REGIONE TOSCANA

COMUNICATO

Autorizzazione  alla  confezione  e  alla vendita dell'acqua minerale
   "Sorgente Panna"  in  contenitori  di  PET  "Lighter",  "Vivypak",
   "Caripak",  "Melinar  B  90"  e  "Polyclear  T  86"  a  partire da
   preforme.
(GU n.42 del 21-2-1994)

   Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale  Toscana
n.  207  del  10  gennaio  1994 esecutiva ai sensi di legge, la Panna
S.p.a., con stabilimento  di  produzione  nel  comune  di  Scarperia,
localita'  Panna,  provincia  di  Firenze,  e'  stata  autorizzata  a
confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale
"Sorgente Panna" nei tipi "come sgorga dalla sorgente" e "addizionata
di anidride carbonica" in contenitori di PET della capacita'  cl  25,
33, 55, 75, 100, 150 e 200.
   Per  il  confezionamento  di  tale  acqua  e' consentito l'uso del
materiale PET:
    "Vivypak" e "Lighter" prodotti dalla Inca  International  S.p.a.,
Pisticci  Scalo  (Matera);  "Caripak"  prodotto  dalla  Shell  S.p.a.
(Milano); "Melinar B 90" prodotto dalla Imperial Chemical  Industries
(ICI)  -  Italia  S.p.a.;  "Polyclear  T  86"  prodotto dalla Hoechst
Aktiengellschaft Francoforte.
   La stessa societa' e' autorizzata a confezionare e vendere per uso
di bevanda l'acqua minerale  naturale  Sorgente  Panna  in  bottiglie
prodotte  nello stesso stabilimento di imbottigliamento nel comune di
Scarperia a partire da:
    preforme di PET "Vivypak",  "Lighter"  e  "Caripak"  prodotte  da
Johnson  Control  Plastics S.p.a., contrassegnate rispettivamente dai
marchi "M", "E" ed "S" posti sugli imballaggi contenenti le  merci  e
sui relativi documenti di accompagnamento;
    preforme  di  PET  "Vivypak",  "Lighter"  e "Caripak" prodotte da
Cobarr S.p.a., contrassegnate rispettivamente dai marchi "V",  "L"  e
"C" posti sulle confezioni e sui documenti relativi;
    preforme  di PET "Lighter" prodotte da Inca International S.p.a.,
contrassegnate dal marchio II sulla testa della preforma;
    preforme di PET "Lighter", "Melinar B  90"  e  "Polyclear  T  86"
prodotte  dalla Radici IBP S.r.l., contrassegnate rispettivamente dai
marchi "Lighter" o "E", "ICI B905" o "C"  e  "Hoechst"  o  "A"  posti
sulle bolle di accompagnamento e sulla imboccatura, fra filettatura e
colletto della preforma.
   I contenitori di PET saranno chiusi con capsule a vite, e dovranno
essere  contrassegnati  con  etichette  conformi  a quanto prescritto
dall'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.
   L'autorizzazione di  cui  alla  delibera  della  giunta  regionale
Toscana  n.  207  del 10 gennaio 1994 e' stata concessa alla societa'
richiedente per il periodo di trentasei mesi, a partire dalla data di
notifica della presente delibera, ed il  rinnovo  dell'autorizzazione
stessa   e'   subordinato   all'esito  favorevole  dei  controlli  di
laboratorio di cui ai successivi punti.
   La societa' richiedente dovra' presentare entro venti giorni dalla
data  di  inizio  del  confezionamento  e  della  commercializzazione
dell'acqua minerale "Sorgente Panna" in contenitori di PET "Vivypak",
"Lighter",   "Caripak",   "Melinar   B   90"   e  "Polyclear  T  86",
successivamente con frequenza all'incirca quadrimestrale, certificati
di analisi effettuate per la determinazione di:
     a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su  numero  uno
contenitore vuoto per ciascuna capacita', tenuto a contatto con acqua
distillata  per  dieci  giorni  a  quaranta  gradi  centigradi;  tali
certificati dovranno contenere  il  giudizio  sulla  conformita'  dei
campioni esaminati alle norme vigenti;
     b)  migrazione  dei  coloranti  nell'acqua  minerale e controllo
dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti
dal  contenitore,  in  particolare  di  glicole   etilenico   libero,
dimetiltereftalato  e  acetaldeide rilevati per via gascromatografica
su numero uno contenitori per caiscuna  capacita',  tenuto  pieno  di
acqua  minerale  per  dieci giorni a quaranta gradi centigradi; per i
contenitori di PET "Lighter" dovra' essere determinata la  migrazione
dell'acido  tereftalico  anziche' quella del dimetiltereftalato; tali
campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta
ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.
   Tali rilevamenti analitici saranno  fatti  eseguire,  a  cura  del
richiedente  al  quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai
laboratori degli istituti universitari della Toscana  o  dei  servizi
multizonali  di  prevenzione  delle unita' sanitarie locali toscane e
dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939;  i  campioni
dovranno   essere   prelevati   all'incirca   quadrimestralmente  dal
personale dell'unita' sanitaria  locale  competente  per  territorio,
eventualmente  con  la  collaborazione  del personale del laboratorio
incaricato delle analisi, secondo le disposizoni di legge vigente; il
personale dell'unita'  sanitaria  locale  che  redige  i  verbali  di
prelevamento  dei  campioni  e'  incaricato  di verbalizzare anche le
motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacita'
dei contenitori autorizzati, ai  materiali  di  PET  autorizzati,  ai
contenitori di acqua piatta o addizionata di anidride carbonica.
   La  societa'  richiedente  e'  tenuta  a  comunicare  alla  giunta
regionale e per essa al Dipartimento ambiente  -  Servizio  ambiente,
della  regione  Toscana,  la  data  dell'inizio del confezionamento e
della commercializzazione dell'acqua minerale  "Sorgente  Panna"  nei
contenitori  di PET "Vivypak", "Lighter", "Caripak", "Melinar B 90" e
"Polyclear T 86" nonche' a trasmettere immediatamente una  copia  dei
verbali   concernenti   i   prelevamenti   dei  campioni  suddetti  e
successivamente, nei termini stabiliti, i certificati  delle  analisi
precedentemente  specificate;  tale  confezionamento sara' effettuato
nei locali dello stabilimento esistente in Scarperia  (Firenze)  gia'
autorizzato  per  la  produzione  e  la  vendita, per uso di bevanda,
nell'acqua minerale "Sorgente Panna" nei contenitori di vetro, PVC  e
brik.
   L'autorizzazione  di  cui  alla  delibera  della  giunta regionale
Toscana n. 207 del 10 gennaio 1994 potra' essere revocata  o  sospesa
qualora non siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute.