MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1994 

  Accertamento  della  mancata  riscossione  e del mancato versamento
dell'imposta erariale di  trascrizione  da  parte  degli  uffici  del
pubblico  registro  automobilistico  di  Mantova,  Bergamo,  Verona e
Viterbo.
(GU n.49 del 1-3-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  per  le  formalita'  da eseguirsi presso il pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la  richiamata
legge,  all'art.  1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16  aprile  1987,  n. 310, attuativo delle disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di  tesoreria
provinciale  dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236
dello stato di previsione delle entrate statali del  rispettivo  anno
finanziario,  entro il giorno successivo a quello in cui le richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;
  Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui  alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto  conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il
giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare
sanzioni  a   carico   del   conservatore   del   pubblico   registro
automobilistico,  per  effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della
legge 23 dicembre 1977, n.  952,  alle  disposizioni  in  materia  di
registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Viste  le  note  con  le quali le competenti Procure Generali della
Repubblica hanno segnalato l'irregolare  funzionamento  dei  seguenti
uffici  del  pubblico  registro  automobilistico  nei giorni a fianco
indicati  per  consentire  le  attivita'  tecniche   e   addestrative
strettamente   indispensabili   all'avvio   delle   nuove   procedure
automatizzate e, conseguentemente, il mancato  rispetto  dei  termini
previsti   per  la  liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e
versamento della I.E.T.:
    P.R.A. di Mantova nei giorni 11 e 12 novembre 1993;
    P.R.A. di Bergamo nei giorni 25 e 26 novembre 1993;
    P.R.A. di Verona nei giorni 2 e 3 dicembre 1993;
    P.R.A. di Viterbo nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1993.
  Ritenuto  che  le  suesposte  cause  devono  considerarsi evento di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse,  viene  accertata,  presso  i
sottoindicati  uffici  del  P.R.A.  nei  giorni a fianco indicati, la
mancata riscossione della  I.E.T.  per  le  formalita'  che  andavano
eseguite  entro  tali  date  nonche' il mancato versamento all'erario
dell'imposta, da  effettuarsi  dagli  uffici  medesimi  nello  stesso
termine:
    P.R.A. di Mantova nei giorni 11 e 12 novembre 1993;
    P.R.A. di Bergamo nei giorni 25 e 26 novembre 1993;
    P.R.A. di Verona nei giorni 2 e 3 dicembre 1993;
    P.R.A. di Viterbo nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 febbraio 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS