MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
il trattamento straordinario di integrazione salariale
                                                              
1)    Alfa  Romeo auto S.p.a.   2)  Liser S.r.l.  3)  Pellegrini Nord
S.p.a.  4)  Svila S.r.l.;
(GU n.61 del 15-3-1994)

   Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Si.To.  Co.,  con  sede  in  Roma,  unita'  di   Orbetello
(Grosseto)  e ufficio di Roma, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al
7 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo  1993  con  decorrenza  8
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Textura, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unita'
di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 3 maggio 1993  al
2 novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 giugno 1993 con decorrenza 3
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 luglio 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Gozzini, con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa) e unita'  di
S. Croce sull'Arno (Pisa), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15
marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 16
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 dicembre 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale disposta con effetto dal 16 settembre 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Gozzini, con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa) e unita' di
S. Croce sull'Arno (Pisa), per il periodo dal 16  marzo  1993  al  13
settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 6 aprile 1993 con decorrenza 16
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. C.I.E.T., con sede in Arezzo, localita' Pratantico (Arezzo)
e  unita'  di  Arezzo  e Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dall'8
marzo 1993 al 2 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 marzo  1993  con  decorrenza  8
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1993;
    6)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto  dall'8  marzo  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. C.I.E.T., con sede in Arezzo, localita' Pratantico (Arezzo)
e  unita'  di  Arezzo  e  Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 3
agosto 1993 al 2 novembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 3
agosto 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1993;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Societa' Ittica Nazionale, con sede in Pietrasanta  (Lucca)
e unita' di Pietrasanta (Lucca), per il periodo dal 19 aprile 1993 al
18 ottobre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Societa' chimica del Mugello, con sede in Firenze e  unita'
di  Vicchio  (Firenze),  per  il  periodo  dal  12 aprile 1993 all'11
ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con  decorrenza  12
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  12 aprile 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Societa' chimica del Mugello, con sede in Firenze e  unita'
di  Vicchio  (Firenze),  per  il  periodo  dal 12 ottobre 1993 all'11
aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1993 con decorrenza  12
ottobre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Nova  Rico,  con  sede  in Impruneta (Firenze) e unita' di
Impruneta (Firenze), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con  decorrenza  14
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993;
    11)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  La  Scarpa,  con  sede  in  Marradi  (Firenze) e unita' di
Marradi (Firenze), per il periodo dal 3 maggio  1993  al  2  novembre
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 giugno 1993 con decorrenza 3
novembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28  dicembre  1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' aurtorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a. Casa vinicola Barone Ricasoli, con sede in Firenze e unita'
di Gaiole in Chianti (Siena), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18
gennaio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 6 agosto 1993 con decorrenza 19
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Henraux, con sede  in  Querceta  di  Serravezza  (Lucca)  e
unita'  di  Querceta  di  Serravezza  (Lucca),  per il periodo dal 28
giugno 1993 al 27 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con  decorrenza  28
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 settembre 1993.
   Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 13 aprile 1992, in favore di un numero massimo  di  cento
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Lares Cozzi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita'
di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 13 ottobre 1993 al 12
aprile 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 4 novembre 1993 con decorrenza 13
ottobre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 gennaio 1994;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 25
giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore  di  un  numero
massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Super  Rifle, con sede in Barberino di Mugello (Firenze) e
unita' di Barberino di  Mugello  (Firenze),  per  il  periodo  dal  5
ottobre 1992 al 4 aprile 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 5
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 gennaio 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 25
giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore  di  un  numero
massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Super  Rifle, con sede in Barberino di Mugello (Firenze) e
unita' di Barberino di Mugello (Firenze), per il periodo dal 5 aprile
1993 al 4 ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 aprile 1993  con  decorrenza  5
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  1
febbraio  1993  con  effetto  dall'8  febbraio  1992, in favore di un
numero massimo di  cento  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Elsag Bailey dal 20 marzo 1993 Azienda finmeccanica - Div.
Elsag Bailey, con sede in Genova e unita' di Genova, per  il  periodo
dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  17 marzo 1993 con decorrenza 8
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto  ministeriale del 25 marzo 1993 con
effetto dall'8 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di cento
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Soncini, con sede in Venezia e unita'  di  Quarto  d'Altino
(Venezia) per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 20 luglio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 gennaio 1993 con decorrenza 8
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 13909/6 del 17 dicembre 1993;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 9 dicembre 1991, in favore di un numero massimo di  cento
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Interfila, con sede in Milano e unita' di Limbiate (Milano)
per il periodo dal 9 giugno 1993 all'8 dicembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 luglio 1993 con decorrenza 9
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 gennaio 1994;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 12
dicembre 1992 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore di  un  numero
massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Manifattura Maffeis industria filati, con sede in Gazzaniga
(Bergamo) e unita' di Montello (Bergamo), per il periodo dal 4 maggio
1993 al 3 novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 10 giugno 1993 con decorrenza 4
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1993;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con
effetto dal 1 marzo 1992, in favore di un  numero  massimo  di  cento
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Manifatture  lane  Gaetano  Marzotto  e Figli, con sede in
Valdagno (Vicenza) e unita' di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo
dal 21 febbraio 1993 al 20 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993  con  decorrenza  21
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 13784/18 del 24 novembre 1993;
   Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei  lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   sotto   specificate   e'  disposta  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1)  S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli, stabilimenti di Arese
(Milano), Milano, Pomigliano d'Arco (Napoli),  Pioltello  (Milano)  e
Roma:
periodo: dal 5 dicembre 1983 al 4 giugno 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.
