Aggiornamento dell'importo massimo consentito, a titoli di finanziamento o contributo, a soggetti politici e ai candidati che ne abbiano titolo.(GU n.54 del 7-3-1994)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante: "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"; Visto l'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo allo Stato al finanziamento dei partiti politici"; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa agli indici dei prezzi all'ingrosso per gli anni 1982-1993; Considerato che il coefficiente di rivalutazione, relativamente al 1993, e' per l'anno 1981 pari a 2,0351; Decreta: Art. 1. La somma di L. 5.000.000, indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, rivalutata all'anno 1993, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, e' aggiornata in L. 10.175.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 marzo 1994 Il Ministro: MANCINO