Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.54 del 7-3-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive disposizioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il piano triennale di sviluppo dell'Universita' 1991/93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario in terapisti della riabilitazione; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facolta' di medicina e chirurgia del 23 ottobre 1992, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 16 e 26 marzo 1993; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) n. 3017 del 6 settembre 1993 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 15 luglio 1993 all'istituzione di corsi di diploma universitario nell'Universita' di Catania; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 660 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole e' depennata la scuola di terapisti della riabilitazione; sono soppressi il capo IX - Scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione e gli articoli da 750 (ex 696) a 756 (ex 672). Nella parte quarta, capo I, col. n. 11, e lo spostamento della successiva numerazione viene aggiunto il diploma universitario di terapista della riabilitazione. Dopo l'art. 839 e sempre con lo spostamento della successiva numerazione viene aggiunto il seguente capo ed articoli: Capo XII DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE Art. 840 (Finalita', organizzazione generale, norme di accesso). - 1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi: a) neurologico; b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione. 2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito. 3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le universita' potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati all'ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni. 4. Il corso di diploma non e' suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica, con propria delibera, riconosce, altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del di- ploma universitario. 5. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma e' stabilito in dieci per anno di corso. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Il consiglio di facolta' approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta. Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1 novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia secondo lo statuto riformato (nuova tabella XVIII) e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso. 6. L'indirizzo e' scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso. Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero, per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo. Art. 841 (Ordinamento didattico). - 1. Il corso di diploma prevede quattromila ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate, nonche' di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed e' organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate (primo anno seicento ore, secondo anno seicento ore, terzo anno quattrocento ore), il cui peso relativo e' definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a cinquanta ore). Le attivita' pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno. Il tirocinio professionale e' svolto per seicento ore nel primo anno (trecento per semestre), ottocento ore nel secondo anno (quattrocento per semestre), mille ore nel terzo anno (cinquecento per semestre). Lo studente deve seguire, altresi', attivita' complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria. 2. Le attivita' didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che devono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti, nei singoli corsi integrati. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome. 3. Il consiglio della stuttura didattica puo' predisporre piani di studio alternativi, nonche' approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati puo' essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma. Lo studente e' tenuto, altresi', a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato al primo anno. 4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, ne' ci si puo' iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini. Gli esami sono sostenuti, di norma, al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzioni delle lezioni, a gennaio- febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti piu' di due esami. 5. Per le attivita' didattiche a prevalente carattere tecnico- pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attivita' professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame. 6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti: I Anno - I semestre: AREA A - Propedeutica (crediti: 6). Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonche' introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione. A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica: fisica medica; biofisica; statistica medica; informatica generale. A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica: chimica e propedeutica biochimica. A.3. Corso integrato di istologia e anatomia: istologia; anatomia umana; neuroanatomia. A.4. Corso integrato di biologia e genetica: biologia generale; biologia cellulare; genetica generale. A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione: infermieristica generale; riabilitazione generale; teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari). A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione: riabilitazione generale. A.7. Inglese scientifico. A.8. Attivita' tutoriale e di tirocinio guidato: attivita' da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale. I Anno - II semestre: AREA B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6). Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attivita' motoria e del comportamento, nonche' i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione. B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana: chimica biologica; fisiologia umana; neurofisiologia. B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale: patologia generale; fisiopatologia generale. B.3. Corso integrato di cinesiologia: anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore; cinesiologia generale; cinesiologia speciale. B.4. Corso integrato di psicologia: psicologia generale; psicologia dell'eta' evolutiva; psicometria. B.5. Attivita' tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre. II Anno - I semestre: AREA C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6). Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalita' generali dell'approccio alle menomazioni, disabilita' ed handicap, nonche' degli interventi riabilitativi di base. C.1. Corso integrato di metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa: chinesiterapia generale; massoterapia; terapia fisica strumentale. C.2. Corso integrato di pediatria: neonatologia; patologia pediatrica. C.3. Corso integrato di psichiatria: psichiatria generale; neuropsichiatria infantile. C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica: neuropsicologia; neurolinguistica. C.5. Attivita' tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere. II Anno - II semestre: AREA D: Medicina interna e specialita' mediche, neurologia e disabilita' delle funzioni viscerali (crediti: 6). Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilita' motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilita' viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonche' alla gestione generale e medica del disabile. D.1. Corso integrato di neurologia: neurologia; neurofisiopatologia; neurotraumatologia. D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica: medicina interna ad indirizzo specialistico; pneumologia; cardiologia; geriatria; oncologia; nefrologia; reumatologia. D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore: ortopedia; traumatologia; patologia articolare. D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e di rieducazione funzionale. III Anno - I semestre: AREA E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4). Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonche' apprendere le rispettive metodiche applicative. E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale: cinesiologia speciale; cinesiterapia speciale; fisioterapia speciale; terapia occupazionale generale; protesiologia e ortesiologia; massoterapia speciale. E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilita' viscerali: patologia e tecniche di riabilitazione speciali; riabilitazione respiratoria; riabilitazione uro-ginecologica; riabilitazione oncologica; riabilitazione dell'ustionato; riabilitazione delle funzioni viscerali. E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e di rieducazione funzionale. INDIRIZZO NEUROLOGICO III Anno - II semestre: AREA F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4). Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilita' di natura neurologica. F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria: tecniche di riabilitazione neuromotoria; tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale. F.2. Corso integrato di neuropsicologia: psicologia dell'eta' evolutiva; patologia della psicomotricita'. F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile: neurologia pediatrica; neuropsichiatria infantile. F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere. INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE III Anno - II semestre: AREA G: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico- reumatologica (crediti: 4). Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilita' osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico. G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore: tecniche di riabilitazione speciale; cinesiterapia strumentale; idrocinesiterapia; balnoterapia; terapia occupazionale speciale. G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'eta' evolutiva: tecniche di riabilitazione speciale; cinesiterapia strumentale; idrocinesiterapia; balnoterapia; terapia occupazionale speciale. G.3. Attivita' tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e di rieducazione funzionale. Art. 842 (Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame fi- nale). - 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini e alle attivita' pratiche e' obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di di- ploma, gli studenti devono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti. Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini, possono ripetere l'anno per non piu' di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero. 2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facolta' o in strutture idonee convenzionate. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. 3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. 4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico- applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito. 5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e' nominata dal rettore ed e' composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facolta', da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanita' tra iscritti all'albo professionale. Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico. 6. La commissione finale per l'esame di diploma e' nominata dal rettore in base alla vigente normativa. 7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facolta' di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e' quello della loro validita' culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del di- ploma di laurea. Il consiglio della struttura didattica, con propria delibera, riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario. Il consiglio di facolta', con propria delibera, potra' eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facolta', tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilita' di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto. Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 7 dicembre 1993 Il rettore: RODOLICO