Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.61 del 15-3-1994)1) Alfa Romeo auto S.p.a. 2) Liser S.r.l. 3) Pellegrini Nord S.p.a. 4) Svila S.r.l.;
Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Si.To. Co., con sede in Roma, unita' di Orbetello (Grosseto) e ufficio di Roma, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Textura, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unita' di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 luglio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gozzini, con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa) e unita' di S. Croce sull'Arno (Pisa), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 dicembre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gozzini, con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa) e unita' di S. Croce sull'Arno (Pisa), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 13 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.I.E.T., con sede in Arezzo, localita' Pratantico (Arezzo) e unita' di Arezzo e Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 2 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 26 marzo 1993 con decorrenza 8 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.I.E.T., con sede in Arezzo, localita' Pratantico (Arezzo) e unita' di Arezzo e Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 3 agosto 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Societa' Ittica Nazionale, con sede in Pietrasanta (Lucca) e unita' di Pietrasanta (Lucca), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' chimica del Mugello, con sede in Firenze e unita' di Vicchio (Firenze), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 12 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' chimica del Mugello, con sede in Firenze e unita' di Vicchio (Firenze), per il periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nova Rico, con sede in Impruneta (Firenze) e unita' di Impruneta (Firenze), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 14 giugno 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. La Scarpa, con sede in Marradi (Firenze) e unita' di Marradi (Firenze), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 3 novembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' aurtorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Casa vinicola Barone Ricasoli, con sede in Firenze e unita' di Gaiole in Chianti (Siena), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 19 luglio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Serravezza (Lucca) e unita' di Querceta di Serravezza (Lucca), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 settembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lares Cozzi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 13 ottobre 1993 al 12 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1993 con decorrenza 13 ottobre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 gennaio 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino di Mugello (Firenze) e unita' di Barberino di Mugello (Firenze), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 gennaio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino di Mugello (Firenze) e unita' di Barberino di Mugello (Firenze), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 25 aprile 1993 con decorrenza 5 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elsag Bailey dal 20 marzo 1993 Azienda finmeccanica - Div. Elsag Bailey, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 marzo 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Soncini, con sede in Venezia e unita' di Quarto d'Altino (Venezia) per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 20 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13909/6 del 17 dicembre 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Interfila, con sede in Milano e unita' di Limbiate (Milano) per il periodo dal 9 giugno 1993 all'8 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 9 giugno 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 gennaio 1994; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifattura Maffeis industria filati, con sede in Gazzaniga (Bergamo) e unita' di Montello (Bergamo), per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 21 febbraio 1993 al 20 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 21 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13784/18 del 24 novembre 1993; Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli, stabilimenti di Arese (Milano), Milano, Pomigliano d'Arco (Napoli), Pioltello (Milano) e Roma: periodo: dal 5 dicembre 1983 al 4 giugno 1983; causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993; primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981; pagamento diretto: si. Art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 739 del 5 luglio 1984. 2) S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli, stabilimenti di Arese (Milano), Milano, Pomigliano d'Arco (Napoli), Pioltello (Milano) e Roma: periodo: dal 5 giugno 1983 al 2 dicembre 1984; causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993; primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981; pagamento diretto: si. Art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 2842 del 6 agosto 1994 e n. 6582 del 26 novembre 1984. 3) S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli, stabilimenti di Arese (Milano), Milano, Pomigliano d'Arco (Napoli), Pioltello (Milano) e Roma: periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985; causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993; primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981; pagamento diretto: si. Art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 3437 del 25 luglio 1985. 4) S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli, stabilimenti di Arese (Milano), Milano, Pomigliano d'Arco (Napoli), Pioltello (Milano) e Roma: periodo: dal 3 giugno 1985 al 2 dicembre 1985; causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993; primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981; pagamento diretto: si. Art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 3438 del 26 luglio 1985 e n. 5432 del 25 novembre 1985. 5) S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Milano, stabilimenti di Arese (Milano), Milano, Pioltello (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Roma: periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985; causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993; primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981; pagamento diretto: si. Art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 3434 del 24 luglio 1985. 