Integrazione al decreto ministeriale 18 dicembre 1993 concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.(GU n.44 del 23-2-1994)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1993, recante norme sulla produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza; Considerato che risulta necessario fissare il prezzo globale di cessione del vaccino contro la peste suina classica senza l'utilizzo di antigene; Decreta: Articolo unico Il decreto 18 dicembre 1993 e' modificato nel modo seguente: Art. 4 (Vaccino contro la peste suina classica). - Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, fino al numero di dosi specificate a fianco di ciascun istituto che dovranno essere pronte alle date indicate nei rispettivi contratti di acquisto stipulati dal Ministero della sanita': Perugia, 800.000 dosi; Teramo, 800.000 dosi. Art. 5. - Il prezzo di cessione di ciascuna dose di vaccino di cui all'art. 4 e' fissato in L. 303 oltre IVA. Il prezzo di cessione di ciascuna dose di vaccino prodotta con antigene virale precedentemente predisposto su incarico del Ministero della sanita' e che abbia superato con esito favorevole i prescritti controlli e' fissato in L. 133 oltre IVA. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 1994 Il Ministro: GARAVAGLIA