UNIVERSITA' DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.52 del 4-3-1994)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il piano  triennale  di  sviluppo  dell'Universita'  1991-93,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 ottobre
1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  1  aprile  1992  concernente
modificazioni    all'ordinamento    didattico    universitario    con
l'introduzione della nuova  tabella  per  l'istituzione  del  diploma
universitario in logopedia;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni  della  facolta' di medicina e chirurgia del 23 ottobre
1992, del  senato  accademico  e  del  consiglio  di  amministrazione
rispettivamente del 16 e 26 marzo 1993;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II)  n.  3017  del  6
settembre  1993 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio
universitario  nazionale  nella  sua  riunione  del  15  luglio  1993
all'istituzione di corsi di diploma universitario nell'Universita' di
Catania;
   Riconosciuta  la  particolare  necessita' di apportare la modifica
proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine  triennale
di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592, per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi
accademici   di   questo  Ateneo  e  ritenuti  validi  dal  Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Catania,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole
dirette  a  fini  speciali   all'art.   660   (ex   273)   contenente
l'elencazione  delle  scuole  e'  depennata  la  scuola  speciale per
tecnici di logopedia.
  Sono soppressi  il  capo  II  -  Scuola  speciale  per  tecnici  di
logopedia e gli articoli 686 (ex 279) e 696 (ex 289).
   Nella  parte  quarta  capo  I,  col.  n.  9 e lo spostamento della
successiva numerazione viene aggiunto  il  diploma  universitario  in
logopedia.
  Dopo  l'art.  833  e  sempre  con  lo  spostamento della successiva
numerazione viene aggiunto il seguente capo ed articoli:
                               Capo X
                 DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA
  Art. 834 (Finalita', organizzazione generale, norme di accesso).  -
1.  Presso  la facolta' di medicina e chirurgia e' istituito il corso
di diploma universitario in logopedia.
  2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare
operatori  con  conoscenze  scientifiche  e  tecniche  necessarie   a
svolgere   le   funzioni  di  logopedista  e  di  riabilitazione  del
linguaggio.
  Il corso si conclude con il rilascio del diploma  universitario  in
logopedia.
  3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
relative specifiche norme, le Universita' potranno istituire corsi di
perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n.  162/1982,  riservati  ai possessori del diploma universitario per
logopedisti, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi
per quanto riguarda le funzioni specialistiche.
  4. Il corso  di  diploma  non  e'  suscettibile  di  abbreviazioni,
eccetto   il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di  livello
universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di  laurea
o  di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed
utilizzabili come crediti, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  19
novembre  1990,  n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e'
adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio  della
struttura  didattica con propria delibera, puo' riconoscere altresi',
anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere
di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello  del
diploma universitario.
  5.  In  base  alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero
degli iscrivibili al corso di diploma e' stabilito in otto  per  anno
di corso.
  Sono  ammessi  alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i
diplomati degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti
dei  posti  determinati,  e'  subordinato  al superamento di un esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma  di  scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Il  consiglio  di facolta' approva, con almeno sei mesi di anticipo
rispetto alla data  della  prova,  gli  argomenti  sui  quali  verra'
effettuata la prova scritta.
  Sono    esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono   collocati
prioritariamente   in   graduatoria,   coloro   che    siano    stati
immatricolati, successivamente al 1 novembre 1988, al corso di laurea
in  medicina  e chirurgia secondo lo statuto riformato (nuova tabella
XVIII) e che abbiano sostenuto positivamente  almeno  tre  esami  del
primo anno di corso.
   Art.  835 (Ordinamento didattico).- 1. Il corso di diploma prevede
quattromila ore di insegnamento e di attivita' pratiche e  di  studio
guidate, nonche' di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e
discipline  ed e' organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni
semestre  comprende  ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di
studio guidate (primo anno cinquecento ore, secondo anno  cinquecento
ore,  terzo  anno quattrocento ore), il cui peso relativo e' definito
in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a cinquanta
ore). Le attivita' pratiche e di studio guidate comprendono almeno il
50% delle ore previste per ciascun anno. Il  tirocinio  professionale
e'  svolto  per  settecento ore nel primo anno (trecentocinquanta ore
per semestre), novecento ore nel secondo anno  (quattrocentocinquanta
per  semestre),  mille ore nel terzo anno (cinquecento per semestre).
Lo studente  deve  seguire,  altresi',  attivita'  complementari  che
assicurino   sotto   l'aspetto   professionale,   compreso   l'orario
complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.
  2. Le attivita' didattiche sono ordinate  in  aree  formative,  che
definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati che
definiscono  l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e
corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in  discipline
che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti, nei
singoli corsi integrati.
  Sono  attivabili,  come  discipline  integrate  nei  corsi previsti
dall'ordinamento, ulteriori discipline  comprese  nei  raggruppamenti
concorsuali  per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si
fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti  indicati  nell'ultimo
bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline
non danno luogo a verifiche di profitto autonome.
  3. Il consiglio della struttura didattica puo' predisporre piani di
studio  alternativi,  nonche'  approvare  piani  individuali proposti
dallo studente, a condizione che il peso  relativo  dell'area  e  del
singolo  corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per
oltre il 15% da quello tabellare.
  L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di  impegno
orario  dai  singoli corsi integrati puo' essere utilizzato anche per
approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.
  Lo studente e' tenuto, altresi', a frequentare un corso di  inglese
scientifico,  con  lo  scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi
nella letteratura scientifica.
  L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e  traduzione  di
testi scientifici, sara' effettuato al primo anno.
  4.  Lo  studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i
corsi integrati, compresi nell'ordinamento.
  Non si possono sostenere gli esami di un anno  se  non  sono  stati
sostenuti  tutti  gli  esami  dell'anno  precedente,  ne'  ci si puo'
iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti,  entro  la
sessione autunnale, tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due,
e superato i tirocini.
  Gli esami sono sostenuti, di norma, al termine di ciascun semestre,
rispettivamente  nel  mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.
Sessioni di  recupero  sono  previste,  una  nel  mese  di  settembre
(appello  autunnale)  ed  una  straordinaria  (appello  invernale) da
prevedere in  periodi  di  interruzione  delle  lezioni,  a  gennaio-
febbraio.  Nella  sessione straordinaria non possono essere sostenuti
piu' di due esami.
  5.  Per  le  attivita'  didattiche  a prevalente carattere tecnico-
pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti  professionali  possono
essere  chiamati  docenti  a  contratto,  scelti  tra coloro che, per
uffici  ricoperti  o  attivita'  professionale   svolta,   siano   di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.  In  tal  caso  si  applica  la  normativa
prevista  dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980.  I  professori  a  contratto  possono   far   parte   delle
commissioni d'esame.
  6.  Le  aree,  con  indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi
didattici, i  corsi  integrati  e  le  relative  discipline,  sono  i
seguenti:
 I Anno - I semestre:
Area A - Propedeutica (crediti: 5.0).
  Obiettivo:  apprendere  le  basi  per la comprensione qualitativa e
quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.
  A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   statistica medica;
   informatica generale.
  A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica e propedeutica biochimica;
   chimica biologica.
  A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
   istologia;
   anatomia umana.
  A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   biologia cellulare;
   genetica medica.
  A.5. Corso integrato di linguistica I:
   fonetica e fonologia;
   psicolinguistica.
  A.6. Inglese scientifico.
  A.7. Attivita' di tirocinio  guidato:  da  effettuarsi  in  servizi
universitari ospedalieri ed extraospedalieri.
  I Anno - II semestre:
Area B - Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione
   applicata alla logopedia (crediti: 5.0).
  Obiettivo:  apprendere  i  princi'pi  di  funzionamento fisiologici
della comunicazione umana nei suoi aspetti di  afferenza  sensoriale,
di  afferenza  espressiva,  di  elaborazione  centrale e di relazione
interindividuale.
  B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:
   anatomia umana;
   fisiologia umana;
   neurofisiologia;
   fisiologia degli organi sensoriali.
  B.2. Corso integrato di psicologia:
   psicologia generale;
   psicologia evolutiva;
   psicometria.
  B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:
   fisiologia umana;
   semiologia generale;
   fisiologia evolutiva della comunicazione.
  B.4. Corso integrato di linguistica II:
   linguistica generale;
   semantica e morfosintassi.
  B.5. Corso integrato di logopedia generale:
   logopedia generale;
   logopedia clinica;
   teoria delle tecniche logopediche.
  B.6.   Attivita'  di  tirocinio  guidato  e  stages  formativi:  da
effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri.
  II Anno - I semestre:
Area C - Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze
   cliniche,  tecniche  logopediche,  semeiotiche   e   riabilitative
   (crediti: 10).
  Obiettivo:  apprendere  i  princi'pi  generali  di  fisiopatologia,
patologia  e  clinica  generali  e  della  comunicazione,   conoscere
elementi      generali     della     neurologia,     dell'audiologia,
dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia
maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della  geriatria;
apprendere le tecniche della logopedia.
  C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:
   fisiopatologia generale;
   patologia generale;
   patologia della comunicazione.
  C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:
   foniatria;
   audiologia;
   otorinolaringoiatria;
   odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
   pediatria;
   geriatria e gerontologia.
  C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:
   patologia della voce;
   patologia dell'articolazione verbale;
   patologia del flusso verbale;
   patologia dell'acquisizione verbale.
  C.4. Corso integrato di semeiotica I:
   semeiotica audiologica generale;
   semeiotica foniatrica generale;
   semeiotica logopedica generale.
  C.5. Corso integrato di linguistica III:
   linguistica;
   sociolinguistica;
   neurolinguistica.
  C.6.   Attivita'  di  tirocinio  guidato  e  stages  formativi:  da
effettuarsi  in  servizi  universitari  ospedalieri  ed  in   servizi
ambulatoriali e territoriali.
  II semestre:
  C.7. Corso integrato di semeiotica II:
   semeiotica foniatrica speciale;
   semeiotica logopedica speciale.
  C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:
   neurologia;
   psichiatria;
   neuropsicologia clinica;
   neuropsichiatria infantile.
  C.9.  Corso  integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale,
flusso verbale, acquisizione verbale):
   riabilitazione foniatrica generale;
   riabilitazione logopedica generale.
  C.10.  Attivita'  di  tirocinio  guidato  e  stages  formativi:  da
effettuarsi   in  servizi  universitari  ospedalieri  ed  in  servizi
ambulatoriali  e  territoriali,   con   assunzione   progressiva   di
responsabilita' professionale.
  III Anno - I semestre:
Area D - Patologia della comunicazione, tecniche logopediche
   semeiotiche  e  riabilitative,  i  princi'pi  di  sanita' pubblica
   (crediti: 8).
  Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella  pratica
degli   atti   professionali  specifici:  osservazione,  valutazione,
programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.
  D.1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:
   patologia dello sviluppo del linguaggio;
   patologia afasica e disartrica.
  D.2. Corso integrato di logopedia II:
   riabilitazione foniatrica speciale;
   riabilitazione logopedica speciale;
  D.3. Corso di fonologopedia di interesse audiologico:
   audiologia infantile;
   riabilitazione speciale;
   medicina sociale.
  D.4. Corso integrato di scienze umane:
   pedagogia;
   sociologia.
  D.5.  Attivita'  di  tirocinio  guidato  e  stages  formativi:   da
effettuarsi   in  servizi  universitari  ospedalieri  ed  in  servizi
ambulatoriali  e  territoriali,   con   assunzione   progressiva   di
responsabilita' professionale.
