a r.l. Consorzio regionale allevatori produttori  latte,  con
sede  in  Campobasso  e  unita'  di  Campobasso, per il periodo dal 1
agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993  con  decorrenza  1
agosto 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con effetto dal 31 agosto 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Standa, con sede in Milanofiori-Rozzano (Milano)  e  unita'
di  Castello  di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 31 agosto 1993
al 28 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993  con  decorrenza
31 agosto 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6  ottobre  1993  con
effetto  dal  15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e
unita'  di  Barberino  di  Mugello  (Firenze)  e   Sesto   Fiorentino
(Firenze), per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 settembre 1993 con decorrenza 15
agosto 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 ottobre 1993;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  12
dicembre  1992  con  effetto  dal  1  novembre  1991,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola d'Arbia (Siena) e  unita'
di  Caronno  Pertusella (Varese), per il periodo dal 1 maggio 1992 al
31 ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992  con  decorrenza  1
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 28 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto  dal  19  ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Chimen ceramica, con sede in Altopascio, localita' Chimenti
(Lucca) e unita' di Altopascio (Lucca), per il periodo dal 19  aprile
1993 al 6 luglio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 5 ottobre 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Calzaturificio  CEM,  con  sede  in  Marsciano (Perugia) e
unita' di Marsciano (Perugia), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 29
luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993  con  decorrenza  5
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
9 novembre 1993, n. 13543/2;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal  18  marzo  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. O.T.M.A., con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita'
di  Citta'  di Castello (Perugia), per il periodo dal 19 ottobre 1993
al 17 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1993 con decorrenza  18
settembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  1  marzo  1993,  in  favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. T.C.S. Group, con sede in Perugia e unita'  di  Perugia  S.
Sisto, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 1
settembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 15 marzo 1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  O.M.A.  -  Officine  meccaniche  aeronautiche, con sede in
Foligno (Perugia) e unita' di Foligno (Perugia), Foligno, frazione S.
Eraclio (Perugia), per il periodo dal 15 settembre 1993 al  14  marzo
1994.
   Istanza  aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 15
settembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 dicembre 1993;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto dal 15 marzo 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Maglificio  Filtex,  con  sede  in  Rivotorto  di   Assisi
(Perugia)  e  unita' di Rivotorto di Assisi (Perugia), per il periodo
dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza  15
settembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 22
settembre 1992 con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Goodyear italiana, con sede in Cisterna di Latina (Latina)
e  unita'  di  Cisterna  di  Latina  (Latina),  depositi   e   uffici
commerciali  nazionali  e sede amministrativa di Roma, per il periodo
dal 10 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1992 con decorrenza 10
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  2  dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Litton Italia, con sede  in  Pomezia  (Roma)  e  unita'  di
Pomezia (Roma), per il periodo dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 giugno 1993 con decorrenza 1
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  C.A.M.,  con  sede  in  Pignataro  Interamna (Frosinone) e
unita' di Pignataro Interamna  (Frosinone),  per  il  periodo  dal  7
dicembre 1992 al 6 giugno 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 7
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 aprile 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 21 aprile 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13548/15 del 9 novembre 1993.
   Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Cartiera  italiana,  con  sede  in  Torino  e  unita'   di
Serravalle  Sesia  (Vercelli) e Coazze (Torino), per il periodo dal 1
gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con  decorrenza  1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993.
   Con  decreto  ministeriale  18  gennaio  1994  in attuazione della
delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato la  modifica
del  programma  di  ristrutturazione  aziendale della S.p.a. M.E.S. -
Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi,  con  sede  ed  unita'
produttiva  in Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla su citata societa', per il periodo dal
3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.
   Con  decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori  di  seguito
elencati,  resisi  disponibili  dal  2  gennaio  1990, e' disposta la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per i periodi indicati:
    1)  Area  del  comune  di  Borgo  Sabotino  (Latina). - Lavori di
costruzione della centrale Cirene dell'Enel.
   Proroga dal 2 gennaio 1990 al 1 giugno 1990.
    2) Area del comune  di  Borgo  Sabotino  (Latina).  -  Lavori  di
costruzione della centrale Cirene dell'Enel.
   Proroga dal 2 giugno 1990 al 1 dicembre 1990.
    3)  Area  del  comune  di  Borgo  Sabotino  (Latina). - Lavori di
costruzione della centrale Cirene dell'Enel.
   Proroga dal 2 dicembre 1990 al 1 giugno 1991.
    4) Area del comune  di  Borgo  Sabotino  (Latina).  -  Lavori  di
costruzione della centrale Cirene dell'Enel.
   Proroga dal 2 giugno 1991 all'11 agosto 1992.
    5)  Area  del  comune  di  Borgo  Sabotino  (Latina). - Lavori di
costruzione della centrale Cirene dell'Enel.
   Proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito
elencati, resisi disponibili dal  2  gennaio  1990,  e'  disposta  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi indicati, con pari riduzione della durata del
trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati:
    1) Area del comune  di  Borgo  Sabotino  (Latina).  -  Lavori  di
costruzione della centrale Cirene dell'Enel.
   Proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.
    2)  Area  del  comune  di  Borgo  Sabotino  (Latina). - Lavori di
costruzione della centrale Cirene dell'Enel.
   Proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
94A0807-94A0844