MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
aree:
                                                              
1)  Castrovillari;
(GU n.44 del 23-2-1994)

   Con  decreto ministeriale 7 febbraio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori  di  seguito
elencati,  che  risultino beneficiare del trattamento di integrazione
salariale alla data del 31  dicembre  1988  a  seguito  dell'avvenuto
completamento  di  impianti industriali, di opere pubbliche di grandi
dimensioni e di lavori relativi a programmi  comunque  finanziati  in
tutto  o  in  parte  con fondi statali, destinatari dei provvedimenti
assunti sulla base delle  disposizioni  di  cui  all'art.  22,  sesto
comma,  della  legge  n.  223/1991, e' disposta la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  per  i  periodi
indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di
mobilita' per i lavoratori interessati:
   1) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). - Imprese impegnate
nella  realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal
15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:
    legge n. 460/1992;
    proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
    primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.
   2) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). - Imprese impegnate
nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi  dal
15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:
    legge n. 236/1993;
    proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
    primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Agrobeton,  con  sede in Sarno (Salerno) e
unita' in Sarno  (Salerno),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 19 novembre
1992 al 18 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  7  febbraio  1994,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa'
editrice siciliana - S.E.S., con sede in Messina e unita' di Messina,
per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  7  febbraio  1994,  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henriette
confezioni, con sede in Castenedolo (Brescia) e unita' di Castenedolo
(Brescia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 26 ore settimanali nei confronti di 54 lavoratori,  a  24  ore
settimanali nei confronti di 126 lavoratori ed a 20 ore nei confronti
di  25  lavoratori  a  fronte  di  un organico complessivo pari a 283
unita', per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  7  febbraio  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Sci,  con
sede  in  Genova,  unita'  di Genova, Roma, Taranto, Milano, Padova e
Torino, per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 31 ore medie settimanali nei  confronti  di  130  impiegati  e
quadri  (con  eslcusione  dei  lavoratori  assunti  con C.F.L.) su un
organico di 139 unita', da attuarsi con modalita' differenti  secondo
quanto  previsto  dall'allegato  accordo  che fa parte integrante del
presente provvedimento per  il  periodo  dal  1  luglio  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Dedo sistemi, con sede in Firenze e unita' in
Firenze,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 22 settembre 1993  al  21
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Ema industriale, con sede in Novara e  unita'
in   Novara,   e'   autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  2  agosto  1993  al  30
luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Walter Schmid, con sede in Ciardes (Bolzano),
unita' in Ciardes (Bolzano) e Ronzone  (Trento),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Adige liquori, con sede in Milano, unita' in
Postal   (Bolzano)   e   Salorno   (Bolzano),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  7  febbraio  1994,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Bruno,
con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento in Bra (Cuneo), per il periodo
dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  7  febbraio  1994  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piermattei
lavorazione  metalli,  con  sede in Guidonia (Roma) e stabilimento in
Guidonia (Roma), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  7  febbraio  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipedenti  dalla S.r.l. Rolls
italiana, con sede in Pianezza (Torino) e  stabilimento  in  Pianezza
(Torino), per il periodo dal 22 gennaio 1994 al 21 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  7  febbraio  1994  e'   prorogata   la
corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipedenti  dalla  S.r.l.  Cartiera
Abramo  Sordini & Figli, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento
in Foligno, frazione Pale (Perugia), per il periodo  dal  27  ottobre
1993 al 26 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.