MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 1994 

  Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione  di
origine controllata dei vini "Vignanello".
(GU n.42 del 21-2-1994)

                      Il MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela della  denominazione  di  origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il proprio decreto 14 novembre 1992 con  il  quale  e'  stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata "Vignanello";
  Vista  la  deliberazione del Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini  nella quale, per motivate ragioni storiche ed economiche, viene
proposto di apportare al  disciplinare  di  produzione  dei  vini  in
questione, limitatamente alla tipologia "Vignanello" Greco, la deroga
prevista  dall'art.  4,  comma  4,  della  legge  n. 164/1992, di far
precedere in sede di  designazione  il  nome  del  vitigno  a  quello
geografico;
  Ritenuto di dover apportare la conseguente modifica al disciplinare
di produzione dei vini in questione;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art.  7  del  disciplinare  di  produzione della denominazione di
origine controllata dei  vini  "Vignanello",  approvato  con  decreto
ministeriale 14 novembre 1992, e' sostituito con il seguente testo:
  "Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione di
origine controllata 'Vignanello' Greco,  tranquillo  e  spumante,  in
deroga  alle  misure stabilite a titolo generale dagli articoli 1 e 6
del presente disciplinare, puo' figurare il nome del vitigno  'Greco'
seguito  dalla  specificazione  'di  Vignanello',  in caratteri della
medesima ampiezza, colorimetria e forma grafica.
  Nella designazione e presentazione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  'Vignanello' e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel  presente  disciplinare
di  produzione  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,  scelto,
selezionato e similari.
  E'  altresi'  vietato  l'impiego  di   indicazioni   che   facciano
riferimento a comuni, frazioni o zone.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
  Le   indicazioni   tendenti   a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliamento   quali   'viticoltore'   'fattoria'   'tenuta'
'podere'  'cascina'  ed  altri  termini  similari  sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
  Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini  'Vignanello'
puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
  E'  obbligatoria  in etichetta l'indicazione 'secco' o 'amabile' e,
per  gli  spumanti,  ogni  altra  menzione  concernente  il   residuo
zuccherino".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 febbraio 1994
                                                   Il Ministro: DIANA