DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 1994 

  Sospensione dalla carica di un assessore della regione Piemonte.
(GU n.42 del 21-2-1994)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4- bis e 4- ter, della legge 19 marzo  1990,
n.  55,  come  modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla
legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista la comunicazione della procura  della  Repubblica  presso  il
tribunale  di  Verbania  prot. n. 765/93 R.G. in data 14 gennaio 1994
dalla quale risulta che a carico del sig. Luciano Panella,  assessore
della  regione  Piemonte,  sono stati adottati i provvedimenti di cui
all'art. 284 del codice di procedura penale con ordinanza del GIP  di
Verbania;
  Vista  la comunicazione in data 3 febbraio 1994, n. 276-IV/1.2, del
commissario del Governo nella regione Piemonte;
  Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra  consegue
la  sospensione  di  diritto  dalla carica di assessore regionale del
sig. Luciano Panella;
  Accertata  la  sussistenza  dei   presupposti   della   sospensione
contemplati dalla legge;
  Sentiti  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  il Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
  Il sig. Luciano Panella e' sospeso dalla carica di assessore  della
regione Piemonte.
   Roma, 8 febbraio 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI