Modificazione delle soglie delle partecipazioni rilevanti al capitale delle societa' Credito italiano S.p.a. e Banca commerciale italiana S.p.a. ai fini dell'informazione all'organo di controllo e al mercato.(GU n.52 del 4-3-1994)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 1/5- bis; Visto il comma 9 del medesimo art. 1/5- bis ai sensi del quale il Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, puo' modificare, tenuto conto della composizione del capitale delle societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, le soglie delle partecipazioni al fine di assicurare la trasparenza delle proprieta' azionarie; Considerata la composizione frazionata del capitale delle societa' Credito italiano S.p.a. e Banca commerciale italiana S.p.a., a seguito dell'introduzione di limiti all'entita' del possesso azionario mediante clausole statutarie; Ritenuto di dover assicurare la trasparenza della proprieta' azionaria delle societa' Credito italiano S.p.a. e Banca commerciale italiana S.p.a.; Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Decreta: Le soglie delle partecipazioni di cui all'art. 1/5-bis, primo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nelle societa' Credito italiano S.p.a. e Banca commerciale italiana S.p.a. sono le seguenti: 2,50, 5, 10, 18 e 33 per cento del capitale delle societa'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 1994 Il Ministro: BARUCCI