Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio.(GU n.37 del 15-2-1994)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Republica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/81; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella provincia di Milano; piogge alluvionali dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella provincia di Mantova; piogge alluvionali dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella provincia di Pavia; piogge persistenti dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella provincia di Sondrio; piogge persistenti dal 23 settembre 1993 all'11 ottobre 1993 nella provincia di Como; piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella provincia di Cremona; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Como: piogge persistenti dal 23 settembre 1993 all'11 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Colico, Consiglio di Rumo, Cremia, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Griante, Livo, Menaggio, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Sorico, Stazzona, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana. Cremona: piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Acquanegra Cremonese, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vido-Lasco, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castelverde, Corte de' Cortesi con Cignone, Crema, Cremona, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Drizzona, Gabbioneta Binanuova, Genivolta, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Madignano, Malagnino, Montodine, Motta Baluffi, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Piadena, Pozzaglio ed Uniti, Ricengo, Ripalta Arpina, Robecco d'Oglio, Romanengo, San Daniele Po, Sergnano, Sesto ed Uniti, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torricella del Pizzo, Vescovato, Voltido. Mantova: piogge alluvionali dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Asola, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castellucchio, Dosolo, Goito, Mantova, Marcaria, Monzambano, Ostiglia, Piubega, Ponti sul Mincio, Rodigo, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giorgio di Mantova, Sermide, Suzzara, Viadana, Volta Mantovana. Milano: piogge alluvionali dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Orio Litta, San Rocco al Porto, Senna Lodigiana, Somaglia. Pavia: piogge alluvionali dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Albaredo Arnaboldi, Bagnaria, Barbianello, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Campospinoso, Canevino, Cecima, Cigognola, Costa de' Nobili, Fortunago, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Ponte Nizza, Redavalle, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zenevredo; piogge alluvionali dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Borgo San Siro, Canevino, Carbonara al Ticino, Cassolnovo, Castana, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Confienza, Costa de' Nobili, Gambolo', Gropello Cairoli, Langosco, Mezzana Rabattone, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Palestro, Pietra de' Giorgi, Robbio, Rosasco, Ruino, San Martino Siccomario, Sant'Angelo Lomellina, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Volpara, Zerbolo', Zinasco. Sondrio: piogge persistenti dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni di Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Chiuro, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, Tresivio, Villa di Tirano; piogge persistenti dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Grosotto, Lovero Valtellino, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sernio, Sondrio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Vervio, Villa di Tirano; piogge persistenti dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Albosaggia, Buglio in Monte, Grosotto, Teglio, Valdidentro, Valfurva; piogge persistenti dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Aprica, Grosotto, Tartano, Valdidentro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 1994 Il Ministro: DIANA