   Art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 739 del 5 luglio 1984.
2) S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli, stabilimenti di  Arese
(Milano),  Milano,  Pomigliano  d'Arco (Napoli), Pioltello (Milano) e
Roma:
periodo: dal 5 giugno 1983 al 2 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.
   Art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977.
    Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 2842 del 6 agosto 1994 e  n.  6582  del  26  novembre
1984.
3)  S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli, stabilimenti di Arese
(Milano), Milano, Pomigliano d'Arco (Napoli),  Pioltello  (Milano)  e
Roma:
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.
   Art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 3437 del 25 luglio 1985.
4) S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli, stabilimenti di  Arese
(Milano),  Milano,  Pomigliano  d'Arco (Napoli), Pioltello (Milano) e
Roma:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 2 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.
   Art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale  n.  3438  del  26 luglio 1985 e n. 5432 del 25 novembre
1985.
5) S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Milano, stabilimenti di  Arese
(Milano),  Milano,  Pioltello  (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e
Roma:
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.
   Art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 3434 del 24 luglio 1985.
6)  S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Milano, stabilimenti di Arese
(Milano), Milano, Pioltello (Milano), Pomigliano  d'Arco  (Napoli)  e
Roma:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.
   Art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 6431 del 25 novembre 1985.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.r.l. Liser, con sede  in  Mezzago  (Milano)  e  stabilimento  di
Mezzago (Milano):
periodo: dal 19 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 luglio
  1991 - CIPI 28 dicembre 1993;
prima concessione: dal 19 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale del 18 gennaio 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato l'interessamento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria presso la societa'  appaltante  di
seguito menzionata:
   S.r.l.  Ge.Me.Az.  Cusin  unita'  mensa  c/o  G.F.T.,  con sede in
Segrate (Milano) e  unita'  di  Settimo  Torinese  (Torino),  per  il
periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 9
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o straordinaria presso la societa' appaltante di
seguito menzionata:
   S.p.a. Pellegrini centro sud mensa c/o Fiat  Iveco,  con  sede  in
Milano e unita' di Flumeri (Avellino), per il periodo dal 27 novembre
1991 al 29 febbraio 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 4 dicembre 1991 con decorrenza 1
settembre 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, disposta con effetto dal 27 novembre 1991, in
favore  dei  lavoratori  interessati e dipendenti dalla sottoindicata
mensa aziendale, limitatamente alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria  o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.p.a.  Pellegrini  centro  sud  mensa c/o Fiat Iveco, con sede in
Milano e unita' di Flumeri (Avellino), per il  periodo  dal  1  marzo
1992 al 31 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  27 marzo 1992 con decorrenza 1
marzo 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o straordinaria presso la societa' appaltante di
seguito menzionata:
   S.p.a. Agape unita' mensa c/o Fincantieri, con sede  in  Milano  e
unita'  di Riva Trigoso (Genova), per il periodo dal 3 giugno 1991 al
2 dicembre 1991.
   Istanza aziendale presentata il 9 agosto  1991  con  decorrenza  3
giugno 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 maggio 1992.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 13594/10 del 19 novembre 1993;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, disposta  con  decreto  ministeriale  del  19
novembre  1993,  con  effetto  dal  3  giugno  1991,  in  favore  dei
lavoratori  interessati  e  dipendenti  dalla   sottoindicata   mensa
aziendale,   limitatamente   alle   giornate   in  cui  vi  e'  stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.p.a.  Agape  unita'  mensa c/o Fincantieri, con sede in Milano e
unita' di Riva Trigoso (Genova), per il periodo dal 3  dicembre  1991
al 2 giugno 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  9 agosto 1991 con decorrenza 3
dicembre 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 maggio 1992.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13594/11 del 19 novembre 1993;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o straordinaria presso la societa' appaltante di
seguito menzionata:
   S.p.a.  Socama  mense  unita'  mensa  c/o Pininfarina, con sede in
Torino e unita' di Grugliasco e S. Giorgio Canavese (Torino), per  il
periodo dal 18 novembre 1991 al 31 dicembre 1991.
   Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1991 con decorrenza 18
novembre 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 febbraio 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 6 aprile 1993;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o straordinaria presso la societa' appaltante di
seguito menzionata:
   S.p.a. Pellegrini centro sud c/o S.G.S. Thomson  Microelectronics,
con sede in Milano e unita' di Catania, per il periodo dal 1 dicembre
1991 al 31 maggio 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 1
dicembre 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 marzo 1992.
