MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 1994 

  Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione  di
origine controllata dei vini "Aversa".
(GU n.42 del 21-2-1994)

                      Il MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela della  denominazione  di  origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il proprio decreto 31 luglio  1993  con  il  quale  e'  stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Aversa";
  Vista la deliberazione del Comitato nazionale per la  tutela  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini nella quale, per motivate ragioni storiche ed economiche,  viene
proposto  di  apportare  al  disciplinare  di  produzione dei vini in
questione la deroga prevista dall'art. 4, comma  4,  della  legge  n.
164/1992,  di  far  precedere  in  sede  di  designazione il nome del
vitigno a quello geografico;
  Ritenuto di dover apportare la conseguente modifica al disciplinare
di produzione dei vini in questione;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art. 7 del disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine   controllata   dei  vini  "Aversa",  approvato  con  decreto
ministeriale 31 luglio 1993, e' sostituito con il seguente testo:
  "Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Aversa"  Asprinio,  tranquillo  e spumante, in
deroga alle misure stabilite a titolo generale dagli articoli 1  e  6
del   presente  disciplinare,  puo'  figurare  il  nome  del  vitigno
"Asprinio" seguito dalla specificazione  di  "Aversa",  in  caratteri
della medesima ampiezza, colorimetria e forma grafica.
  Per  il  vino  D.O.C.  "Aversa"  ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti allevati ad alberata e' obbligatorio indicare sulla  denuncia
di  produzione delle uve, sui registri e sui documenti previsti dalla
normativa vigente, nonche' nell'etichettatura, la menzione aggiuntiva
"alberata" o "vigneti ad alberata". Nella designazione tale  menzione
deve  essere  riportata  immediatamente  al  di  sotto della dicitura
'denominazione di origine controllata'.
  Nella designazione e presentazione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Aversa"  e'  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel  presente  disciplinare
di  produzione  ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra,
fine, scelto, selezionato e similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato  laudativo  e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
  Le   indicazioni   tendenti   a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliamento   quali   "viticoltore"   "fattoria"   "tenuta"
"podere"  "cascina"  ed  altri  termini  similari  sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
  E'  consentito  altresi'  l'uso  di   indicazioni   geografiche   e
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano  riferimento  ad  unita'
amministrative,  frazioni,  aree,  zone  e  localita'   dalle   quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato  ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
  Sulle bottiglie ed altri recipienti  contenenti  il  vino  "Aversa"
deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; tale
indicazione e' facoltativa per il tipo spumante".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 febbraio 1994
                                                   Il Ministro: DIANA