MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1994 

  Accertamento della mancata riscossione  e  del  mancato  versamento
dell'imposta  erariale  di  trascrizione  da  parte  degli uffici del
pubblico registro automobilistico di Rieti.
(GU n.49 del 1-3-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;
  Considerato  che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro  il
giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare
sanzioni   a   carico   del   conservatore   del   pubblico  registro
automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.  2  della
legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  alle disposizioni in materia di
registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Atteso che il  procuratore  generale  della  Repubblica  presso  il
tribunale  di  Rieti,  con  nota  del  6  dicembre 1993, ha segnalato
l'irregolare  funzionamento  dell'ufficio   del   pubblico   registro
automobilistico  di  Rieti  nei  giorni  9, 10 e 11 dicembre 1993 per
consentire    le    attivita'    tecnico-addestrative    strettamente
indispensabili  all'avvio  delle  nuove  procedure  automatizzate  e,
conseguentemente, il mancato rispetto dei  termini  previsti  per  la
liquidazione,   riscossione,  contabilizzazione  e  versamento  della
I.E.T.;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per  i  motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni
9, 10 e 11 dicembre 1993, la mancata riscossione della I.E.T. per  le
formalita'  che  andavano eseguite entro tale data nonche' il mancato
versamento all'erario  dell'imposta,  da  effettuarsi,  nello  stesso
termine,   presso   l'ufficio   provinciale   del  pubblico  registro
automobilistico di Rieti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 febbraio 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS