Ammissione al finanziamento di alcuni progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita'.(GU n.34 del 11-2-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 2 agosto 1989, n. 321, con il quale, a norma del citato art. 20, secondo comma, sono stati definiti i criteri generali per la programmazione degli interventi anzidetti; Visto il primo comma del gia' citato art. 20 della legge n. 67/1988, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile risultante, per il finanziamento dei progetti di immediata realizzazione, secondo le modalita' stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in data 23 settembre 1993; Visto l'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale sono state determinate le predette quote di mutuo in 3.000 miliardi per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, ed e' stata, altresi', riservata la complessiva somma di lire 418,700 miliardi di lire per i programmi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali e dell'Istituto superiore di sanita'; Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale ha previsto che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanita', possono essere ammessi direttamente alla contrazione di mutui per la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE; Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, che fissa in lire 1.500 miliardi, per l'anno 1993, i limiti degli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria che saranno a carico del Fondo sanitario nazionale in conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi, a decorrere dal 1994; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria; Visto l'art. 4 del predetto decreto-legge n. 396/1993, convertito nella legge n. 492/1993 recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' ed in considerazione della puntuale interpretazione della stessa norma da parte del Ministro della sanita'; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Vista la propria delibera in data 31 marzo 1992 con la quale e' stata approvata la ripartizione della quota di riserva per l'importo di lire 418,700 miliardi dei finanziamenti, a valere sull'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per l'Istituto superiore di sanita', per i policlinici universitari a gestione diretta e per gli istituti zooprofilattici sperimentali; Considerato che il Policlinico "Tor Vergata" di Roma e gli istitui di ricovero e cura a carattere scientifico "S. Raffaele" di Roma e "Istituti fisioterapici ospedalieri" di Roma hanno inoltrato i progetti esecutivi con le relative richieste di finanziamento; Considerato che tali progetti hanno ottenuto il vaglio di conformita' del Ministero della sanita'; Udita la relazione del segretario generale della programmazione economica relativa ai pareri espressi dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con particolare riguardo alla immediata realizzabilita' delle opere; Delibera: Sono approvati ed ammessi al finanziamento, a valere sulla quota di riserva delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i seguenti progetti: a) Istituti fisioterapici ospedalieri: realizzazione terzo lotto delle opere di completamento dell'ospedale oncologico S. Andrea di Roma. L'importo del mutuo a carico dello Stato ammonta a lire 43.700 milioni, al netto della quota del 5% di competenza degli istituti fisioterapici ospedalieri - Ospedale oncologico S. Andrea di Roma; b) Istituto "S. Raffaele" di Roma: realizzazione unita' spinale. L'importo del mutuo a carico dello Stato ammonta a lire 18.240 milioni, al netto della quota del 5% di competenza dell'Istituto "S. Raffaele" di Roma. L'Istituto finanziera' con mezzi propri eventuali costi in eccesso rispetto al finanziamento disponibile. c) Policlinico universitario di "Tor Vergata" Roma: primo stralcio funzionale. L'importo del mutuo a carico dello Stato, che ammonta a lire 36.575 milioni al netto della quota del 5% di competenza del Policlinico "Tor Vergata" di Roma, concorre alla realizzazione del primo stralcio funzionale comportante una spesa totale prevista in 92,1 miliardi di lire. Il Policlinico provvedera' ad adeguare il progetto esecutivo ed il piano dei lavori oggetto del presente intervento, acquisendo, laddove necessario, le dovute autorizzazioni ed i pareri integrativi, escludendo dal quadro economico e dalle relative clausole contrattuali l'aggiornamento e la revisione dei prezzi. L'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" attestera', altresi', il definitivo e organico inquadramento dell'intervento in questione nell'ambito della programmazione sanitaria regionale. Ai fini dei successivi finanziamenti, sulla base del nuovo quadro economico complessivo ridefinito in sede istruttoria (decreto del 25 novembre 1993 del rettore dell'Universita' degli studi "Tor Vergata"), depurato della revisione prezzi e comprensivo dei costi finora sostenuti, dovra' essere coerentemente rielaborato l'intero progetto esecutivo. Restano a carico degli istituti e dei policlinici di cui sopra eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa. Il nucleo per la verifica degli investimenti pubblici procedera' alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione. Roma, 30 novembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 9