Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale aree:(GU n.44 del 23-2-1994)1) Castrovillari;
Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/1991, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati: 1) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). - Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data: legge n. 460/1992; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993; primo decreto ministeriale 11 aprile 1989. 2) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). - Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data: legge n. 236/1993; proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993; primo decreto ministeriale 11 aprile 1989. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agrobeton, con sede in Sarno (Salerno) e unita' in Sarno (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 novembre 1992 al 18 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' editrice siciliana - S.E.S., con sede in Messina e unita' di Messina, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henriette confezioni, con sede in Castenedolo (Brescia) e unita' di Castenedolo (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali nei confronti di 54 lavoratori, a 24 ore settimanali nei confronti di 126 lavoratori ed a 20 ore nei confronti di 25 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 283 unita', per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sci, con sede in Genova, unita' di Genova, Roma, Taranto, Milano, Padova e Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 130 impiegati e quadri (con eslcusione dei lavoratori assunti con C.F.L.) su un organico di 139 unita', da attuarsi con modalita' differenti secondo quanto previsto dall'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dedo sistemi, con sede in Firenze e unita' in Firenze, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 settembre 1993 al 21 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ema industriale, con sede in Novara e unita' in Novara, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1993 al 30 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walter Schmid, con sede in Ciardes (Bolzano), unita' in Ciardes (Bolzano) e Ronzone (Trento), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adige liquori, con sede in Milano, unita' in Postal (Bolzano) e Salorno (Bolzano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Bruno, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento in Bra (Cuneo), per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piermattei lavorazione metalli, con sede in Guidonia (Roma) e stabilimento in Guidonia (Roma), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipedenti dalla S.r.l. Rolls italiana, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento in Pianezza (Torino), per il periodo dal 22 gennaio 1994 al 21 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipedenti dalla S.r.l. Cartiera Abramo Sordini & Figli, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento in Foligno, frazione Pale (Perugia), per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.