  II semestre:
  D.6. Corso integrato di logopedia III:
   semeiotica logopedica;
   riabilitazione logopedica speciale.
  D.7. Corso integrato di psicomotricita':
   psicomotricita';
   musicoterapia generale.
  D.8. Corso integrato di sanita' pubblica:
   legislazione sociale;
   etica professionale.
  D.9.   Attivita'  di  tirocinio  guidato  e  stages  formativi:  da
effettuarsi  in  servizi  universitari  ospedalieri  ed  in   servizi
ambulatoriali  e  territoriali,  con  una  progressiva  assunzione di
responsabilita' professionale.
  Art. 836 (Organizzazione didattica, verifiche  di  profitto,  esame
finale).  -  1.  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed alle
attivita' pratiche e' obbligatoria  e  deve  essere  documentata  sul
libretto  personale  dello studente. Per essere ammessi all'esame fi-
nale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente  frequentato
i  corsi,  superato  gli  esami in tutti gli insegnamenti previsti ed
effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.
  Gli  studenti  che  non  superano  tutti  gli esami e non ottengono
positiva valutazione nei tirocini, possono ripetere  l'anno  per  non
piu'   di   una   volta   come  fuori  corso,  venendo  collocati  in
soprannumero.
  2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio  sono
obbligatorie  per  almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono
secondo delibera del consiglio della  struttura  didattica,  tale  da
assicurare  ad  ogni  studente un adeguato periodo di esperienza e di
formazione professionale, nelle strutture proprie della facolta' o in
strutture idonee convenzionate.
  Lo studente ha la facolta' di ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione negativa.
  3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di
formazione  che  consenta  allo  studente  ed  al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  4.   Al  termine  del  triennio,  previo  superamento  degli  esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di
una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura  teorico-
applicativa, viene conseguito il diploma in logopedista.
  5. La commissione di esame finale relativa al tirocinio e' nominata
dal  rettore  ed e' composta dal presidente del corso della specifica
struttura didattica o suo  delegato,  da  due  docenti  nominati  dal
consiglio  di  facolta',  da due esperti nominati rispettivamente dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dal Ministro della sanita' fra iscritti all'albo professionale.
  Ove i Ministri interessati non comunichino detti  nominativi  entro
il  20  maggio  di  ciascun  anno, o in caso di loro dimissioni prima
dell'inizio degli esami,  provvede  il  rettore,  sentito  il  senato
accademico.
  6.  La  commissione  finale  per l'esame di diploma e' nominata dal
rettore in base alla vigente normativa.
  7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche
parzialmente,  nei  corsi  di  laurea  impartiti  nella  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso  di diploma universitario, e' quello
della loro validita' culturale, propedeutica  e  professionalizzante,
riguardo  alla  prosecuzione degli studi per il conseguimento del di-
ploma di laurea. Il consiglio della struttura didattica, con  propria
delibera,  riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti
in scuole italiane o straniere di livello universitario,  con  titolo
di accesso analogo a quello del diploma universitario.
  Il   consiglio   di   facolta',   con   propria   delibera,  potra'
eventualmente   indicare   corsi   integrativi,    anche    istituiti
appositamente,  da  seguire per completare la formazione per accedere
al corso di laurea. I corsi di  diploma  universitario  e  quelli  di
laurea,  ove  abbiano  denominazione  uguale  o simile, permettono il
passaggio dall'uno  all'altro  mediante  una  normativa  generale  di
passaggio  approvata  dal  consiglio  di  facolta',  tenuto conto, in
particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilita' di
iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo
statuto.
  8.  Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate
alla disponibilita' di posti ed al possesso dei prescritti  requisiti
per  l'iscrizione  al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi
gia' effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali  in
corsi di diploma universitario o in corsi di laurea e' effettuato dal
consiglio della competente struttura didattica.
  Il  presente  decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Catania, 6 dicembre 1993
                                                 Il rettore: RODOLICO