Definizione di "imprenditore agricolo", ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 349, recante: "Norme in materia di attivita' cinotecnica".(GU n.40 del 18-2-1994)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 349: "Norme in materia di attivita' cinotecnica", che prevede, tra l'altro, l'emanazione di un decreto per la definizione di imprenditore agricolo in funzione del numero di cani prodotti determinato per tipi o per razze; Sentito, nella riunione del 22 novembre 1993, il parere dell'Ente nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.) e del Ministero delle finanze - Direzione generale imposte dirette; Considerato che per una esatta definizione di imprenditore agricolo oltre al numero di cani prodotti bisogna considerare anche il numero di fattrici costantemente presenti in allevamento; Decreta: Articolo unico Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unita'. Roma, 28 gennaio 1994 Il Ministro: DIANA AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.