   Nota inegrativa acquisita in data 7 gennaio 1993;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale,  disposta con effetto dal 1 dicembre 1991 in
favore dei lavoratori interessati e  dipendenti  dalla  sottoindicata
mensa  aziendale,  limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.p.a. Pellegrini centro sud c/oz S.G.S. Thomson Microelectronics,
con  sede  in Milano e unita' di Catania, per il periodo dal 1 giugno
1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992  con  decorrenza  1
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 gennaio 1993;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobrte 1993, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, disposta  con  decreto  ministeriale  del  19
novembre  1993  con  effetto  dal  30  gennaio  1992  in  favore  dei
lavoratori  interessati  e  dipendenti  dalla   sottoindicata   mensa
aziendale,   limitatamente   alle   giornate   in  cui  vi  e'  stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.r.l.  Socama 2000 unita' mensa c/o Fiat Auto, con sede in Torino
e unita' di Rivalta (Torino), per il periodo dal 31 gennaio  1993  al
30 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 31
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti dalla sottoindicata mensa  aziendale,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa'  appaltante  di
seguito menzionata:
   S.p.a.  Socama  2000 unita' mensa c/o Teksid, con sede in Torino e
unita' di Carmagnola (Torino), per il periodo dal 31 gennaio 1992  al
30 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 31
gennaio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 luglio 1992;
    11)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  disposta con effetto dal 31 gennaio 1992 in
favore dei lavoratori interessati e  dipendenti  dalla  sottoindicata
mensa  aziendale,  limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.p.a.  Socama  2000 unita' mensa c/o Teksid, con sede in Torino e
unita' di Carmagnola (Torino), per il periodo dal 31 luglio  1992  al
30 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 31
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1992;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale,  disposta  con  decreto  ministeriale del 19
novembre 1993 con effetto dal 18 maggio 1992 in favore dei lavoratori
interessati  e  dipendenti  dalla  sottoindicata   mensa   aziendale,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
Cassa integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la
societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.p.a.  Socama  2000  unita'  mensa  c/o  Pininfarina, con sede in
Torino e unita'  di  Grugliasco  (Torino),  per  il  periodo  dal  18
novembre 1992 al 17 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 18
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1993;
    13)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti dalla sottoindicata mensa  aziendale,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa'  appaltante  di
seguito menzionata:
   S.r.l.  Cygnus  ristorazione  mensa c/o gruppo Alumix, con sede in
Milano e unita' di Porto Marghera e Marcon (Venezia), per il  periodo
dal 1 agosto 1992 al 31 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  7 agosto 1992 con decorrenza 1
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 gennaio 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 2 febbraio 1993;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30  novembre  1993,
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione salariale, disposta con effetto dal  1  agosto  1992  in
favore  dei  lavoratori  interessati e dipendenti dalla sottoindicata
mensa  aziendale,  limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.r.l.  Cygnus  ristoriazione mensa c/o gruppo Alumix, con sede in
Milano e unita' di Porto Marghera e Marcon (Venezia), per il  periodo
dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 maggio 1993;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30  novembre  1993,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o straordinaria presso la societa' appaltante di
seguito menzionata:
   S.r.l. Idealpast unita' mensa c/o C.G.A., con sede in  Avellino  e
unita'  di  Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 22 luglio 1992 al
30 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992  con  decorrenza  1
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    16)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  disposta  con effetto dal 22 luglio 1992 in
favore dei lavoratori interessati e  dipendenti  dalla  sottoindicata
mensa  aziendale,  limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.r.l.  Idealpast  unita' mensa c/o C.G.A., con sede in Avellino e
unita' di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1992  al
31 maggio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 1
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 maggio 1993;
    17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30  novembre  1993,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o straordinaria presso la societa' appaltante di
seguito menzionata:
   S.r.l. Idealpast unita' mensa c/o Fiore, con sede  in  Avellino  e
unita'  di Fiore di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal
28 settembre 1992 al 15 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1992 con  decorrenza  16
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti dalla sottoindicata mensa  aziendale,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa'  appaltante  di
seguito menzionata:
   S.p.a.  Socama  2000  unita'  mensa  c/o  Pininfarina, con sede in
Borgaro Torinese (Torino) e unita' di S. Giorgio  Canavese  (Torino),
per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 16
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1993;
    19)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, disposta con effetto dal 16 novembre 1992 in
favore dei lavoratori interessati e  dipendenti  dalla  sottoindicata
mensa  aziendale,  limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.p.a.  Socama  2000  unita'  mensa  c/o  Pininfarina, con sede in
Borgaro Torinese (Torino) e unita' di S. Giorgio  Canavese  (Torino),
per il periodo dal 26 giugno 1993 al 15 novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 1 luglio 1993 con decorrenza 16
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30  novembre  1993,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o straordinaria presso la societa' appaltante di
seguito menzionata:
   S.p.a. Agape unita' mensa c/o Oto Melara, con sede in  Castelvetro
(Novara) e unita' di La Spezia, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al
17 luglio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 18
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993;
    21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30  novembre  1993,
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione salariale, disposta con effetto dal 18 gennaio  1993  in
favore  dei  lavoratori  interessati e dipendenti dalla sottoindicata
mensa aziendale, limitatamente alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria  o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.p.a. Agape unita' mensa c/o Oto Melara, con sede in  Castelvetro
(Novara)  e unita' di La Spezia, per il periodo dal 18 luglio 1993 al
17 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1993 con  decorrenza  18
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993;
    22)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti dalla sottoindicata mensa  aziendale,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa'  appaltante  di
seguito menzionata:
   S.c.  a  r.l.  Camst  mensa  c/o  Borma,  con sede in Villanova di
Castenaso (Bologna) e unita' di Livorno, per il periodo dal 4 gennaio
1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1993 con  decorrenza  4
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993;
    23)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in
favore dei lavoratori interessati e  dipendenti  dalla  sottoindicata
mensa  aziendale,  limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.c.  a  r.l.  Camst  mensa  c/o  Borma,  con sede in Villanova di
Castenaso (Bologna) e unita' di Livorno, per il periodo dal 1  luglio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 12 luglio 1993 con decorrenza 1
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993;
    24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30  novembre  1993,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o straordinaria presso la societa' appaltante di
seguito menzionata:
   S.r.l. Idealpast unita' mensa c/o Elcat sud, con sede in  Avellino
e  unita'  di Pofi (Frosinone), per il periodo dal 1 novembre 1992 al
30 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza  1
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 marzo 1993;
    25)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
e' aurorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti dalla sottoindicata mensa  aziendale,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa'  appaltante  di
seguito menzionata:
   S.r.l.  Idealpast  unita'  mensa  c/o Magneti Marelli, con sede in
Avellino e unita' di S. Salvo (Chieti), per il periodo dal 1 dicembre
1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1993 con  decorrenza  1
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    26)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti dalla sottoindicata mensa  aziendale,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa'  appaltante  di
seguito menzionata:
   S.p.a.  Pellegrini  centro  sud  mensa c/o Simmenthal, con sede in
Milano e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal  26  novembre
1992 al 18 aprile 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 2 dicembre 1992 con decorrenza 19
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30  novembre  1993,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  e straordinaria presso la societa' appaltante di
seguito menzionata:
   S.r.l. Essegi grandi gestioni, dal 26 febbraio 1993  Italo  Europa
Catering  c/o Temav, con sede in Roma e unita' di Medicina (Bologna),
per il periodo dal 28 dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 28
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993.
   Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalle  mense aziendali di seguito elencate e' disposta la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  i  periodi  indicati  a  fianco  di ciascuna societa'
limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi  e'  stato
l'intervento   della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria  o
straordinaria presso le imprese industriali in cui  viene  svolto  il
servizio mensa:
1)  S.p.a.  Pellegrini  Nord  c/o  Rimoldi,  con  sede  in  Milano  e
stabilimento di Busto Garolfo (Milano):
periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1993;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato,  la'
dove  concesso  a  provvedere  al  pagamento  diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti dalla sottoindicata mensa  aziendale,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa'  appaltante  di
seguito menzionata:
   S.p.a.  Pellegrini Centro Sud unita' mensa c/o Pirelli pneumatici,
con sede in Milano e unita' di Villafranca Tirrena (Messina), per  il
periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 gennaio 1993 con decorrenza 1
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti dalla sottoindicata mensa  aziendale,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa'  appaltante  di
seguito menzionata:
   S.p.a. Pellegrini Centro Sud unita' mensa c/o Montefibre, con sede
in Milano e unita' di Acerra (Napoli), per il periodo dal 23 dicembre
1991 al 3 maggio 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 30 dicembre 1991 con decorrenza 4
novembre 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 maggio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale, disposta con effetto dal 23 dicembre 1991 in
favore dei lavoratori interessati e  dipendenti  dalla  sottoindicata
mensa  aziendale,  limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.p.a. Pellegrini Centro Sud unita' mensa c/o Montefibre, con sede
in  Milano  e unita' di Acerra (Napoli), per il periodo dal 20 giugno
1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1992  con  decorrenza  4
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 marzo 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o straordinaria presso la societa' appaltante di
seguito menzionata:
   S.c. a r.l. Camst unita' mensa c/o Fincantieri ATSM, con  sede  in
Villanova  di Castenaso (Bologna) e unita' di Trieste, per il periodo
dal 15 giugno 1992 al 14 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con  decorrenza  15
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, disposta con effetto dal 15  giugno  1992  in
favore  dei  lavoratori  interessati e dipendenti dalla sottoindicata
mensa aziendale, limitatamente alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria  o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.c. a r.l. Camst unita' mensa c/o Fincantieri ATSM, con  sede  in
Villanova  di Castenaso (Bologna) e unita' di Trieste, per il periodo
dal 15 settembre 1992 al 15 marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 12 ottobre 1992 con decorrenza 15
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 gennaio 1993;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale,  disposta  con  effetto dal 3 agosto 1992 in
favore dei lavoratori interessati e  dipendenti  dalla  sottoindicata
mensa  aziendale,  limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.r.l. Alpi unita' mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con
sede  in  Valdagno  (Vicenza)  e  unita'  di Rassina (Arezzo), per il
periodo dal 22 settembre 1992 al 21 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1992 con  decorrenza  22
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 dicembre 1992;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, disposta con effetto dal  3  agosto  1992  in
favore  dei  lavoratori  interessati e dipendenti dalla sottoindicata
mensa aziendale, limitatamente alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria  o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.r.l. Alpi unita' mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con
sede in Valdagno (Vicenza) e  unita'  di  Rassina  (Arezzo),  per  il
periodo dal 22 marzo 1993 al 31 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 22
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione  salariale,  in  favore  dei  lavoratori  interessati  e
dipendenti dalla sottoindicata mensa  aziendale,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa'  appaltante  di
seguito menzionata:
   S.p.a.  Italrestaurant mensa c/o Ilva, con sede in Napoli e unita'
di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1992 al
31 maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 marzo  1992  con  decorrenza  1
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993;
   Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:
    1)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto dal 31 agosto 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unita' di Pomezia (Roma),
per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 aprile 1993 con decorrenza 1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con
effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  G.C.E.  -  Generali  costruzioni elettroniche, con sede in
Arco Felice (Napoli) e unita' di  Bacoli  (Napoli),  per  il  periodo
dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 2 luglio 1992 con decorrenza 11
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio  1993  con
effetto  dal  24  agosto  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. T. & T. -  Servizi  industriali,  con  sede  in  Casandrino
(Napoli)  e  unita'  di  Casandrino  (Napoli),  per il periodo dal 24
febbraio 1993 al 23 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993  con  decorrenza  24
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
6 ottobre 1993, n. 13437/14;
   Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   Ditta  Ismet  sud  di Mario Miglio, con sede in Napoli e unita' di
Napoli, per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza  15
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 3 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Alidolce, con sede in Napoli e unita' di Caivano  (Napoli),
per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1  gennaio  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Alidolce, con sede in Napoli e unita' di Caivano (Napoli),
per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993  con  decorrenza  1
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Smae,  con  sede  in  Battipaglia  (Salerno)  e  unita'  di
Battipaglia  (Salerno),  per  il  periodo  dal  18 gennaio 1993 al 17
luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 18
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 ottobre 1993;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Smae,  con  sede  in  Battipaglia  (Salerno)  e  unita'  di
Battipaglia  (Salerno),  per  il  periodo  dal  18  luglio 1993 al 17
gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993  con  decorrenza  18
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 novembre 1993;
    6)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  D'Angelo,  con  sede  in  Casalnuovo  (Napoli) e unita' di
Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 4 maggio 1993 al  3  novembre
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 giugno 1993 con decorrenza 4
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993;
   Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. C.G.A. - Compagnia  generale  abbigliamento,  con  sede  in
Arzano  (Napoli)  e  unita' di Arzano (Napoli), per il periodo dal 31
maggio 1993 al 30 novembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con  decorrenza  31
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Cometra,  con  sede in Pace del Mela (Messina) e unita' di
Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 novembre  1992  al  24
maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 25
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 marzo 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 15 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dal 25 novembre 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina)  e  unita'  di
Pace  del  Mela  (Messina),  per  il periodo dal 25 maggio 1993 al 24
novembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con  decorrenza  25
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   Ditta  C.E.  S.p.a.  -  Costruzioni elettromeccaniche Spavone, con
sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 14 giugno  1993
al 13 dicembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 7 luglio 1993 con decorrenza 14
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto dal 2 novembre 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  A. Manzo & Figli, con sede in Pagani (Salerno) e unita' di
Pagani (Salerno), per il periodo dal 2  maggio  1993  al  1  novembre
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 giugno 1993 con decorrenza 2
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Alcatel Cavi gia' Manuli  Cavi,  con  sede  in  Battipaglia
(Salerno)  e unita' di Pagani (Salerno), per il periodo dal 1 gennaio
1992 al 7 febbraio 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  6 maggio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con
effetto dal 13 luglio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Star  Daniel,  con  sede in Teverola (Caserta) e unita' di
Teverola (Caserta), per il periodo dal 13 luglio 1993 al  12  gennaio
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 7 agosto 1993 con decorrenza 13
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  B.A.S.,  con  sede in Olivetro Citra (Salerno) e unita' di
Oliveto Citra (Salerno), per il periodo  dal  14  marzo  1993  al  13
settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 14
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto dal 1 novembre 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.n.c.  Rivif,  con  sede  in  Volla  (Napoli)  e  unita' di Volla
(Napoli), per il periodo dal 5 agosto 1993 al 31 ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1993  con  decorrenza  1
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28  dicembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Mr. Fop, con sede in Napoli e unita' di  Nola  c/o  Cis  di
Nola (Napoli), per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 18 gennaio 1993 con decorrenza 14
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 giugno 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 17 settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 14 dicembre 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Mr.  Fop,  con  sede in Napoli e unita' di Nola c/o Cis di
Nola (Napoli), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata l'8 luglio  1993  con  decorrenza  14
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28  dicembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Ecolmare, con sede in Piano di Sorrento (Napoli)  e  unita'
di  Piano di Sorrento (Napoli), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al
31 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo  1993  con  decorrenza  1
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993;
    13)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Centro  trattamenti  superficiali,  con sede in Marigliano
(Napoli) e unita' di Marigliano  (Napoli),  per  il  periodo  dal  31
maggio 1993 al 30 novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 31
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    14)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  S.M.E.I.,  con  sede  in  S.  Nicola la Strada (Caserta) e
unita' di Acerra (Napoli), Pomigliano (Napoli) e S. Nicola la  Strada
(Caserta), per il periodo dal 3 dicembre 1993 al 18 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1992 con decorrenza 19
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    15)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Alimer  S.,  con  sede  in  Buccino  (Salerno) e unita' di
Buccino (Salerno), per il periodo dal 1 maggio  1993  al  31  ottobre
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  l'11  giugno 1993 con decorrenza 1
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    16)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Giovanni  di Sarno, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e
unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 23 marzo  1993
al 31 luglio 1993.
    Istanza  aziendale  presentata  il 29 marzo 1993 con decorrenza 1
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    17)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal  23  marzo  1993,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Giovanni  di Sarno, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e
unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 1 agosto  1993
al 31 gennaio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 agosto 1993 con decorrenza 1
agosto 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, con sede in Pistoia e unita'
di Pistoia, per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 settembre 1993 con decorrenza
23 agosto 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio  1993  con
effetto  dal  1  aprile  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Firinu costruzioni,  con  sede  in  Cagliari  e  unita'  di
Portoscuso  (Cagliari),  per  il  periodo  dal  1  aprile  1993 al 30
settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993  con  decorrenza  1
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 21 aprile 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Tecnoserre  Mediterranea,  con sede in Alghero (Sassari) e
unita' di Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 aprile 1993 al  20
ottobre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 7 maggio 1993 con decorrenza 21
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto  ministeriale del 1 luglio 1993 con
effetto dal 1 giugno 1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  C.M.T.  -  Costruzioni  meccaniche  trasporti, con sede in
Tortoli (Nuoro) e unita' di Tortoli (Nuoro), per  il  periodo  dal  1
giugno 1993 al 30 novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 16 giugno 1993 con decorrenza 1
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con  decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.r.l. Svila, con sede in Roma e stabilimento di Visso (Macerata):
periodo: dal 28 luglio 1991 al 27 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1 agosto 1989;
pagamento diretto: si.
2) S.r.l. Svila, con sede in Roma e stabilimento di Visso (Macerata):
periodo: dal 28 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1 agosto 1989;
pagamento diretto: si.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.a.s.
S.A.S.C.I.M.A.  di  A. Tibaldi & C., con sede in Pietracuta di S. Leo
(Pesaro) e unita' di Pietracuta di S. Leo (Pesaro), per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  28  ore  settimanali
per dieci dipendenti dei ventiquattro in organico, per il periodo dal
5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  G.B.C.
Italiana,  con  sede  in  Cinisello  Balsamo  (Milano)  e  unita'  di
Cinisello Balsamo  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di
centotrentotto lavoratori a fronte di un organico complessivo pari  a
centotrentanove  unita',  per  il  periodo dal 1 settembre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somaschini,
con sede  in  Trescore  Balneario  (Bergamo)  e  unita'  di  Trescore
Balneario  (Bargamo),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali (due settimane lavorative
a  40 ore e due settimane a zero ore) nei confronti di ottanta unita'
a fronte di un organico complessivo pari a centonove lavoratori,  per
il periodo dal 6 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cormik,  con
sede  in  Vicenza e unita' di Vicenza, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di
trentacinque  lavoratori  a  fronte di un organico complessivo pari a
sessantaquattro unita', per il periodo  dal  17  maggio  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.  Futura
21,  con sede in Senigallia (Ancona) e unita' di Senigallia (Ancona),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a un
massimo di 20 ore settimanali per ventisette operai ed  un  impiegato
su   un   organico   di  ventotto  lavoratori,  cosi'  come  previsto
dall'allegato prospetto, per il periodo dal 20 settembre 1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.a.s.  Tessitura
Nastri  Bodini,  con  sede  in Vittuone (Milano) e unita' di Vittuone
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di  ventidue  lavoratori
costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 24 maggio
1993 al 31 dicembre 1993.
  Con   decreto   ministeriale   23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Framatome
Connectors Italia, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali
sono   stati  stipulati  contratti  collettivi  aziendali  citati  in
premessa che hanno stabilito una riduzione dell'orario di lavoro  per
il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto sostituisce e annulla il decreto ministeriale
24 novembre 1993, n. 13664, limitatamente al periodo 5 luglio 1993-12
novembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Krizia
Maglia, con sede in S. Giuliano Milanese  (Milano)  e  unita'  di  S.
Giuliano  Milanese  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  35,50  ore settimanali (otto
settimane lavorative consecutive a 40 ore ed  una  settimana  a  zero
ore) nei confronti di nove lavoratori, a 10 ore medie settimanali nei
confronti  di quattro lavoratori ed a 13,33 ore medie settimanali nei
confronti di sei  lavoratori,  il  tutto  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a  cinquantasette  unita',  per  il periodo dal 20
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'  autorizzata la
corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario
interprovinciale Imperia-La  Spezia-  Genova-  Savona,  con  sede  in
Imperia  e  stabilimenti  di  Imperia-La Spezia-Genova-Savona, per il
periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Catel,  con
sede in Cosenza e unita' di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  28  ore
riguardante  cinquecentotredici  lavoratori dei cinquecentonovantasei
in organico, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 28 febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Ditta L'Ago
Confezioni di Lucchetta Giancarlo, con  sede  in  Loreto  (Ancona)  e
unita'  di  Loreto  (Ancona),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a 28 ore settimanali fino al 30
settembre 1993 ed a 26  ore  settimanali  nel  periodo  successivo  e
riguardante diciassette dipendenti costituenti l'intero organico, per
il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irconf,  con
sede  in  Marina  di Montemarciano (Ancona) e unita' di Scapezzano di
Senigallia (Ancona), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 23,6 ore  medie  settimanali  per  quarantaquattro
dipendenti  dei  cinquantasei  in  organico,  il tutto secondo quanto
previsto dall'allegato verbale d'accordo e prospetto, per il  periodo
dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Farme,  con
sede  in Sale Marasino (Brescia) e unita' di Sale Marasino (Brescia),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore
medie  settimanali  per  cicli  plurisettimanali  nei  confronti   di
quattordici operai a fronte di un organico di diciassette lavoratori,
per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 marzo 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Lazzati, con
sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina  (Milano),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  10  ore
medie  settimanali  (14  giugno  1993-31  luglio  1993 a zero ore, 23
agosto 1993-31 agosto 1993  a  zero  ore,  il  restante  periodo  una
settimana  di lavoro e tre a zero ore, tranne nel mese di ottobre due
settimane di lavoro e due a  zero  ore)  nei  confronti  di  quindici
lavoratori  a  fronte  di ventotto in organico, per il periodo dal 14
giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.,
con sede in Bologna e unita' di Campobasso,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie  settimanali
per   centocinquantanove   unita';  30  ore  medie  per  4  impiegati
amministrativi,  il  tutto  su  un  organico  di  centosessantacinque
dipendenti e nel rispetto delle modalita' di cui all'allegato accordo
che  costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento con
esclusione dei lavoratori in C.F.L., per il periodo  dal  1  novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Manifattura
di  S.  Giustino,  con  sede  in S. Giustino (Perugia) e unita' di S.
Giustino (Perugia), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro  da  40  ore  a  24  ore  lavorative  medie  settimanali  come
specificato  nell'accordo  sindacale  allegato  che costituisce parte
integrante  del  presente  decreto,  per   novantasette   unita'   su
novantanove  in  organico,  per  il  periodo dal 4 ottobre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica
Falcinelli,  con  sede  in  Spello  (Perugia)  e  unita'  di   Spello
(Perugia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30 ore massime settimanali ed a 15 ore minime settimanali nei
confronti di cinquanta lavoratori su un organico  di  cinquantotto  e
comunque  secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa
parte integrante del presente provvedimento, per il  periodo  dal  30
agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Milena
Confezioni,  con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro
(Arezzo), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore  al
40% per novantatre dipendenti con qualifica operaia su un organico di
centosedici  unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.E.P., con
sede in Montepulciano Stazione  (Siena)  e  unita'  di  Montepulciano
Stazione  (Siena),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a un orario ridotto del 40% per dieci dipendenti,
del 60% per quattro dipendenti e dell'80% per  un  dipendente  su  un
organico  di diciotto unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Tecno
Arredo, con sede in Chiusi Scalo (Siena) e  unita'  di  Chiusi  Scalo
(Siena),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30 ore settimanali con una riduzione pari al 25% per l'intero
organico di diciassette unita', per il periodo dal 20 settembre  1993
al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Del  Tongo
industria  per  l'arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unita'
di Tegoleto (Arezzo), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per cinquantadue operai e a  31
oppure  28  ore  settimanali per complessivi ventotto impiegati su un
organico di centotottantacinque unita', per il periodo dal 21  giugno
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel,
con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita'  di  Settimo  Torinese
(Torino),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 20 ore medie settimanali per quattordici lavoratori a fronte di
un organico di diciotto unita' secondo lo schema di accordo sindacale
che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo
dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria  Abruzzese
Pelli, con sede in Chieti Scalo e unita' di Chieti Scalo, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20 ore medie
settimanali per novanta operai che lavoreranno a turni  alternati  di
due  gruppi  di due settimane ad orario intero e due settimane a zero
ore, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Pavan
Mapimpianti,  con  sede  in  Galliera  Veneta  (Padova)  e  unita' di
Galliera Veneta (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a 31,15 ore medie settimanali (6 ore e 15 minuti
giornalieri per cinque giorni) nei confronti di duecentottantaquattro
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a quattrocentotre
unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13869 del 13 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Officina
meccanica  Bellini  &  Romagnoli,  con  sede  in Mirandola (Modena) e
unita' di Mirandola (Modena), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali per sei  operai;
a  20  ore  settimanali  per  nove  operai;  a 30 ore settimanali per
quattro impiegati  nei  confronti  di  diciannove  lavoratori  su  un
organico  di ventidue unita', per il periodo dal 27 settembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Hydrocontrol, con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna) e  unita'
di  Castel San Pietro Terme (Bologna), per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a 28,48 ore medie settimanali (548
ore  nell'arco  dell'intero  anno)  nei  confronti  di   sessantanove
lavoratori  su  un  organico  di novanta unita' e comunque secondo le
modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del
presente provvedimento, per il  periodo  dal  5  luglio  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Lagorara
servizi  scali  merci,  con sede in Grosseto e unita' di Terni, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a una media
settimanale di 31 ore attuate con lo svolgimento del  normale  orario
di  lavoro  contrattuale  e  la sospensione a rotazione di due unita'
lavorative  delle  undici  complessivamente  in   forza   presso   lo
stabilimento  di  Terni,  per  complessive  76  ore settimanali su un
organico complessivo aziendale di centonove unita',  per  il  periodo
dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Maxim,  con
sede   in  Sansepolcro  (Arezzo)  e  unita'  di  Citta'  di  Castello
(Perugia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a massimo 24 ore lavorative medie settimanali per i lavoratori  a
full-time  e  16  ore lavorative medie settimanali per i dipendenti a
part-time,  come  indicato  nell'accordo  sindacale  che   e'   parte
integrante  del  presente  decreto,  su centonovantaquattro unita' in
organico, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafileria
G. Passerini & C., con sede in Dolzago (Como)  e  unita'  di  Dolzago
(Como),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30  ore  settimanali  nei  confronti di ventotto lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a centosessantatre unita', per
il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa'
Italia appalti ferroviari traslochi e lavori  diversi,  con  sede  in
Grosseto  e  unita'  di  Grosseto,  per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  38  ore  a  35 ore medie settimanali per
tredici lavoratori su un  organico  di  cinquantuno  unita',  per  il
periodo dal 1 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Cof,  con
sede  in  Guamo  di  Capannori (Lucca) e unita' di Guamo di Capannori
(Lucca), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a  una  media  di  31,5  ore  settimanali  di  norma  tramite  la
sospensione  dell'attivita'  lavorativa per un giorno a settimana per
centoquarantacinque  unita'  su   un   organico   di   centottantotto
lavoratori, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Timavo  e
Tivene,  con  sede  in Bollate (Milano) e unita' di Bollate (Milano),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore
medie settimanali nei confronti dei centottanta lavoratori, da  30  a
22,5  nei  confronti  di  due lavoratori part-time, da 25 a 18,75 nei
confronti di un lavoratore part-time e da 20 a 15  nei  confronti  di
sette  lavoratori  part-time,  il  tutto  a  fronte  di  un  organico
complessivo pari a centonovantacinque unita', per il  periodo  dal  6
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Calzaturificio  Giomor,  con  sede  in  Dolo  (Venezia)  e  unita' di
Sambruson di Dolo (Venezia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40  ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  trentotto  lavoratori,  a 28 ore medie settimanali nei
confronti di nove lavoratori, e  da  31  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di due lavoratori a fronte di un organico complessivo pari
a sessantaquattro unita', per il periodo dal 1  ottobre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Weingrill
Carlo,  con  sede  in Verona e unita' di Verona, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali
nei confronti di quarantasei  lavoratori  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a quarantasei unita', per il periodo dal 7 ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione
imprenditoria coop., con sede  in  Castelfranco  Veneto  (Treviso)  e
unita'  di  Castelfranco  Veneto  (Treviso),  per  i  quali  e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali
nei  confronti  di  ventuno  lavoratori  a  fronte  di  un   organico
complessivo  pari a duecentoquarantatre unita', per il periodo dal 13
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione
Imprenditoria Coop., con sede  in  Castelfranco  Veneto  (Treviso)  e
unita'  di  Castelfranco  Veneto  (Treviso),  per  i  quali  e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  38  ore  a  28,50  ore  medie
settimanali nei confronti di cinque unita' a fronte  di  un  organico
complessivo  pari a duecentoquarantatre unita', per il periodo dal 13
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General
Medical Merate, con sede in Seriate (Bergamo)  e  unita'  di  Seriate
(Bergamo),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20  ore  settimanali  nei confronti di trentasei lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a centoventisette unita',  per
il periodo dal 29 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  S.E.R.S.A.,
con  sede  in Caronno Varesino (Varese) e unita' di Carnago (Varese),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore
medie settimanali (6 ore giornaliere il lunedi, martedi, mercoledi  e
5  ore giornaliere il giovedi e venerdi) nei confronti di venticinque
unita' a fronte di un organico complessivo pari a ventisette  unita',
per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  U.F.I.
Universal  Filter  Italiana,  con  sede  in Nogarole Rocca (Verona) e
unita' di Nogarole Rocca (Verona), per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di  28  ore  settimanali
nei confronti di centotrentacinque lavoratori a fronte di un organico
complessivo  pari  a  centotrentasette  unita',  per il periodo dal 1
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. F.lli
Martinelli, con sede in Campo Tizzoro (Pistoia)  e  unita'  di  Campo
Tizzoro  (Pistoia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a 28 ore settimanali ripartite su quattro giorni
lavorativi a settimana per l'intero organico di sedici unita', per il
periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
  Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l.
Edilter, con sede in Bologna e unita' di  Bologna,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  26,65  ore  medie
settimanali  con  orario  giornaliero di 7 ore e con quattro giornate
lavorative alla settimana; e' prevista  inoltre  la  sospensione  dal
lavoro  di  tutti  i lavoratori interessati alla solidarieta' per una
ulteriore giornata al mese, esclusi i  mesi  dicembre  ed  agosto.  I
lavoratori  interessati ammontano a centodue unita' su un organico di
trecentossessantasei unita', per il periodo dal 27 settembre 1993  al
31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unita'
mensa c/o elicotteri meridionali, con sede  in  Milano  e  unita'  di
Anagni  (Frosinone)  e  Frosinone,  per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di
ventuno  lavoratori su un organico complessivo di ventuno unita', per
il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unita'
mensa   c/o  Rotostar,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Ceprano
(Frosinone), per i quali e' stato stipulato un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 28 ore settimanali nei confronti di quattro  lavoratori  su  un
organico  complessivo di quattro unita', per il periodo dal 10 maggio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nova, con
sede in Giulianova (Teramo) e unita' di Giulianova  (Teramo),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore
settimanali  nei  confronti di diciannove operai e un impiegato su un
organico complessivo di  ventidue  unita',  per  il  periodo  dall'11
ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Telemarsicabruzzo,   con  sede  in  Cappelle  di  Scurcola  Marsicana
(L'Aquila) e unita' di Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali nei confronti di quattordici lavoratori  su  un  organico
complessivo  di quindici unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.,
con sede in Bologna  e  unita'  di  Teramo,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30  ore  settimanali  per
tre  impiegati  amministrativi;  una  riduzione  su  base annuale per
cinque impiegati tecnici  pari  a  1840  ore  (quarantasei  settimane
annue);  una riduzione su base annuale e settimanale per settantanove
operai per complessive 632 ore, cosi'  come  riportato  nell'allegato
accordo  che  fa  parte integrante del presente decreto ministeriale,
per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con
sede  in Milano e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di
tre  lavoratori  su  un organico complessivo di ottantatre lavoratori
dell'unita' di Torino, per il periodo dal  1  settembre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Siemens
Nixdorf  informatica,  con  sede  in Milano e unita' di Torino, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 30 ore
medie settimanali nei confronti di tre lavoratori  per  trentasei  in
organico  dell'unita' di Torino, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spega unita'
mensa  c/o  Lovere  sidermeccanica, con sede in Monticello Conte Otto
(Vicenza) e  unita'  di  Lovere  (Bergamo),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25  ore  settimanali  nei
confronti  di quattro lavoratori, 20 ore settimanali nei confronti di
tre lavoratori su un organico complessivo di duecentodue unita',  per
il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama  -  La
Grande  Ristorazione  unita'  mensa  c/o Alumix, con sede in Milano e
unita' di Feltre  (Belluno),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali nei confronti di
un dipendente, da  30  ore  settimanali  a  22  ore  settimanali  nei
confronti  di  quattro  dipendenti,  da  26  ore settimanali a 20 ore
settimanali nei confronti di un dipendente da 20 ore settimanali a 18
ore settimanali  nei  confronti  di  un  dipendente  su  un  organico
complessivo  di  otto  unita', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla Ditta Antonio
Boccuto, con sede in Bitritto (Bari) e unita' di Bitritto (Bari), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 30 ore
settimanali, con orario 8-14, nei confronti di ventidue lavoratori  a
fronte  di  un  organico  complessivo  di ventiquattro unita', per il
periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.