Versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute sulle rendite AVS da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.(GU n.52 del 4-3-1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che stabilisce l'obbligo, a carico degli istituti italiani, quali sostituti di imposta, di effettuare una ritenuta unica del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti (AVS); Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1992, che ha disciplinato, tra l'altro, le modalita' di versamento della ritenuta sulle rendite erogate dall'AVS al competente concessionario della riscossione; Considerato che tali ritenute, se operate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono assimilate a quelle di cui all'art. 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per cui si rende possibile, in via alternativa, il versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Decreta: Art. 1. La ritenuta unica del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) ai beneficiari italiani, se operata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quale sostituto di imposta, deve essere versata alla tesoreria provinciale dello Stato facendola affluire al capitolo 1023, art. 2. Sui modelli di versamento deve essere riportato, tra l'altro, il periodo e l'anno in cui sono stati corrisposti i proventi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1993 Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro del tesoro BARUCCI