Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.44 del 23-2-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, emanato in attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1991, che disciplina le scuole di specializzazione dell'area medica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale e' stato approvato il piano triennale delle universita' per il triennio 1991-93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1991; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Riconosciuta la necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 26 marzo 1991 e del 14 aprile 1992; consiglio di amministrazione del 4 giugno 1992; senato accademico del 2 luglio 1992; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 dicembre 1992; Visto il decreto interministeriale del 29 ottobre 1993 che ha disposto l'istituzione della scuola di specializzazione in "oftalmologia" presso l'Universita' degli studi di Udine; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine approvato e modificato con la normativa sopra indicata e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 139 relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna viene inserito il "Capo X - Scuola di specializzazione in oftalmologia" e i seguenti nuovi articoli: Capo X SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA Art. 140. - E' istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Universita' degli studi di Udine. La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilita' operative. La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia. Art. 141. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi. Art. 142. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 143. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 144. - La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale: 1) morfologia normale e patologia oculare; 2) fisiopatologia della visione; 3) semeiotica oculare; 4) patologia e clinica oculare; 5) chirurgia oftalmologica. Art. 145. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Morfologia normale e patologia oculare: anatomia oculare; embriologia e genetica oculare; anatomia e istologia patologica. b) Fisiopatologia della visione: ottica fisiopatologica, esame e correzione della refrazione; fisiopatologia della visione binoculare e ortottica. c) Semeiotica oculare: semeiotica clinica e strumentale. d) Patologia clinica oculare: oftalmologia; oftalmologia pediatrica; neuroftalmologia; malattie oculari in rapporto alle affezioni generali; ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche. e) Chirurgia oftalmologica: chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita; chirurgia del segmento anteriore dell'occhio; chirurgia del segmento posteriore dell'occhio. Art. 146. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: I Anno: Morfologia normale e patologia oculare (ore 50): anatomia oculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 10 embriologia e genetica oculare . . . . . . . . . . . . " 10 anatomia e istologia patologica . . . . . . . . . . . " 30 Fisiopatologia della visione (ore 150): ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150 Semeiotica oculare (ore 200): semeiotica clinica e strumentale . . . . . . . . . . . " 200 Monte ore elettivo: ore 400. II Anno: Fisiopatologia della visione (ore 50): fisiopatologia della visione binoculare e ortottica Semeiotica oculare (ore 100): semeiotica clinica e strumentale . . . . . . . . . . . ore 100 Patologia e clinica oculare (ore 100): oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 oftalmologia pediatrica . . . . . . . . . . . . . . . " 25 neuroftalmologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 Chirurgia oftalmologica (ore 150): chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . " 75 chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . . " 75 Monte ore elettivo: ore 400. III Anno: Patologia e clinica oculare (ore 200): oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 150 malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 35 ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15 Chirurgia oftalmologica (ore 200): chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . . " 100 chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. IV Anno: Patologia e clinica oculare (ore 100). Chirurgia oftalmologica (ore 300): chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . . ore 150 chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . " 150 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 147. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori, della cattedra della clinica oculistica, dell'istituto di scienze chirurgiche. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo della attivita' svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 148. - Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rinvia alla "Normativa generale" per le scuole di specializzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 30 ottobre 1993 Il rettore: STRASSOLDO