Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.(GU n.34 del 11-2-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Klonis Georgios presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 1994; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri nella conferenza dei servizi il 18 gennaio 1994; Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo; Decreta: Il titolo di Klonis Georgios, nato ad Atene il 26 luglio 1961, cittadino greco, di laurea di ingegnere civile rilasciato dall'Universita' di Stoccarda e riconosciuto equipollente in Grecia, e' riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo degli ingegneri in Italia. Roma, 7 febbraio 1994 Il direttore generale: ROVELLO