MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 febbraio 1994 

  Proroga  della  facolta' di opzione per l'esercizio della pesca dei
molluschi bivalvi con turbosoffiante.
(GU n.48 del 28-2-1994)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la  disciplina
della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche;
  Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 sulla disciplina della
pesca dei molluschi bivalvi;
  Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993 che ha prorogato al 31
marzo  1994  il  termine previsto dal comma 4 dell'art. 9 del decreto
ministeriale 29 maggio 1992, relativo alla facolta'  di  opzione  tra
l'esercizio  della  pesca  dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e
quella con altri attrezzi di pesca;
  Considerata l'opportunita' di prorogare  ulteriormente  il  termine
predetto  compatibilmente  con  le  esigenze  emerse  nella  fase  di
attuazione dei decreti di cui al precedente capoverso;
  Sentiti la commissione consultiva centrale e il comitato  nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare,
che hanno espresso parere favorevole all'unanimita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  previsto  dal  comma  4  dell'art.  9  del decreto
ministeriale 29 maggio 1992 relativo alla  facolta'  di  opzione  tra
l'esercizio  della  pesca  dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e
quella con altri sistemi di pesca e' prorogato al 30 novembre 1994.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 febbraio 1994
                                                   Il Ministro: DIANA