Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Aversa".(GU n.42 del 21-2-1994)
Il MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela della denominazione di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 31 luglio 1993 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Aversa"; Vista la deliberazione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella quale, per motivate ragioni storiche ed economiche, viene proposto di apportare al disciplinare di produzione dei vini in questione la deroga prevista dall'art. 4, comma 4, della legge n. 164/1992, di far precedere in sede di designazione il nome del vitigno a quello geografico; Ritenuto di dover apportare la conseguente modifica al disciplinare di produzione dei vini in questione; Decreta: Articolo unico L'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Aversa", approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1993, e' sostituito con il seguente testo: "Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa" Asprinio, tranquillo e spumante, in deroga alle misure stabilite a titolo generale dagli articoli 1 e 6 del presente disciplinare, puo' figurare il nome del vitigno "Asprinio" seguito dalla specificazione di "Aversa", in caratteri della medesima ampiezza, colorimetria e forma grafica. Per il vino D.O.C. "Aversa" ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti allevati ad alberata e' obbligatorio indicare sulla denuncia di produzione delle uve, sui registri e sui documenti previsti dalla normativa vigente, nonche' nell'etichettatura, la menzione aggiuntiva "alberata" o "vigneti ad alberata". Nella designazione tale menzione deve essere riportata immediatamente al di sotto della dicitura 'denominazione di origine controllata'. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliamento quali "viticoltore" "fattoria" "tenuta" "podere" "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Aversa" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; tale indicazione e' facoltativa per il tipo spumante". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 1994 Il Ministro: DIANA