Determinazione del tasso annuo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, concernente la costituzione di un "Fondo di rotazione per la ricerca applicata".(GU n.49 del 1-3-1994)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, che prevede agli articoli 4, 5, e 6 la costituzione di un "Fondo di rotazione per la ricerca applicata" da destinare, tra l'altro, per l'esecuzione di progetti di ricerca; Viste le direttive sulla gestione del Fondo per la ricerca applicata, emanate dal CIPI nella seduta del 22 dicembre 1982, le quali al punto 3.2.2 prevedono che le operazioni di credito agevolato a valere su detto Fondo sono concesse al tasso stabilito dal Ministro del tesoro; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il proprio decreto del 20 febbraio 1987 (registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1987, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 62, con il quale il tasso annuo di interesse da applicare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della citata legge n. 1089 e' stato determinato nella misura del 4,50%; Considerato che, in relazione alle mutate condizioni del mercato, occorre procedere alla rideterminazione del tasso di interesse da applicare sui finanziamenti predetti; Ritenuta la necessita' di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 3 del decreto-legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza; Decreta: Il tasso di interesse agevolato annuo, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e' determinato nella misura del 3,70% annuo. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto alla Ragioneria centrale del Tesoro ed avra' applicazione dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 1994 Il Ministro: BARUCCI