6) S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Milano, stabilimenti di Arese (Milano), Milano, Pioltello (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Roma: periodo: dal 3 giugno 1985 al 1 dicembre 1985; causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993; primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981; pagamento diretto: si. Art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 6431 del 25 novembre 1985. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. Liser, con sede in Mezzago (Milano) e stabilimento di Mezzago (Milano): periodo: dal 19 luglio 1991 all'11 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 luglio 1991 - CIPI 28 dicembre 1993; prima concessione: dal 19 luglio 1991; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale del 18 gennaio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'interessamento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Ge.Me.Az. Cusin unita' mensa c/o G.F.T., con sede in Segrate (Milano) e unita' di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Pellegrini centro sud mensa c/o Fiat Iveco, con sede in Milano e unita' di Flumeri (Avellino), per il periodo dal 27 novembre 1991 al 29 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1991 con decorrenza 1 settembre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 27 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Pellegrini centro sud mensa c/o Fiat Iveco, con sede in Milano e unita' di Flumeri (Avellino), per il periodo dal 1 marzo 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1992 con decorrenza 1 marzo 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Agape unita' mensa c/o Fincantieri, con sede in Milano e unita' di Riva Trigoso (Genova), per il periodo dal 3 giugno 1991 al 2 dicembre 1991. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1991 con decorrenza 3 giugno 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 maggio 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13594/10 del 19 novembre 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993, con effetto dal 3 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Agape unita' mensa c/o Fincantieri, con sede in Milano e unita' di Riva Trigoso (Genova), per il periodo dal 3 dicembre 1991 al 2 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1991 con decorrenza 3 dicembre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 maggio 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13594/11 del 19 novembre 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Socama mense unita' mensa c/o Pininfarina, con sede in Torino e unita' di Grugliasco e S. Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 18 novembre 1991 al 31 dicembre 1991. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 febbraio 1992. Nota integrativa acquisita in data 6 aprile 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Pellegrini centro sud c/o S.G.S. Thomson Microelectronics, con sede in Milano e unita' di Catania, per il periodo dal 1 dicembre 1991 al 31 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 1 dicembre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 marzo 1992. Nota inegrativa acquisita in data 7 gennaio 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 1 dicembre 1991 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Pellegrini centro sud c/oz S.G.S. Thomson Microelectronics, con sede in Milano e unita' di Catania, per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 gennaio 1993; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobrte 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dal 30 gennaio 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Socama 2000 unita' mensa c/o Fiat Auto, con sede in Torino e unita' di Rivalta (Torino), per il periodo dal 31 gennaio 1993 al 30 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 31 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Socama 2000 unita' mensa c/o Teksid, con sede in Torino e unita' di Carmagnola (Torino), per il periodo dal 31 gennaio 1992 al 30 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 31 gennaio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 luglio 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 31 gennaio 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Socama 2000 unita' mensa c/o Teksid, con sede in Torino e unita' di Carmagnola (Torino), per il periodo dal 31 luglio 1992 al 30 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 31 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dal 18 maggio 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Socama 2000 unita' mensa c/o Pininfarina, con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1993; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Cygnus ristorazione mensa c/o gruppo Alumix, con sede in Milano e unita' di Porto Marghera e Marcon (Venezia), per il periodo dal 1 agosto 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 1 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 gennaio 1993. Nota integrativa acquisita in data 2 febbraio 1993; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 1 agosto 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Cygnus ristoriazione mensa c/o gruppo Alumix, con sede in Milano e unita' di Porto Marghera e Marcon (Venezia), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 maggio 1993; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Idealpast unita' mensa c/o C.G.A., con sede in Avellino e unita' di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 22 luglio 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 22 luglio 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Idealpast unita' mensa c/o C.G.A., con sede in Avellino e unita' di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 maggio 1993; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Idealpast unita' mensa c/o Fiore, con sede in Avellino e unita' di Fiore di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 15 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1992 con decorrenza 16 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Socama 2000 unita' mensa c/o Pininfarina, con sede in Borgaro Torinese (Torino) e unita' di S. Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 16 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1993; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 16 novembre 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Socama 2000 unita' mensa c/o Pininfarina, con sede in Borgaro Torinese (Torino) e unita' di S. Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 26 giugno 1993 al 15 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1993 con decorrenza 16 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Agape unita' mensa c/o Oto Melara, con sede in Castelvetro (Novara) e unita' di La Spezia, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 18 gennaio 1993 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Agape unita' mensa c/o Oto Melara, con sede in Castelvetro (Novara) e unita' di La Spezia, per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1993 con decorrenza 18 luglio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.c. a r.l. Camst mensa c/o Borma, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unita' di Livorno, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.c. a r.l. Camst mensa c/o Borma, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unita' di Livorno, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Idealpast unita' mensa c/o Elcat sud, con sede in Avellino e unita' di Pofi (Frosinone), per il periodo dal 1 novembre 1992 al 30 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 1 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 marzo 1993; 25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' aurorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Idealpast unita' mensa c/o Magneti Marelli, con sede in Avellino e unita' di S. Salvo (Chieti), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1993 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Pellegrini centro sud mensa c/o Simmenthal, con sede in Milano e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 26 novembre 1992 al 18 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Essegi grandi gestioni, dal 26 febbraio 1993 Italo Europa Catering c/o Temav, con sede in Roma e unita' di Medicina (Bologna), per il periodo dal 28 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 28 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna societa' limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa: 1) S.p.a. Pellegrini Nord c/o Rimoldi, con sede in Milano e stabilimento di Busto Garolfo (Milano): periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1993; prima concessione: dal 7 gennaio 1991; pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Pellegrini Centro Sud unita' mensa c/o Pirelli pneumatici, con sede in Milano e unita' di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1993 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Pellegrini Centro Sud unita' mensa c/o Montefibre, con sede in Milano e unita' di Acerra (Napoli), per il periodo dal 23 dicembre 1991 al 3 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 maggio 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 23 dicembre 1991 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Pellegrini Centro Sud unita' mensa c/o Montefibre, con sede in Milano e unita' di Acerra (Napoli), per il periodo dal 20 giugno 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 marzo 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.c. a r.l. Camst unita' mensa c/o Fincantieri ATSM, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unita' di Trieste, per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 15 giugno 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.c. a r.l. Camst unita' mensa c/o Fincantieri ATSM, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unita' di Trieste, per il periodo dal 15 settembre 1992 al 15 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1992 con decorrenza 15 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 gennaio 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 3 agosto 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Alpi unita' mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Rassina (Arezzo), per il periodo dal 22 settembre 1992 al 21 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1992 con decorrenza 22 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 dicembre 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 3 agosto 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Alpi unita' mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Rassina (Arezzo), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Italrestaurant mensa c/o Ilva, con sede in Napoli e unita' di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1992 al 31 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 1 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993; Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. G.C.E. - Generali costruzioni elettroniche, con sede in Arco Felice (Napoli) e unita' di Bacoli (Napoli), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1992 con decorrenza 11 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. T. & T. - Servizi industriali, con sede in Casandrino (Napoli) e unita' di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 ottobre 1993, n. 13437/14; Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Ismet sud di Mario Miglio, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993. Nota integrativa acquisita in data 3 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alidolce, con sede in Napoli e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alidolce, con sede in Napoli e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 1 luglio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Smae, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 ottobre 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Smae, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 18 luglio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 novembre 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. D'Angelo, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unita' di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993; Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale abbigliamento, con sede in Arzano (Napoli) e unita' di Arzano (Napoli), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 31 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unita' di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 marzo 1993. Nota integrativa acquisita in data 15 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unita' di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 25 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta C.E. S.p.a. - Costruzioni elettromeccaniche Spavone, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. A. Manzo & Figli, con sede in Pagani (Salerno) e unita' di Pagani (Salerno), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 2 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alcatel Cavi gia' Manuli Cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Pagani (Salerno), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Star Daniel, con sede in Teverola (Caserta) e unita' di Teverola (Caserta), per il periodo dal 13 luglio 1993 al 12 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1993 con decorrenza 13 luglio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. B.A.S., con sede in Olivetro Citra (Salerno) e unita' di Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 14 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Rivif, con sede in Volla (Napoli) e unita' di Volla (Napoli), per il periodo dal 5 agosto 1993 al 31 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1993 con decorrenza 1 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Mr. Fop, con sede in Napoli e unita' di Nola c/o Cis di Nola (Napoli), per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1993 con decorrenza 14 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 giugno 1993. Nota integrativa acquisita in data 17 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Mr. Fop, con sede in Napoli e unita' di Nola c/o Cis di Nola (Napoli), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ecolmare, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e unita' di Piano di Sorrento (Napoli), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 1 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Centro trattamenti superficiali, con sede in Marigliano (Napoli) e unita' di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 31 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.M.E.I., con sede in S. Nicola la Strada (Caserta) e unita' di Acerra (Napoli), Pomigliano (Napoli) e S. Nicola la Strada (Caserta), per il periodo dal 3 dicembre 1993 al 18 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alimer S., con sede in Buccino (Salerno) e unita' di Buccino (Salerno), per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1993 con decorrenza 1 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Giovanni di Sarno, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 23 marzo 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 1 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Giovanni di Sarno, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1 agosto 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, con sede in Pistoia e unita' di Pistoia, per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Firinu costruzioni, con sede in Cagliari e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 1 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 21 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnoserre Mediterranea, con sede in Alghero (Sassari) e unita' di Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 aprile 1993 al 20 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 21 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.M.T. - Costruzioni meccaniche trasporti, con sede in Tortoli (Nuoro) e unita' di Tortoli (Nuoro), per il periodo dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1993 con decorrenza 1 giugno 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. Svila, con sede in Roma e stabilimento di Visso (Macerata): periodo: dal 28 luglio 1991 al 27 gennaio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993; primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1 agosto 1989; pagamento diretto: si. 2) S.r.l. Svila, con sede in Roma e stabilimento di Visso (Macerata): periodo: dal 28 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993; primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1 agosto 1989; pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.A.S.C.I.M.A. di A. Tibaldi & C., con sede in Pietracuta di S. Leo (Pesaro) e unita' di Pietracuta di S. Leo (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali per dieci dipendenti dei ventiquattro in organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.B.C. Italiana, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di centotrentotto lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centotrentanove unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somaschini, con sede in Trescore Balneario (Bergamo) e unita' di Trescore Balneario (Bargamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali (due settimane lavorative a 40 ore e due settimane a zero ore) nei confronti di ottanta unita' a fronte di un organico complessivo pari a centonove lavoratori, per il periodo dal 6 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cormik, con sede in Vicenza e unita' di Vicenza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di trentacinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantaquattro unita', per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Futura 21, con sede in Senigallia (Ancona) e unita' di Senigallia (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 20 ore settimanali per ventisette operai ed un impiegato su un organico di ventotto lavoratori, cosi' come previsto dall'allegato prospetto, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Nastri Bodini, con sede in Vittuone (Milano) e unita' di Vittuone (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di ventidue lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framatome Connectors Italia, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali sono stati stipulati contratti collettivi aziendali citati in premessa che hanno stabilito una riduzione dell'orario di lavoro per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13664, limitatamente al periodo 5 luglio 1993-12 novembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Krizia Maglia, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35,50 ore settimanali (otto settimane lavorative consecutive a 40 ore ed una settimana a zero ore) nei confronti di nove lavoratori, a 10 ore medie settimanali nei confronti di quattro lavoratori ed a 13,33 ore medie settimanali nei confronti di sei lavoratori, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a cinquantasette unita', per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale Imperia-La Spezia- Genova- Savona, con sede in Imperia e stabilimenti di Imperia-La Spezia-Genova-Savona, per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unita' di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore riguardante cinquecentotredici lavoratori dei cinquecentonovantasei in organico, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 28 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta L'Ago Confezioni di Lucchetta Giancarlo, con sede in Loreto (Ancona) e unita' di Loreto (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali fino al 30 settembre 1993 ed a 26 ore settimanali nel periodo successivo e riguardante diciassette dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irconf, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unita' di Scapezzano di Senigallia (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 23,6 ore medie settimanali per quarantaquattro dipendenti dei cinquantasei in organico, il tutto secondo quanto previsto dall'allegato verbale d'accordo e prospetto, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farme, con sede in Sale Marasino (Brescia) e unita' di Sale Marasino (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per cicli plurisettimanali nei confronti di quattordici operai a fronte di un organico di diciassette lavoratori, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 marzo 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Lazzati, con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 10 ore medie settimanali (14 giugno 1993-31 luglio 1993 a zero ore, 23 agosto 1993-31 agosto 1993 a zero ore, il restante periodo una settimana di lavoro e tre a zero ore, tranne nel mese di ottobre due settimane di lavoro e due a zero ore) nei confronti di quindici lavoratori a fronte di ventotto in organico, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Campobasso, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali per centocinquantanove unita'; 30 ore medie per 4 impiegati amministrativi, il tutto su un organico di centosessantacinque dipendenti e nel rispetto delle modalita' di cui all'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento con esclusione dei lavoratori in C.F.L., per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di S. Giustino, con sede in S. Giustino (Perugia) e unita' di S. Giustino (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore lavorative medie settimanali come specificato nell'accordo sindacale allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, per novantasette unita' su novantanove in organico, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Falcinelli, con sede in Spello (Perugia) e unita' di Spello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore massime settimanali ed a 15 ore minime settimanali nei confronti di cinquanta lavoratori su un organico di cinquantotto e comunque secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milena Confezioni, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 40% per novantatre dipendenti con qualifica operaia su un organico di centosedici unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.E.P., con sede in Montepulciano Stazione (Siena) e unita' di Montepulciano Stazione (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un orario ridotto del 40% per dieci dipendenti, del 60% per quattro dipendenti e dell'80% per un dipendente su un organico di diciotto unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Arredo, con sede in Chiusi Scalo (Siena) e unita' di Chiusi Scalo (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali con una riduzione pari al 25% per l'intero organico di diciassette unita', per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo industria per l'arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unita' di Tegoleto (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per cinquantadue operai e a 31 oppure 28 ore settimanali per complessivi ventotto impiegati su un organico di centotottantacinque unita', per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita' di Settimo Torinese (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per quattordici lavoratori a fronte di un organico di diciotto unita' secondo lo schema di accordo sindacale che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Abruzzese Pelli, con sede in Chieti Scalo e unita' di Chieti Scalo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per novanta operai che lavoreranno a turni alternati di due gruppi di due settimane ad orario intero e due settimane a zero ore, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pavan Mapimpianti, con sede in Galliera Veneta (Padova) e unita' di Galliera Veneta (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,15 ore medie settimanali (6 ore e 15 minuti giornalieri per cinque giorni) nei confronti di duecentottantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a quattrocentotre unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13869 del 13 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officina meccanica Bellini & Romagnoli, con sede in Mirandola (Modena) e unita' di Mirandola (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali per sei operai; a 20 ore settimanali per nove operai; a 30 ore settimanali per quattro impiegati nei confronti di diciannove lavoratori su un organico di ventidue unita', per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hydrocontrol, con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna) e unita' di Castel San Pietro Terme (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28,48 ore medie settimanali (548 ore nell'arco dell'intero anno) nei confronti di sessantanove lavoratori su un organico di novanta unita' e comunque secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lagorara servizi scali merci, con sede in Grosseto e unita' di Terni, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a una media settimanale di 31 ore attuate con lo svolgimento del normale orario di lavoro contrattuale e la sospensione a rotazione di due unita' lavorative delle undici complessivamente in forza presso lo stabilimento di Terni, per complessive 76 ore settimanali su un organico complessivo aziendale di centonove unita', per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxim, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Citta' di Castello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a massimo 24 ore lavorative medie settimanali per i lavoratori a full-time e 16 ore lavorative medie settimanali per i dipendenti a part-time, come indicato nell'accordo sindacale che e' parte integrante del presente decreto, su centonovantaquattro unita' in organico, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafileria G. Passerini & C., con sede in Dolzago (Como) e unita' di Dolzago (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di ventotto lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centosessantatre unita', per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Italia appalti ferroviari traslochi e lavori diversi, con sede in Grosseto e unita' di Grosseto, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a 35 ore medie settimanali per tredici lavoratori su un organico di cinquantuno unita', per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cof, con sede in Guamo di Capannori (Lucca) e unita' di Guamo di Capannori (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 31,5 ore settimanali di norma tramite la sospensione dell'attivita' lavorativa per un giorno a settimana per centoquarantacinque unita' su un organico di centottantotto lavoratori, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Timavo e Tivene, con sede in Bollate (Milano) e unita' di Bollate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti dei centottanta lavoratori, da 30 a 22,5 nei confronti di due lavoratori part-time, da 25 a 18,75 nei confronti di un lavoratore part-time e da 20 a 15 nei confronti di sette lavoratori part-time, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a centonovantacinque unita', per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Giomor, con sede in Dolo (Venezia) e unita' di Sambruson di Dolo (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di trentotto lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei confronti di nove lavoratori, e da 31 ore medie settimanali nei confronti di due lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantaquattro unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Weingrill Carlo, con sede in Verona e unita' di Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di quarantasei lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a quarantasei unita', per il periodo dal 7 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione imprenditoria coop., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unita' di Castelfranco Veneto (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di ventuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a duecentoquarantatre unita', per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione Imprenditoria Coop., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unita' di Castelfranco Veneto (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a 28,50 ore medie settimanali nei confronti di cinque unita' a fronte di un organico complessivo pari a duecentoquarantatre unita', per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Medical Merate, con sede in Seriate (Bergamo) e unita' di Seriate (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di trentasei lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centoventisette unita', per il periodo dal 29 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.R.S.A., con sede in Caronno Varesino (Varese) e unita' di Carnago (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali (6 ore giornaliere il lunedi, martedi, mercoledi e 5 ore giornaliere il giovedi e venerdi) nei confronti di venticinque unita' a fronte di un organico complessivo pari a ventisette unita', per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. U.F.I. Universal Filter Italiana, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unita' di Nogarole Rocca (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali nei confronti di centotrentacinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centotrentasette unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Martinelli, con sede in Campo Tizzoro (Pistoia) e unita' di Campo Tizzoro (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali ripartite su quattro giorni lavorativi a settimana per l'intero organico di sedici unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,65 ore medie settimanali con orario giornaliero di 7 ore e con quattro giornate lavorative alla settimana; e' prevista inoltre la sospensione dal lavoro di tutti i lavoratori interessati alla solidarieta' per una ulteriore giornata al mese, esclusi i mesi dicembre ed agosto. I lavoratori interessati ammontano a centodue unita' su un organico di trecentossessantasei unita', per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unita' mensa c/o elicotteri meridionali, con sede in Milano e unita' di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di ventuno lavoratori su un organico complessivo di ventuno unita', per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unita' mensa c/o Rotostar, con sede in Milano e unita' di Ceprano (Frosinone), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di quattro lavoratori su un organico complessivo di quattro unita', per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nova, con sede in Giulianova (Teramo) e unita' di Giulianova (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di diciannove operai e un impiegato su un organico complessivo di ventidue unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telemarsicabruzzo, con sede in Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila) e unita' di Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di quattordici lavoratori su un organico complessivo di quindici unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Teramo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per tre impiegati amministrativi; una riduzione su base annuale per cinque impiegati tecnici pari a 1840 ore (quarantasei settimane annue); una riduzione su base annuale e settimanale per settantanove operai per complessive 632 ore, cosi' come riportato nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di tre lavoratori su un organico complessivo di ottantatre lavoratori dell'unita' di Torino, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, con sede in Milano e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di tre lavoratori per trentasei in organico dell'unita' di Torino, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spega unita' mensa c/o Lovere sidermeccanica, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza) e unita' di Lovere (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali nei confronti di quattro lavoratori, 20 ore settimanali nei confronti di tre lavoratori su un organico complessivo di duecentodue unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama - La Grande Ristorazione unita' mensa c/o Alumix, con sede in Milano e unita' di Feltre (Belluno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali nei confronti di un dipendente, da 30 ore settimanali a 22 ore settimanali nei confronti di quattro dipendenti, da 26 ore settimanali a 20 ore settimanali nei confronti di un dipendente da 20 ore settimanali a 18 ore settimanali nei confronti di un dipendente su un organico complessivo di otto unita', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Antonio Boccuto, con sede in Bitritto (Bari) e unita' di Bitritto (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali, con orario 8-14, nei confronti di ventidue lavoratori a fronte di un organico complessivo di ventiquattro unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.