MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 gennaio 1994 

  Definizione di "imprenditore agricolo", ai sensi dell'art. 2, comma
3,  della legge 23 agosto 1993, n. 349, recante: "Norme in materia di
attivita' cinotecnica".
(GU n.40 del 18-2-1994)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 349: "Norme
in materia di  attivita'  cinotecnica",  che  prevede,  tra  l'altro,
l'emanazione  di  un  decreto  per  la  definizione  di  imprenditore
agricolo in funzione del numero di cani prodotti determinato per tipi
o per razze;
  Sentito, nella riunione del 22 novembre 1993, il  parere  dell'Ente
nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.) e del Ministero delle finanze
- Direzione generale imposte dirette;
  Considerato che per una esatta definizione di imprenditore agricolo
oltre  al numero di cani prodotti bisogna considerare anche il numero
di fattrici costantemente presenti in allevamento;
                               Decreta:
                           Articolo unico
  Non sono  imprenditori  agricoli  gli  allevatori  che  tengono  in
allevamento  un  numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente
producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unita'.
   Roma, 28 gennaio 1994
                                                   Il Ministro: DIANA
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla quale e' operato  il  rinvio  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.