MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 febbraio 1994 

  Tasso  di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1994,
alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi
5 luglio 1928, n.  1760  e  9  maggio  1975,  n.  153,  e  successive
modifiche ed integrazioni.
(GU n.49 del 1-3-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle  direttive  del  Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visti  i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e succes-
sive modifiche ed integrazioni, recanti norme per  la  determinazione
del  tasso  di  riferimento  da  applicare alle operazioni di credito
agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale e' stata
fissata,  per  l'anno  1994,  la   commissione   onnicomprensiva   da
riconoscere  agli  istituti di credito per le operazioni agevolate di
credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi  alla
loro attivita' di intermediazione;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre marzo-
aprile  1994,  ha  reso  noto  che il costo medio della provvista dei
fondi e' pari all'11%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agrario di miglioramento previste  dalle  norme  indicate  in
premessa e' pari, per il bimestre marzo-aprile 1994, all'11%.
  La   commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati  nel  1994  e
per  quelli  definitivi  stipulati  nello  stesso  anno,  relativi  a
contratti condizionati stipulati dal 1990;
    b) all'1,80% per  i  contratti  definitivi  stipulati  nel  1994,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c)  all'1,90%  per  i  contratti  definitivi  stipulati nel 1994,
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 12,30% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 12,80% per le operazioni di cui al punto b);
   3) al 12,90% per le operazioni di cui al punto c).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 febbraio 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO