UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.44 del 23-2-1994)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  agosto 1991, n. 257, emanato in
attuazione della direttiva n. 82/76/CEE,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   del   31  ottobre  1991,  che  disciplina  le  scuole  di
specializzazione dell'area medica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
con  il quale e' stato approvato il piano triennale delle universita'
per il triennio 1991-93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  31
ottobre 1991;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Riconosciuta   la   necessita'  di  approvare  le  nuove  modifiche
proposte, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'   degli   studi   di   Udine
rispettivamente in data:
   consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 26 marzo 1991
e del 14 aprile 1992;
   consiglio di amministrazione del 4 giugno 1992;
   senato accademico del 2 luglio 1992;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del 16
dicembre 1992;
  Visto il decreto interministeriale  del  29  ottobre  1993  che  ha
disposto   l'istituzione   della   scuola   di   specializzazione  in
"oftalmologia" presso l'Universita' degli studi di Udine;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Udine  approvato  e
modificato   con   la   normativa  sopra  indicata  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  139  relativo  alla  scuola  di  specializzazione  in
medicina   interna   viene   inserito   il   "Capo   X  -  Scuola  di
specializzazione in oftalmologia" e i seguenti nuovi articoli:
                               Capo X
             SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA
  Art.  140.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione   in
oftalmologia presso l'Universita' degli studi di Udine.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  fornire  una  completa  preparazione
specialistica  nel  campo  della  oftalmologia  con  le   conseguenti
possibilita' operative.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.
  Art. 141. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  800  ore  di  insegnamento  e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
quattro   per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di  sedici
specializzandi.
  Art. 142. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  143. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  144.  -  La  scuola  comprende  cinque aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
   1) morfologia normale e patologia oculare;
   2) fisiopatologia della visione;
   3) semeiotica oculare;
   4) patologia e clinica oculare;
   5) chirurgia oftalmologica.
  Art. 145. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area  didattica  e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Morfologia normale e patologia oculare:
   anatomia oculare;
   embriologia e genetica oculare;
   anatomia e istologia patologica.
   b) Fisiopatologia della visione:
   ottica fisiopatologica, esame e correzione della refrazione;
   fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.
   c) Semeiotica oculare:
   semeiotica clinica e strumentale.
   d) Patologia clinica oculare:
   oftalmologia;
   oftalmologia pediatrica;
   neuroftalmologia;
   malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
   ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.
   e) Chirurgia oftalmologica:
   chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
   chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
   chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.
  Art. 146. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di  didattica  formale  e  tirocinio  professionale  guidato. Essa e'
organizzata in una attivita'  didattica  teorico-pratica  comune  per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
  I Anno:
   Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):
    anatomia oculare   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  10
    embriologia e genetica oculare   . . . . . . . . . . . .   "   10
    anatomia e istologia patologica    . . . . . . . . . . .   "   30
   Fisiopatologia della visione (ore 150):
    ottica fisiopatologica: esame e correzione della
refrazione   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  150
   Semeiotica oculare (ore 200):
    semeiotica clinica e strumentale   . . . . . . . . . . .   "  200
  Monte ore elettivo: ore 400.
  II Anno:
   Fisiopatologia della visione (ore 50):
    fisiopatologia della visione binoculare e ortottica
   Semeiotica oculare (ore 100):
    semeiotica clinica e strumentale   . . . . . . . . . . .  ore 100
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   50
    oftalmologia pediatrica    . . . . . . . . . . . . . . .   "   25
    neuroftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   25
   Chirurgia oftalmologica (ore 150):
    chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita    . . . .   "   75
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio   . . . . .   "   75
  Monte ore elettivo: ore 400.
  III Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 200):
    oftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore  150
    malattie oculari in rapporto alle affezioni
generali   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   35
    ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale
oftalmologiche   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   15
   Chirurgia oftalmologica (ore 200):
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio   . . . . .   "  100
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio    . . . .   "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  IV Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 100).
   Chirurgia oftalmologica (ore 300):
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio   . . . . .  ore 150
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio    . . . .   "  150
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art. 147. - Durante  i  quattro  anni  di  corso  e'  richiesta  la
frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori, della cattedra
della clinica oculistica, dell'istituto di scienze chirurgiche.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo   delibera   della   scuola,   tale  da  assicurare  ad  ogni
specializzando un adeguato periodo  di  esperienza  e  di  formazione
scientifica.
  Il  consiglio  della  scuola  ripartisce  annualmente  il monte ore
elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il
controllo della attivita' svolta e della acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  148.  -  Per  quanto non disciplinato dal presente decreto si
rinvia alla "Normativa generale" per le scuole di specializzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 30 ottobre 1993
                                               Il rettore: STRASSOLDO