UNIVERSITA' DI TORINO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.42 del 21-2-1994)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia nella riunione del 19 dicembre
1991;
  Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione
del 10 febbraio 1992 e dal  consiglio  di  amministrazione,  riunione
dell'11 febbraio 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Torino,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  678,   ultimo   dello   statuto   della   scuola   di
specializzazione in foniatria, e con il conseguente spostamento della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in
chirurgia odontostomatologica.
                   48) Scuola di specializzazione
                  in chirurgia odontostomatologica
  Art. 679. - E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia
odontostomatologica  presso l'Universita' degli studi di Torino, polo
di Orbassano.
  La scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  specialisti  in  chirurgia
odontostomatologica.
  La   scuola   rilascia   il  titolo  di  specialista  in  chirurgia
odontostomatologica.
  Art. 680. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di  insegnamento  e  di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare  il  numero  massimo  di iscritti determinato in
quattro  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di   dodici
specializzandi.
  Art. 681. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina e
chirurgia.
  Art. 682. - Sono ammessi alle prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
laureati  in  medicina e chirurgia e quelli in odontoiatria e protesi
dentaria.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Le  materie  valutabili  ai  fini  del  punteggio di cui al decreto
ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate  nel  manifesto  annuale
della scuola.
  Art.  683.  -  La  scuola  comprende quattro aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) propedeutica;
    b) diagnostica;
    c) stomatologica;
    d) chirurgia speciale.
  Art. 684. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area  didattica  e
formativa professionale sono i seguenti:
  a) Area propedeutica:
   farmacologia clinica;
   anestesiologia e rianimazione;
   embriologia   e  anatomia  chirurgica  odontostomatologica  e  del
distretto cervico-facciale;
   medicina legale e delle assicurazioni;
   statistica applicata alla ricerca scientifica;
   patologia medica.
   b) Area diagnostica:
   anatomia e istologia patologica;
   radiologia odontostomatologica e del distretto cervico-facciale;
   semeiotica   clinica   odontostomatologica   e    del    distretto
cervico-facciale;
   esercitazioni cliniche.
   c) Area stomatologica:
   patologia odontostomatologica;
   clinica odontostomatologica;
   odontostomatologia preventiva;
   parodontologia;
   clinica protesica;
   esercitazioni cliniche.
  d) Area di chirurgia speciale:
   tecniche operatorie e materiali;
   chirurgia exodontica;
   chirurgia endodontica;
   chirurgia ortognatodontica;
   chirurgia pre-protesica;
   chirurgia parodontale;
   chirurgia maxillo-facciale;
   esercitazioni cliniche.
  Art. 685. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di  didattica  formale  e di tirocinio professionale guidato. Essa e'
organizzata in una attivita'  didattica  teorico-pratica  comune  per
tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite)
ed  in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  Art. 686. - La frequenza nelle diverse aree avviene  pertanto  come
di seguito specificato:
  I Anno:
   Area propedeutica (ore 100):
    farmacologia clinica  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ore  25
    anestesiologia e rianimazione   . . . . . . . . . . . .    "   50
    embriologia e anatomia chirurgica odontosto-
matologica e del distretto cervico-facciale   . . . . . . .    "   25
   Area diagnostica (ore 100):
    anatomia patologica   . . . . . . . . . . . . . . . . .   ore  50
    radiologia odontostomatologica  . . . . . . . . . . . .    "   25
    semeiotica clinica odontostomatologica  . . . . . . . .    "   25
   Area stomatologica (ore 100):
    patologia odontostomatologica   . . . . . . . . . . . .    "   50
    parodontologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   50
   Area di chirurgia speciale (ore 100):
    tecniche operatorie e materiali   . . . . . . . . . . .    "   50
    chirurgia exodontica  . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   50
  Monte ore elettivo: ore 400.
  II Anno:
   Area propedeutica (ore 100):
    embriologia e anatomia chirurgica odontosto-
matologica e del distretto cervico-facciale   . . . . . . .   ore  50
    patologia medica (per la patologia intersistemica)  . .    "   50
   Area diagnostica (ore 100):
    anatomia e istologia patologica   . . . . . . . . . . .    "   50
    radiologia odontostomatologica e del distretto
cervico-facciale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   25
    semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto
cervico-facciale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   25
   Area stomatologica (ore 100):
    patologia odontostomatologica   . . . . . . . . . . . .    "   50
    clinica odontostomatologica   . . . . . . . . . . . . .    "   50
   Area di chirurgia speciale (ore 100):
    chirurgia exodontica  . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   40
    chirurgia endodontica   . . . . . . . . . . . . . . . .    "   20
    chirurgia parodontale   . . . . . . . . . . . . . . . .    "   40
  Monte ore elettivo: ore 400.
  III Anno:
   Area propedeutica (ore 50):
    medicina legale e delle assicurazioni   . . . . . . . .   ore  25
    statistica applicata alla ricerca scientifica   . . . .    "   25
   Area stomatologica (ore 100):
    clinica odontostomatologica   . . . . . . . . . . . . .    "   50
    odontostomatologia preventiva   . . . . . . . . . . . .    "   25
    clinica protesica   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   25
   Area di chirurgia speciale (ore 250):
    chirurgia ortognatodontica  . . . . . . . . . . . . . .    "   50
    chirurgia pre-protesica   . . . . . . . . . . . . . . .    "  100
    chirurgia maxillo-facciale  . . . . . . . . . . . . . .    "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  687.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori,  nei
servizi  specialistici  e  nelle  strutture di ricerca afferenti alla
scuola.
  La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore  annue,
compreso  il  monte  ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra'
secondo delibera del consiglio della scuola, tale  da  assicurare  ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartira' annualmente il
monte ore elettivo.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consenta allo specializzando ed al consiglio stesso
il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei  progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla
"Normativa generale" per le scuole di specializzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 30 ottobre 1993
                                                 Il rettore: DIANZANI