MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 febbraio 1994 

  Determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  calcolo   del
contributo  in  conto  interessi da corrispondersi dalla Cassa per il
credito alle imprese artigiane e dalle regioni  sui  finanziamenti  a
favore delle imprese artigiane, per il bimestre marzo-aprile 1994.
(GU n.49 del 1-3-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685,  nel  quale,  tra
l'altro,  si  dispone  che i limiti e le modalita' per la concessione
del contributo nel pagamento degli  interessi  sono  determinati  con
decreto    del    Ministro    del   tesoro,   sentito   il   Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il  proprio  decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  191  del  19  agosto
1986,  modificato  dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  29  del  4  febbraio
1991  concernente  criteri e modalita' di determinazione del tasso di
riferimento per il calcolo  dei  contributi  in  conto  interessi  da
corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
  Visto  il  proprio  decreto  del  7 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del  13  dicembre
1992,  con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli
istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato previste dalle leggi sopracitate,  e'  stata  fissata,  per
l'anno  1994, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a
diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per  le  operazioni  oltre  i
diciotto mesi;
  Visto  il  proprio  decreto  del 28 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del  30  dicembre
1993, con il quale il predetto tasso di riferimento e' stato fissato,
per  il  bimestre  gennaio-febbraio 1994, nella misura del 10,25%, di
cui 1% a titolo  di  maggiorazione  forfettaria,  per  le  operazioni
primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 10,45%, di cui 1,05% a
titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre
i diciotto mesi;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto  1986
per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-
aprile 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata nella
premessa, il tasso di riferimento per il calcolo  dei  contributi  in
conto  interessi  da  corrispondersi  dalla Cassa per il credito alle
imprese artigiane e' determinato, per il bimestre marzo-aprile  1994,
nelle seguenti misure:
   9,80%  annuo  posticipato,  di  cui  1%  a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a 18 mesi;
   9,85% annuo posticipato, di cui 1,05% a  titolo  di  maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie oltre i 18 mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 febbraio 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO