Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.45 del 24-2-1994)
Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettritalia, con sede in Roma, unita' in Cosenza e Lamezia Terme (Catanzaro), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1993 al 26 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Besana materie plastiche, con sede in Milano e unita' in Sulmona (L'Aquila), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 settembre 1993 al 6 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Codemar, con sede in Ancona e unita' in Ancona, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 settembre 1993 al 22 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Torrone Piemonte di Zanetti Martino & C., con sede in Sinio (Cuneo) e unita' in Sinio (Cuneo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1993 al 5 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eleonard confezioni, con sede in Arezzo e unita' in Arezzo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 maggio 1993 al 9 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni italiane, con sede in Sassari e unita' in Muros (Sassari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1993 al 18 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Ro.Ma.S., con sede in Borgomanero (Novara), e unita' in Borgomanero (Novara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 agosto 1993 al 19 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.I.E., con sede in Torino, e unita' in Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 ottobre 1993 al 4 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abrusci costruttori, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), unita' in Acquaviva delle Fonti (Bari) e Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PMZ Variac, con sede in Taverne di Corciano (Perugia), e unita' in Taverne di Corciano (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1993 al 17 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ISPA Damiano, con sede in Foglizzo (Torino) e stabilimento in Foglizzo (Torino), per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torgomma, con sede in Robassomero (Torino) e stabilimento in Robassomero (Torino), per il periodo dal 25 settembre 1993 al 24 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P. Italiana, con sede in Milano e stabilimento in L'Aquila, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasbo, con sede in Carmiano, (Lecce) e stabilimento in Carmiano (Lecce), per il periodo dal 16 gennaio 1994 al 15 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FISA, con sede in Napoli e stabilimento in Morra De Sanctis (Avellino), per il periodo dal 28 luglio 1993 al 27 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. CAMSA di C. Gibello & C., con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.E.M. - Cooperativa edile Monghidoro, con sede in Monghidoro (Bologna) e unita' in Monghidoro (Bologna), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 settembre 1993 al 21 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, con sede in Scandicci (Firenze) e unita' di Scandicci (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto del 28% per 120 lavoratori su un organico di 181 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colette, con sede in Parabiago (Milano) e unita' di Parabiago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di 42 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 64 unita' e secondo le modalita' previste dagli allegati verbali di accordo che sono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 5 febbraio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13937 del 17 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiser, con sede in Giaveno (Torino) e unita' di Giaveno (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generale prefabbricati, con sede in Citta' della Pieve (Perugia), unita' di Bettona (Perugia) e Citta' della Pieve (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 52 lavoratori su un organico complessivo di 54 unita', per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta FIEM, di Caroti Vasco, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita' di Badia al Pino (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali con una riduzione oraria di due ore giornaliere per 11 lavoratori su un organico di 20 unita', per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E. Societa' cooperativa, con sede in Falconara (Ancona) e unita' di Ancona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali per 15 dipendenti occupati presso l'unita' produttiva di Ancona; la riduzione avviene secondo quanto previsto dall'allegato verbale di accordo e schema di programmazione mensile dell'orario di lavoro del 1 settembre 1993, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13656 del 24 novembre 1993.