Autorizzazione alla confezione e alla vendita dell'acqua minerale "Sorgente Panna" in contenitori di PET "Lighter", "Vivypak", "Caripak", "Melinar B 90" e "Polyclear T 86" a partire da preforme.(GU n.42 del 21-2-1994)
Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 207 del 10 gennaio 1994 esecutiva ai sensi di legge, la Panna S.p.a., con stabilimento di produzione nel comune di Scarperia, localita' Panna, provincia di Firenze, e' stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale "Sorgente Panna" nei tipi "come sgorga dalla sorgente" e "addizionata di anidride carbonica" in contenitori di PET della capacita' cl 25, 33, 55, 75, 100, 150 e 200. Per il confezionamento di tale acqua e' consentito l'uso del materiale PET: "Vivypak" e "Lighter" prodotti dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera); "Caripak" prodotto dalla Shell S.p.a. (Milano); "Melinar B 90" prodotto dalla Imperial Chemical Industries (ICI) - Italia S.p.a.; "Polyclear T 86" prodotto dalla Hoechst Aktiengellschaft Francoforte. La stessa societa' e' autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale Sorgente Panna in bottiglie prodotte nello stesso stabilimento di imbottigliamento nel comune di Scarperia a partire da: preforme di PET "Vivypak", "Lighter" e "Caripak" prodotte da Johnson Control Plastics S.p.a., contrassegnate rispettivamente dai marchi "M", "E" ed "S" posti sugli imballaggi contenenti le merci e sui relativi documenti di accompagnamento; preforme di PET "Vivypak", "Lighter" e "Caripak" prodotte da Cobarr S.p.a., contrassegnate rispettivamente dai marchi "V", "L" e "C" posti sulle confezioni e sui documenti relativi; preforme di PET "Lighter" prodotte da Inca International S.p.a., contrassegnate dal marchio II sulla testa della preforma; preforme di PET "Lighter", "Melinar B 90" e "Polyclear T 86" prodotte dalla Radici IBP S.r.l., contrassegnate rispettivamente dai marchi "Lighter" o "E", "ICI B905" o "C" e "Hoechst" o "A" posti sulle bolle di accompagnamento e sulla imboccatura, fra filettatura e colletto della preforma. I contenitori di PET saranno chiusi con capsule a vite, e dovranno essere contrassegnati con etichette conformi a quanto prescritto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105. L'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 207 del 10 gennaio 1994 e' stata concessa alla societa' richiedente per il periodo di trentasei mesi, a partire dalla data di notifica della presente delibera, ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa e' subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio di cui ai successivi punti. La societa' richiedente dovra' presentare entro venti giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "Sorgente Panna" in contenitori di PET "Vivypak", "Lighter", "Caripak", "Melinar B 90" e "Polyclear T 86", successivamente con frequenza all'incirca quadrimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione di: a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacita', tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformita' dei campioni esaminati alle norme vigenti; b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitori per caiscuna capacita', tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; per i contenitori di PET "Lighter" dovra' essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziche' quella del dimetiltereftalato; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica. Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura del richiedente al quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie locali toscane e dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati all'incirca quadrimestralmente dal personale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizoni di legge vigente; il personale dell'unita' sanitaria locale che redige i verbali di prelevamento dei campioni e' incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacita' dei contenitori autorizzati, ai materiali di PET autorizzati, ai contenitori di acqua piatta o addizionata di anidride carbonica. La societa' richiedente e' tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al Dipartimento ambiente - Servizio ambiente, della regione Toscana, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "Sorgente Panna" nei contenitori di PET "Vivypak", "Lighter", "Caripak", "Melinar B 90" e "Polyclear T 86" nonche' a trasmettere immediatamente una copia dei verbali concernenti i prelevamenti dei campioni suddetti e successivamente, nei termini stabiliti, i certificati delle analisi precedentemente specificate; tale confezionamento sara' effettuato nei locali dello stabilimento esistente in Scarperia (Firenze) gia' autorizzato per la produzione e la vendita, per uso di bevanda, nell'acqua minerale "Sorgente Panna" nei contenitori di vetro, PVC e brik. L'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 207 del 10 gennaio 1994 potra' essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute.