MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1994 

  Determinazione del  tasso  annuo  di  interesse  da  applicarsi  ai
finanziamenti  previsti  dall'art.  4 della legge 25 ottobre 1968, n.
1089, e successive integrazioni, concernente la  costituzione  di  un
"Fondo di rotazione per la ricerca applicata".
(GU n.49 del 1-3-1994)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni,
che prevede agli articoli 4, 5, e 6 la costituzione di un  "Fondo  di
rotazione  per  la  ricerca applicata" da destinare, tra l'altro, per
l'esecuzione di progetti di ricerca;
  Viste  le  direttive  sulla  gestione  del  Fondo  per  la  ricerca
applicata,  emanate  dal  CIPI  nella seduta del 22 dicembre 1982, le
quali al punto 3.2.2 prevedono che le operazioni di credito agevolato
a valere su detto Fondo sono concesse al tasso stabilito dal Ministro
del tesoro;
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  il  proprio  decreto  del  20 febbraio 1987 (registrato alla
Corte dei conti il 3 marzo 1987, registro n. 7 Tesoro, foglio n.  62,
con   il   quale  il  tasso  annuo  di  interesse  da  applicare  sui
finanziamenti di cui all'art. 4 della citata legge n.  1089 e'  stato
determinato nella misura del 4,50%;
  Considerato  che,  in relazione alle mutate condizioni del mercato,
occorre procedere alla rideterminazione del  tasso  di  interesse  da
applicare sui finanziamenti predetti;
  Ritenuta la necessita' di adottare il presente provvedimento con la
procedura  d'urgenza  prevista  dall'art. 3 del decreto-legislativo 1
settembre 1993, n. 385,  con  l'impegno  di  darne  comunicazione  al
Comitato  interministeriale  per  il credito e il risparmio nella sua
prossima adunanza;
                              Decreta:
  Il  tasso  di  interesse  agevolato   annuo,   da   praticare   sui
finanziamenti di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
e  successive  integrazioni  e'  determinato  nella  misura del 3,70%
annuo.
 Il presente decreto sara' trasmesso per  il  visto  alla  Ragioneria
centrale del Tesoro ed avra' applicazione dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 febbraio 1994
                                                 Il Ministro: BARUCCI