REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993 

  Stralcio  di  un'area  ubicata nei comuni di Corteno Golgi e Aprica
dagli ambiti territoriali n. 15 e n. 2 individuati con  deliberazione
della   giunta  regionale  10  dicembre  1985,  n.  IV/3859,  per  la
realizzazione di interventi nel comprensorio sciistico di  S.  Pietro
Baradello  consistenti  nella  sostituzione  di  impianti di risalita
preesistenti, nella apertura di un nuovo tracciato  sciistico,  nella
sistemazione  di  tratti  di  pista in ottemperanza ai disposti della
commissione  regionale,  pista  di   collegamento   tra   due   piste
latistanti, da parte della S.A.C.I.T. (Deliberazione n. V/43810).
(GU n.53 del 5-3-1994)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione di opere insistenti su aree  di  particolare  interesse
ambientale  individuate  dalla  regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  alla  giunta regionale in data 1 giugno
1993, prot. n.  24131,  dalla  S.A.C.I.T.  per  la  realizzazione  di
interventi  nel comprensorio sciistico di S. Pietro Baradello su aree
ubicate nei comuni di Corteno Golgi (Brescia), mappale 11, foglio 73,
mappale 4, foglio 95, e Aprica (Brescia), mappali 191, 192, 193, 194,
195, 196, foglio 22, sottoposte  a  vincolo  paesaggistico  in  forza
della   legge   n.   431/1985,   nonche'   gravata   da   vincolo  di
immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui  all'art.  1-
ter  della  legge  8  agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa negli
ambiti territoriali n. 15 e n. 2, individuato  con  deliberazione  di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione  del  fatto
che   trattasi  di  opere  ricadenti  in  un  comprensorio  sciistico
preesistente e nella fattispecie sostituzione  impianti  di  risalita
preesistenti  -  apertura  nuovo  tracciato  sciistico - sistemazione
tratti  di  pista  in  ottemperanza  ai  disposti  della  commissione
regionale,  pista  di  collegamento  tra  due piste latistanti; ossia
antropizzazioni che per le  particolari  localizzazioni  e  soluzioni
tecnologiche vanno a creare un impatto ambientale e visivo limitato;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare,  della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti nel fornire maggiore sicurezza agli impianti sciistici;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dagli ambiti territoriali n. 15  e
n. 2, individuati e perimetrati con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che ai sensi  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nei comune di Corteno Golgi (Brescia), mappale 11, foglio 73,
mappale 4, foglio 95, e Aprica (Brescia), mappali 191, 192, 193, 194,
195, 196, foglio  22,  dagli  ambiti  territoriali  n.  15  e  n.  2,
individuati  con  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1) della presente deliberazione, gli ambiti territoriali n. 15
e n. 2, individuati con la predetta deliberazione n. IV/3859  del  10
dicembre 1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 17 novembre 1993
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO